Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 ottobre 2004
«Borsa nazionale continua del lavoro», di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di sistemi informativi e statistici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;
Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2002 relativa a un modello comune europeo per il curriculum vitae;
Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visti in particolare gli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, concernenti la definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con le regioni e le province autonome, degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonche' delle sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro a livello nazionale;
Visto il documento «L'e-government per un federalismo efficiente», approvato il 24 luglio 2003 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica, espresso in data 2 settembre 2004;
Acquisito il parere dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, espresso in data 8 settembre 2004;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 3 settembre 2004;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, nella riunione del 23 settembre 2004;
Decreta:

Art. 1.
Principi e criteri generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», la borsa continua nazionale del lavoro e' un sistema aperto e trasparente per favorire le attivita' d'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in coerenza con gli indirizzi comunitari, la maggiore efficienza del mercato del lavoro.
2. Il sistema, organizzato su una rete telematica di nodi informativi regionali, consente ai lavoratori ed alle persone in cerca di occupazione (di seguito denominate: «persone in cerca di occupazione»), agli operatori pubblici e privati autorizzati, di cui agli articoli 4 e 6 e agli operatori accreditati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominati «operatori») e ai datori di lavoro di decidere di incontrarsi in maniera libera e di scegliere liberamente i servizi da utilizzare.
3. Ai fini dell'erogazione dei servizi della borsa continua nazionale del lavoro, i nodi informativi regionali cooperano fra di loro e con il livello nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato: «Ministero») attraverso un canale di interscambio e cooperazione applicativa, che consente la corretta integrazione delle banche dati del sistema e la circolazione delle informazioni necessarie per il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale.
4. La conduzione del canale di interscambio e cooperazione applicativa e' realizzata secondo il modello tecnico ed organizzativo previsto dal documento «l'e-government per un federalismo efficiente, - una visione condivisa, una realizzazione cooperativa» approvato nella Conferenza unificata il 24 luglio 2003.
5. Al fine di consentire il piu' rapido avviamento della borsa continua nazionale del lavoro, il Ministero assicura i servizi tecnici necessari alla conduzione del canale di interscambio e cooperazione applicativa di cui al comma 3. Il Ministero provvede successivamente ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4, fatti salvi gli impegni assunti con contratti e convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. I nodi regionali assicurano l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi degli operatori presenti sul territorio regionale.
7. Le informazioni minime necessarie per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, immesse per via telematica direttamente dalle persone in cerca di occupazione ovvero dai datori di lavoro, sono rese disponibili ai nodi informativi regionali. Le informazioni raccolte dagli operatori sono accessibili alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite dei nodi informativi regionali.
8. Il cittadino o il datore di lavoro, che accede ai servizi della borsa continua nazionale del lavoro, autonomamente o attraverso un operatore, deve poter scegliere in autonomia il livello territoriale, sia esso provinciale, regionale o nazionale, sul quale esporre la propria candidatura od offerta di lavoro.
9. Il sistema che realizza la borsa continua nazionale del lavoro deve essere strutturato ed evolversi prevedendo l'integrazione con i sistemi operanti nell'ambito dell'Unione europea.
 
Art. 2.
Flussi informativi della borsa continua nazionale del lavoro

1. Per consentire il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, sono definite, rispettivamente negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le informazioni minime relative alle candidature e alle richieste di personale, comprensive della indicazione del contenuto e degli ambiti territoriali di diffusione dei dati.
2. Ulteriori dati possono essere inseriti sui nodi informativi regionali solo su base volontaria e non possono essere oggetto, in ogni caso, di utilizzazione a fini discriminatori o commerciali. Tale divieto vale anche in relazione ai dati relativi all'appartenenza a liste speciali.
3. Al fine di velocizzare le operazioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, presso i nodi informativi regionali della borsa continua nazionale del lavoro sono memorizzate le informazioni di cui agli allegati A e B, nonche' i dati che consentono il riconoscimento, all'atto dell'incrocio, degli operatori detentori delle informazioni.
4. Le interrogazioni trasversali, ovvero quelle interrogazioni la cui risposta e' costituita da dati che risiedono su piu' archivi presenti sul territorio, vengono gestite attraverso il meccanismo di ricerca distribuita della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'identificazione degli operatori che detengono i dati.
 
