Gazzetta n. 255 del 29 ottobre 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2004, n. 220
Testo del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004), coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2004), recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Articolo 1.
Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA
1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non puo' comunque superare la data del 31 dicembre 2004.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, reca
«Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse» convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175,
serie ordinaria).
 
Articolo 1-bis. Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 1994 (( 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 75 per cento» e le parole: «nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di euro 259.000».
2. Ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 e' corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza e' corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attivita' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua e' corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1, e' fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo e' fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione delle disposizioni medesime.
7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
8. Mediocredito centrale spa e' autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo ))
.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994» convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40),
come modificato dalla presente legge:
«Articolo 3-bis. - 1. Alle imprese industriali,
commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate
danneggiate per effetto delle eccezionali avversita'
atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994,
e' assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore
dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite
massimo complessivo di euro 259.000 per ciascuna impresa.
1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal
presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per
il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa,
anche in relazione ai danni subiti da eventuali attivita'
commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il
finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il
finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995.
3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa
per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota
dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di
lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, del
presente decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40):
«Articolo 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incre-mentato
della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli interessi
sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle
turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo
massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono
concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo
miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non
superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento.
4-bis. (Abrogato).
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto
percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere
corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero
ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale
S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto
dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie
rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette
garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica
l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.».
«Articolo 3. - 1. Il fondo per il concorso nel
pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e'
incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno
1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane
aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1,
dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
cento per il primo miliardo di spesa e in misura non
superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per
interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi'
finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di
interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti
accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche
stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia
istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo
nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del
credito, le banche possono chiedere l'intervento della
garanzia del Fondo, che assicura la copertura
dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la
restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi
comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di
ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato
dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie
rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette
garanzie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante «Ulteriori
disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre
1994», convertito in legge, con modificazioni dalla legge
27 ottobre 1995, n. 438 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
28 ottobre 1995, n. 253):
«Articolo 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I
mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e
6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita' di impresa
dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi
alluvionali in questione potranno essere convertiti con i
mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, nei limiti delle relative
autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei
danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata
previste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies, comma
1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante
«Interventi urgenti in materia di protezione civile»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
13 luglio 1999, n. 226 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
14 luglio 1999, n. 163):
«Articolo 3-quinquies (Misure a favore delle attivita'
produttive danneggiate da eventi calamitosi). - 1. I
soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i
soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono
chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti
delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3
del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal
Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni
finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e
nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di
preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il
tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto
all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere
dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del
finanziamento, con oneri a carico delle predette
disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, si
provvede a disciplinare le condizioni e le modalita'
attuative della presente disposizione, stabilendo anche che
la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione
finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere
utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento
delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri
amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle
operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere
estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge
7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.
2. - 3. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante «Disposizioni
urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi
sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di
protezione civile, ambiente e agricoltura», convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1997, n.
167).
«Articolo 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita'
produttive collocate in aree a rischio di esondazione). -
1. I titolari di imprese industriali, artigianali,
commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a
vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato
istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai
sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati
alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi
alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale
nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in
condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori
delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del
medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di
trenta chilometri, nel limite delle risorse residue
assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per
il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai
sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di
acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli
insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli
impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali
all'impresa stessa nel limite della pari capacita'
produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle
aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire due
miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non
superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
propria capacita' produttiva o attuano interventi di
innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali,
artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano
fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il
precedente finanziamento viene contestualmente estinto con
oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
medesimo comma 1.
4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto
capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge
24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive
modificazioni, non concorre alla formazione del reddito
d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta
estinzione.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai
sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia'
disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si
applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3,
comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui
conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si
applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al
Mediocredito centrale S.p.a.
6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica all'unita'
previsionale di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e
della domanda estera», ai titolari di aziende agricole,
singole e associate, comprese le cooperative per la
raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria
attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
presente articolo.
6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti
dal presente articolo, i proprietari dei territori resi
liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio
adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8 «Sviluppo
dell'esportazione e della domanda estera», ai crediti
agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare
sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che
il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi
di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento
ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e
all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli
interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed
all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei
limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve
assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di
terreno sulle quali ha attuato gli interventi di
rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
del credito agevolato. Le condizioni e le modalita'
dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale
S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il
decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 28, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2002)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, serie ordinaria:
«Art. 52 (Interventi vari). - (Commi da 1 a 27:
omissis).
28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al
pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla
base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai
fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di
spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla
base di documentazione presentata anche successivamente al
periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese
sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi
all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre
1994. In caso di cessazione dell'attivita' o fallimento
dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente
comma e' concesso sulla base della stima dei beni
danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive,
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, in sostituzione delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del
Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita'
per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi
delle medesime disposizioni.
(Commi da 29 a 88: omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e
in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone
colpite da calamita' naturali», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2000, n.
288):
«Articolo 4-bis (Interventi urgenti a favore delle zone
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e
del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese
gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei
mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali
e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i
benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5,
5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 3,
comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del
18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246
del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una
riduzione del volume di affari di almeno il trenta per
cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente
per effetto della interruzione delle comunicazioni
protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle
calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a
fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine
di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici
di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione
civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali
di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994
verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria
per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e
fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad
uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare
l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2,
primo periodo, dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera
attivita' professionale, alle organizzazioni di
volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli
eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni
subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti
agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di
cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo
contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
residue del medesimo decreto.».
 
