Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2004
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325//97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 28 gennaio 1999 con il quale l'organismo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;
Visto il decreto 4 febbraio 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002;
Visto il decreto 23 maggio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 4 febbraio 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 5 giugno 2002;
Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 settembre 2002;
Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2003;
Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2003;
Visto il decreto 9 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003 e 8 aprile 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003;
Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2003;
Visto il decreto 30 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 aprile 2004;
Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 23 agosto 2004;
Vista la comunicazione dell'Associazione turistica pro-loco di Riolo Terme (RA), datata 23 dicembre 2001 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;
Considerato che l'organismo «Check Fruit S.r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Considerato che l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61365 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla la indicazione geografica protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Scalogno di Romagna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
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