Gazzetta n. 258 del 3 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 ottobre 2004
Riconoscimento, al sig. Bredice Roberto Dante, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Bredice Roberto Dante nato a La Plata (Argentina) il 1° febbraio 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'Universita' nazionale di La Plata nel dicembre 1984, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che risulta essere iscritto dal 13 giugno 1985 presso l'«Ilustre collegio del abogados» di La Plata;
Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso la Universita' degli studi di Siena nell'ottobre 2003;
Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 sopra indicato;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2004;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Bredice Roberto Dante, nato a La Plata (Argentina) il 1° febbraio 1958, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 ottobre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate nell'art. 2 del presente decreto, oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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