Articolo 1-ter.
Assunzioni di personale a tempo determinato delle universita' (( 1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo.» )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 68, come
modificato dalla presente legge, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario):
«Articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e
di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed
enti pubblici). - (Commi da 1 a 67: omissis).
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca,
l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le
scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo
di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le
universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa
di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere
alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate
ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di
servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di
ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004,
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del
presente articolo.
(Commi da 69 a 172: omissis).».
 
Articolo 1-quater. Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni
scolastiche (( 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni puo', a domanda, completare senza soluzione di continuita' il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero )).
 
Articolo 1-quinquies.
Differimento di termini (( 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005»;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005» e le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005» ))
.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305, supplemento ordinario) come modificato dalla presente
legge:
«Articolo 3 (Sospensione degli aumenti delle
addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche). 1. - In funzione dell'attuazione del titolo V
della parte seconda della Costituzione e in attesa della
legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni,
nonche' la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui
all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al
29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle
aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a
quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi
strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno
2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per
indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla
lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente
periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la
sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in
regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, che esercitano imprese industriali e
commerciali con sede legale fuori dal territorio della
Regione siciliana, ma che in essa dispongono di
stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione
tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione, e' definita la composizione dell'Alta
Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti
delle regioni e degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le
disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e'
stabilita la data di inizio delle sue attivita'. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
precedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003.
L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua
relazione entro il 30 settembre 2005; il Governo presenta
al Parlamento entro i successivi trenta giorni una
relazione nella quale viene dato conto degli interventi,
anche di carattere legislativo, necessari per dare
attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per
l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con
decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta
Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze
fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione
tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti,
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2005 non e'
rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri
decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
31 ottobre 2005, i motivi per i quali non ha ritenuto di
proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione con particolare riferimento ai principi
costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spese dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
al loro territori.
2. Omissis.».
 
Articolo 2. Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in
materia di imposte sui mutui
1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (( 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni d'euro per il 2004 ed in 6 milioni d'euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002» ))
.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n.
178), recante «Interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica»:
«Articolo 1-bis (Ulteriori interventi
correttivi). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
della difesa e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004,
di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base
relative a consumi intermedi del medesimo stato di
previsione.
2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento
delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di 282,5
milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello
stato di previsione del Ministero della difesa, da
ripartire nel corso della gestione tra le unita'
previsionali di base relative a investimenti fissi lordi
con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004,
la spesa di 110 milioni di euro.
4. Lo stanziamento del Fondo di solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, e' incrementato, per l'anno 2004, di 50
milioni di euro.
5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile
e' incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.
6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma
e' aggiunto il seguente: «Qualora il finanziamento stesso
non si riferisca all'acquisto della prima casa di
abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si
applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare
complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15
erogati in ciascun esercizio». La disposizione del periodo
precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a
contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di
abitazione, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal
comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto
dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del
periodo precedente si applica agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle non autenticate presentate
per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili
diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli
per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla
nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la misura
dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre
del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e'
elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni
indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina
dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), e'
aggiunto il seguente:
«3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad
intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il
quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le
marche da bollo.»;
b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, e' aggiunto
il seguente:
«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari,
nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico
idoneo a consentire il collegamento telematico con la
stessa Agenzia.»;
c) all'articolo 39:
1) al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
«Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere
eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli
ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia'
autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori
bollati, previa stipula da parte degli stessi di
convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di
riversamento delle somme introitate nonche' le penalita'
per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio
calcolato:
a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati
prelevati nell'anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per
cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai
numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del
contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis),
nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo
comma del presente articolo»;
d) alla tariffa, come sostituita dal decreto
ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 11»;
2) all'articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis le parole: «lire 320.000»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»;
2.2) nel comma 1-ter, le parole: «euro 41,32»
sono sostituite dalle seguenti:
«a) se presentate da ditte individuali, euro
32;
b) se presentate da societa' di persone, euro
45;
c) se presentate da societa' di capitali, euro
50»;
3) all'articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le
parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono
soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12»,
«9» e «11», sono aggiunte le parole: «per mille»;
3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni
milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la
rispettiva aliquota di imposta «100» e' sostituita dalla
seguente: «0,1 per mille»;
4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le
parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e,
dopo le rispettive aliquote d'imposta «6» e «4», sono
aggiunte le parole: «per mille per ogni anno»;
5) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quando
la somma non supera lire 100.000» e le parole: «oltre
lire 100.000 e fino a lire 250.000», nonche' i
corrispondenti importi di lire «1.000» e «2.000» sono
sostituiti, rispettivamente, dalle parole: «quando la somma
non supera euro 129,11» e «euro 1,29»;
6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le
parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione»
sono soppresse e l'importo di lire «100» e' sostituito dal
seguente: «0,1 per mille»;
7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29,
comma 1, lettera a).
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute
nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo,
quantificati in euro 1.032,5 milioni per l'anno 2004, si
provvede:
a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7,
8, 9 e 10;
b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
- Si riporta il testo degli articoli 15, 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, supplemento ordinario):
«Articolo 15 (Operazioni di credito a medio e lungo
termine). - Le operazioni relative ai finanziamenti a medio
e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e
formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate
e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e
istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che
esercitano, in conformita' a disposizioni legislative,
statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo
termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle
stesse sulle concessioni governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari
relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle
suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali
emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette
alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o
frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e
lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata
contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi.».
«Articolo 17 (Imposta sostitutiva). - Gli enti che
effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16
sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse
sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei
decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923,
n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18
del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei
decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946,
n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418,
della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953,
n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742,
nonche' per gli istituti autorizzati all'esercizio del
credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n.
646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al
decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni
autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n.
108 e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi
speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e
18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende
anche le imposte di bollo e di registro, le imposte
ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni
governative sugli altri atti ed operazioni che detti
istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per
lo svolgimento della loro attivita', in conformita' alle
norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo
quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 15 per gli
atti giudiziari e le cambiali.».
«Articolo 18 (Aliquote e base imponibile dell'imposta
sostitutiva). - L'imposta sostitutiva si applica in ragione
dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei
finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati
in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante
apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra
forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido.
L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i
finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9)
dell'articolo 16.
Qualora il finanziamento stesso non si riferisca
all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle
relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del
2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di
cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1978, n. 233):
«Articolo 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Articolo 11-ter (Copertura finanziaria delle
leggi). - 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o
maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per
ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che
si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) (abrogata);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, come modificato
dalla presente legge, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante «Misure in materia fiscale» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento
ordinario):
«Articolo 10 (Ambito di applicazione della
rivalutazione). - 1. I soggetti indicati nell'articolo 87,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in
deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di
impresa, nonche' le partecipazioni in societa' controllate
e in societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del
31 dicembre 2002.».
 
Articolo 3.
Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 (( 1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 )) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, (( sono differiti al 31 dicembre 2004 )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre
2003, n. 383, recante «Regolamento concernente i contributi
al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle
attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in
sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonche'
le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute
ai sensi delle medesime disposizioni» (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21):
«Articolo 1 (Documentazione delle spese sostenute con i
finanziamenti agevolati). - 1. Entro il 31 marzo 2004 le
imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti
dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della
legge, qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla
banca finanziatrice le fatture o altra idonea
documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini
della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994
e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con
le voci di spesa preventivate nei piani di investimento,
purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad
una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del
finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le
predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei
finanziamenti connessi con l'attivita' d'impresa
antecedenti al mese di novembre 1994, nonche' quelle
derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e
personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla
ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante
autocertificazione. La banca trasmette la predetta
documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero
ad Artigiancassa S.p.a.».
«Articolo 2 (Modalita' e termini di presentazione delle
domande di revisione delle revoche e di riammissione alle
agevolazioni). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento le imprese di cui
all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano
state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa
S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei
contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 23 marzo
1995, presentano alla banca che ha concesso il
finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo
domanda di revisione della revoca e di riammissione alle
agevolazioni.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione della
spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso
di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione
dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa
S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di
una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.».
 
Articolo 3-bis. Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione
italiana della Croce Rossa. (( 1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente d'alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge
20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente» (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
2 aprile 1975, n. 87):
«Articolo 20 (Direttore generale). - Con decreto del
Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il
lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le
federazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sara' stabilito il
trattamento economico onnicomprensivo dei direttori
generali degli enti pubblici contemplati dalla presente
legge secondo tre livelli retributivi determinati in
relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti
al trattamento economico onnicomprensivo spettante
rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente
generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni
dello Stato.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente,
l'importanza degli enti sara' desunta dal concorso dei
seguenti elementi:
a) dimensione dell'organizzazione territoriale
considerata unitariamente negli uffici periferici o negli
enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali
svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli
enti di assistenza;
b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente
preposti ai servizi d'istituto;
c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di
carattere ordinario.
I direttori generali, ove particolari esigenze di
servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le
prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario
ordinario, senza diritto al compenso per lavoro
straordinario.
Nella prima applicazione della presente legge, il
provvedimento di cui al primo comma, e' emanato entro un
mese dall'entrata in vigore della legge stessa.».
 
Articolo 3-ter. Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 e' abrogato )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n. 178,
serie ordinaria) come modificato dalla presente legge:
«Articolo 1 (Interventi correttivi di finanza
pubblica). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
tale fine sono ridotte di pari importo le risorse
disponibili, gia' preordinate con delibera CIPE n. 16 del
9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156
dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per
l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni
effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche
degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti
relativi agli strumenti della programmazione negoziata,
gia' disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono
utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e
per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti
della programmazione negoziata. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli
incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata
dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
la parte relativa agli strumenti di programmazione
negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area
e ai contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di
euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate
dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo
innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle
imprese per contributi a fondo perduto relative
all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488
del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64,
e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare
l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del
relativo monitoraggio il Ministero delle attivita'
produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia
e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle
tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: "che
abbiano rilevanza nazionale";
b) al comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza
nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3."
5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e inserito il seguente:
"Articolo 198-bis (Comunicazione del referto). - 1.
Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui
agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla
quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che
agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei
conti.".
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di
autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui
alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi
distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria
flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la
possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi
della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche,
e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge
24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto
capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del
31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero
dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione
allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi
internazionali, al federalismo amministrativo,
all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti
del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si
adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo
le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non
aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30
per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi
derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo
accantonamento in apposito fondo, fino a diversa
determinazione da adottare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica,
comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di
servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi
equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti
a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all'amministrazione in materie e per
oggetti rientranti nelle competenze della struttura
burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato
ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge
ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti
delle societa' di capitali a totale partecipazione
pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi
ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli
organismi collegiali previsti per legge o per regolamento,
ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi
dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni
all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e
convegni, deve essere non superiore alla spesa annua
mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta
del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. Gli organi di
controllo e gli organi di revisione di ciascun ente
vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il
limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere
superato in casi eccezionali, previa adozione di un
motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli
organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente
(3).
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi
intermedi previste dal presente articolo, ai fini della
tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna
regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa
per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente
dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore
alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si
applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il
funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle spese di
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla
spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad
alto contenuto di professionalita' conferiti ai sensi del
comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il
secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo
del comma 9, nonche' il secondo, il terzo ed il quarto
periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che
hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004,
gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilita'
interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con
riferimento alle spese che siano gia' state impegnate alla
data di entrata in vigore del presente decreto (4).
12. (Abrogato).
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono
inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire
il trasporto delle merci con modalita' alternative,
includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti
dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».».
 
Articolo 3-quater.
Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari (( 1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004».
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 e' abrogato ))
.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare» convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274) come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 8 (Regime tributario del fondo ai fini IVA).
- 1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei
fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore
aggiunto e' determinata e liquidata separatamente
dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa' secondo
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed e' applicata distintamente per ciascun
fondo. Al versamento dell'imposta si procede
cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla
societa' e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati
dalla societa' di gestione e imputati ai singoli fondi,
nonche' le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla
detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del
citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del medesimo
decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le
spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili
ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei
mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal
medesimo articolo.
1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi
disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni,
costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente
locati al momento dell'apporto, si considerano compresi,
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le
operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a),
numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della
tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal
presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la
societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o
in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo
25, comma 2, del citato decreto. Puo' altresi' cedere a
terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si
applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private
autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito,
sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di
L. 250.000.
3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei
crediti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)» (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria) come modificato
dal presente decreto:
«Articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e
di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed
enti pubblici). - (Commi da 1 a 122: omissis).
123. (Abrogato).
(Commi da 124 a 172: omissis).».
 
Articolo 3-quinquies.
Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale (( 1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007 )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante «Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78» pubblicato in Gazzetta Ufficiale
20 novembre 2000, n. 271, supplemento ordinario:
«Articolo 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al
fine di assicurare periodici percorsi formativi per il
personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei
dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della
pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione
iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento
professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla
progressione in carriera:
a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai
ruoli direttivi;
b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i
contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso
apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche
o private.
3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario,
rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla
qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo
speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente e la promozione a
dirigente superiore.
4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente
disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti
dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati
dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
che espleta funzioni di polizia.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
promozioni da conferire con decorrenza successiva al
31 dicembre 2005.».
 
Articolo 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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