Art. 3.
Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro

1. L'integrazione a livello nazionale dei nodi informativi regionali del sistema della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 1, comma 2, e' assicurata dai servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa di cui all'art. 1, comma 4, sulla base degli standard tecnici di cui all'allegato C.
2. I nodi informativi regionali del sistema adottano i modelli di cui agli allegati A e B. I nodi informativi regionali, anche valorizzando quanto in uso presso gli operatori, al fine di attivare un dialogo unitario, garantiscono il coordinamento fra i formati di scambio e la transcodifica dei sistemi di classificazione adottati dai nodi regionali con quelli adottati a livello nazionale. Gli operatori che entrano nel sistema per il tramite dei nodi regionali devono, a richiesta dei nodi regionali stessi, fornire i sistemi di classificazione in uso.
3. La commissione tecnica di cui all'art. 7 elabora proposte per l'aggiornamento degli standard di cui agli allegati A e B, nel rispetto delle competenze definite nell'accordo in Conferenza unificata dell'11 luglio 2002 anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalla commissione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La commissione tecnica elabora inoltre proposte per l'aggiornamento degli standard di cui all'allegato C anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito denominato: «CNIPA»).
4. Gli operatori ottemperano all'obbligo di collegarsi alla borsa continua nazionale del lavoro tramite la connessione ad uno dei nodi regionali della rete, utilizzando i dati indicati all'art. 1, comma 7.
 
Art. 4.
Modalita' di fruizione dei servizi

1. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte delle persone in cerca di occupazione e dai datori di lavoro con le seguenti modalita':
a) le persone in cerca di occupazione possono conferire alla borsa continua nazionale del lavoro, previa identificazione, le informazioni personali di cui all'allegato A, ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro direttamente per via telematica, anche utilizzando le postazioni appositamente installate dagli operatori;
b) le persone in cerca di occupazione hanno libero accesso alla consultazione degli annunci di ricerca del personale visibili come minimo in forma aggregata e possono candidarsi direttamente in risposta agli stessi dopo essersi identificati al sistema;
c) i datori di lavoro possono pubblicare, previa identificazione, annunci di ricerca di personale per via telematica senza intermediari, ovvero attraverso gli operatori;
d) la ricerca di personale da parte di datori di lavoro e' sottoposta ad una procedura informatica di identificazione ed accesso ai servizi;
2. La commissione tecnica di cui all'art. 7 individua gli standard tecnici per l'identificazione in rete dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. La persona in cerca di occupazione che conferisce direttamente per via telematica alla borsa continua nazionale del lavoro le informazioni personali ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, indica se rendere visibili i dati che ne consentono la diretta identificazione ovvero se assicurare l'identificazione esclusivamente per il tramite dell'operatore prescelto, pubblico e privato autorizzato o accreditato.
 
Art. 5.
Validita' delle informazioni ed aggiornamento dei dati

1. La commissione tecnica di cui all'art. 7 definisce le modalita' per l'aggiornamento delle informazioni rese dalle persone in cerca di occupazione, dai datori di lavoro e dagli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ivi inclusa la durata massima di permanenza delle stesse nella borsa continua nazionale del lavoro.
2. Le persone in cerca di occupazione hanno facolta' di modificare le informazioni presenti nel proprio profilo di sintesi rese alla borsa continua nazionale del lavoro, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3.
3. I datori di lavoro, gli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati hanno facolta' di modificare e aggiornare gli annunci di ricerca del personale.
4. E' fatto obbligo agli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, nonche' ai datori di lavoro nel caso di inserimento diretto, di provvedere ad annullare le richieste di personale che vengono soddisfatte.
 
Art. 6.
Trattamento dei dati relativi all'incontro domanda offerta

1. Il divieto di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003, trova applicazione nei confronti dei soggetti che accedono alla borsa continua nazionale del lavoro.
2. I titolari del trattamento dei dati contenuti nella borsa continua nazionale del lavoro sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e gli operatori.
3. Con successivi provvedimenti, specifici di ciascuna organizzazione, i titolari del trattamento hanno facolta' di individuare i responsabili del trattamento medesimo.
4. I soggetti ai quali e' consentita la consultazione della borsa continua nazionale del lavoro utilizzano le informazioni di cui al presente decreto e trattano solo i dati pertinenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro.
 
Art. 7. Commissione per il raccordo ed il coordinamento della borsa continua
nazionale del lavoro

1. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la commissione tecnica per il raccordo ed il coordinamento permanente tra il livello nazionale ed il livello regionale della borsa continua nazionale del lavoro, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione e tenuto conto, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La commissione:
a) verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati dalla borsa continua nazionale del lavoro, indicando eventuali azioni correttive;
b) verifica l'adeguatezza delle modalita' tecniche di funzionamento della borsa continua nazionale del lavoro, in funzione delle esigenze del mercato del lavoro e del Sistema statistico nazionale, proponendo eventuali evoluzioni del modello tecnologico ed organizzativo del sistema, in coerenza con il citato accordo dell'11 luglio 2002 e con le successive decisioni assunte in sede di Conferenza unificata;
c) svolge attivita' di supporto per l'identificazione delle esigenze, anche di informazione statistica, di regioni e province, al fine di migliorare il funzionamento e l'operativita' della borsa continua nazionale del lavoro;
d) svolge attivita' di supporto per l'aggiornamento e l'evoluzione dell'offerta degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Ministero alle regioni ed alle province che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle relative competenze.
3. La commissione e' composta da:
tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
un rappresentante del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
sei rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza Stato, regioni e province autonome;
un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province italiane (UPI);
un rappresentante dell'INPS;
un rappresentante dell'INAIL;
un rappresentante dell'UNIONCAMERE;
un rappresentante dell'ISTAT;
tre rappresentanti dei soggetti privati autorizzati, designati dagli organismi di rappresentanza;
il Presidente della commissione istituita ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. La commissione ha sede operativa presso Italia Lavoro S.p.a., che svolge attivita' di supporto al Ministero ai sensi dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Italia Lavoro S.p.a. e' autorizzata a fornire i supporti tecnici e strumentali per assicurare il funzionamento della commissione per la quale svolge funzioni di segreteria tecnico-organizzativa. I fondi necessari per lo svolgimento delle attivita' sono reperiti nell'ambito della convenzione sottoscritta con il Ministero l'11 ottobre 2002.
 
Art. 8

Azioni sussidiarie

1. Il Ministero, con il supporto della commissione di cui all'art. 7 e di Italia Lavoro S.p.a., rende disponibili alle regioni ed alle province autonome che ne facciano richiesta strumenti tecnici finalizzati a dare sollecita attuazione alla borsa continua nazionale del lavoro.
 
Art. 9.
Regime transitorio

1. In attesa della completa messa a regime della borsa continua nazionale del lavoro gli operatori pubblici e privati autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ottemperano all'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso uno dei nodi regionali che risultano gia' attivi secondo gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio disciplinati nel presente decreto, anche in ragione della interoperabilita' dei sistemi.
Roma, 13 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

Registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 180
 
Allegato A: Informazioni minime relative alle candidature

----> Vedere allegato da pag. 13 a pag. 14 <----
 
Allegato B: Informazioni minime relative alla ricerca di personale

----> Vedere allegato a pag. 15 <----
 
Allegato C
STANDARD TECNICI DELLA BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO

Standard tecnici.
Gli standard tecnici di riferimento adottati sono conformi alle specifiche e alle raccomandazioni emanate dai principali organismi internazionali quali il World Wide Web Consortium (W3C) per la famiglia di protocolli XML, per SOAP, per WSDL, per le architetture Web, e per le architetture e le tecnologie Web Services, OASIS per il protocollo ebXML, le specifiche UDDI, e l'architettura Web Services. Modello logico di funzionamento.
La borsa continua nazionale del lavoro e' realizzata in conformita' ai principi del modello architetturale a tre livelli basato su tecnologia web, i cui principali elementi funzionali sono, dal punto di vista logico:
un componente di interfaccia utente, costituito da un web browser;
un componente che gestisce la comunicazione e la logica applicativa, costituito da uno (o piu) web server e da uno (o piu) application server;
un componente che gestisce l'accesso ai dati e la loro memorizzazione, costituito da un RDBMS.
I componenti che gestiscono la logica applicativa e l'accesso ai dati sono distribuiti nei domini che partecipano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo il modello di una federazione di sistemi paritari, nel quale i sistemi sono connessi in una rete extranet e possono scambiarsi dati e servizi senza dover modificare la propria piattaforma tecnologica interna e la loro struttura organizzativa.
L'utente interagisce con la borsa nazionale continua del lavoro per chiedere servizi senza doversi preoccupare della collocazione fisica all'interno della federazione dei sistemi delle informazioni e dei servizi richiesti.
Accedendo via internet, deve essere sufficiente un web browser per interagire con il sistema.
Il Web Server costituisce il front end comunicativo tra il browser che richiede, attraverso protocollo HTTP o HTTPS, l'avvio di una transazione applicativa, e l'application server delegato all'esecuzione della transazione richiesta.
L'application server dovra' garantire servizi di accesso a protocolli di network standard quali HTTP e HTTPS e a database relazionali, a directory LDAP e web services basati su SOAP.
Il DataBase server deve consentire l'accesso alle basi di dati attraverso interfacce applicative indipendenti dal linguaggio di query del RDBMS. I programmi operanti sull'application server richiederanno l'esecuzione di statement SQL o di stored procedures. Modalita' di colloquio.
Le due modalita' di colloquio possibili sono quella sincrona e quella asincrona.
Pertanto il sistema di gestione del canale di interscambio e di cooperazione svolgera' anche funzioni di «broker» e sara' dotato di un insieme di servizi di cooperazione applicativa che garantiscano il colloquio tra i sistemi che partecipano alla borsa continua nazionale del lavoro, indipendentemente dalla modalita' prescelta da ciascuno di essi. Quali di questi servizi utilizzare dipendera' di volta in volta dalla specifica esigenza di far colloquiare sistemi omologhi (sincrono-sincrono o asincrono-asincrono) o sistemi non omologhi (sincrono-asincrono o viceversa):
1) colloquio tra sistemi omologhi (sincrono-sincrono o asincrono-asincrono. In questo caso la modalita' e' la stessa e pertanto il sistema di gestione del canale di interscambio e cooperazione fornisce l'accesso alle informazioni relative ai servizi resi disponibili dai diversi sistemi. Ad esempio nel caso di due sistemi basati su Web Services sincroni, il sistema di gestione del canale potra' rendere disponibile un registro dei Servizi UDDI nel quale sono contenute le informazioni necessarie per l'utilizzo dei Web Services offerti dai due sistemi, o in alternativa i «puntatori» ai registri UDDI territoriali che le contengono, in accordo con la possibilita' della tecnologia UDDI di lavorare secondo una struttura federata;
2) colloquio tra sistemi non omologhi (sincrono-asincrono o viceversa). In questo caso le modalita' sono differenti e si prevede un «Gestore del Dialogo» che abbia il compito fondamentale di interfacciare i diversi sistemi sincroni e asincroni permettendone la comunica-zione ed effettuando, ove richiesto, la trasformazione dalla modalita' sincrona alla modalita' asincrona. Il «Gestore del Dialogo» implementa funzionalita' di cooperazione applicativa tra gli enti e pertanto e' uno dei servizi messo a disposizione dal sistema di gestione del canale di interscambio e di cooperazione. Linguaggio comune.
L'adozione di un linguaggio comune prevede l'utilizzo dei seguenti standard:
per la rappresentazione dei dati: Extensible Markup Language (XML) e Simple Object Access Protocol (SOAP) v 1.1 with attachments;
per la rappresentazione dei servizi applicativi: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), e Web Service Definition Language (WSDL).
Il formato di scambio e' quello definito dalla «busta di e-Government».
Lo strumento tecnologico per memorizzare i documenti che definiscono sintassi e semantica dei dati e' individuabile in un Repository XML, mentre per quelli che definiscono la sintassi e la semantica dei servizi si individua un Registro dei Servizi (di tipo LDAP o UDDI).
Il sistema di gestione del canale di interscambio e cooperazione mette quindi a disposizione i servizi per l'accesso controllato alla consultazione e alla modifica, del Repository XML e del Registro dei Servizi, ferma restando la possibilita' di avere una struttura federata di tali «contenitori» di informazioni. Porta di dominio.
Ogni dominio colloquia con gli altri domini della rete attraverso un componente infrastrutturale d'interfaccia, la porta di dominio, che svolge le funzioni di proxy per l'accesso alle risorse applicative della rete. Questo componente puo' svolgere le funzioni di porta applicativa per mettere servizi e dati a disposizione degli altri domini ovvero di porta delegata per richiedere dati e servizi ad altri domini. La porta di dominio e' realizzata attraverso una piattaforma middleware che utilizza XML su SOAP. La porta di dominio mette a disposizione queste principali funzionalita':
firma dei messaggi (XML Signature): questa funzione permette la firma del corpo del messaggio tramite il certificato X.509 installato sulla porta nonche' la verifica dei messaggi firmati, con le stesse funzionalita' offerte dal modulo PKCS(cancelletto)7; segnatura informatica: questa funzione permette l'apposizione della segnatura informatica nell'intestazione dei messaggi in uscita dalla porta ai sensi della circolare AIPA n. 28/2001 («Segnatura informatica: l'insieme delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in formato XML ed incluse in un messaggio protocollato, come previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000»);
trattamento dei documenti in formato PKCS(cancelletto)7: questa funzione permette di imbustare e sbustare allegati PKCS(cancelletto)7: le funzionalita' fornite sono quelle di verifica della integrita' del documento pervenuto, di rispondenza della firma al certificato allegato e di controllo dell'Autorita' che ha emesso il certificato; tale funzionalita' si applica nel caso di invio di una busta di e-Government basata sullo standard «SOAP 1.1 with Attachments»;
logging e monitoraggio: questa funzione permette la registrazione del traffico entrante ed uscente ed il suo controllo centralizzato;
gestione code di richieste ed eventi: questa funzione viene utilizzata per la gestione dei servizi asincroni e di notifica degli eventi;
gestione utenti e profili: questa funzione permette di definire i privilegi di accesso ai singoli servizi da parte degli utenti interni e di quelli esterni (dominio richiedente); per i servizi i cui messaggi sono firmati (XML Signature e PKCS(cancelletto)7), il controllo del mittente avviene attraverso i certificati x.509 della porta;
gateway di interfaccia verso altri sistemi;
interfaccia Posta Certificata: questo modulo, installato sulla porta di dominio, permette di inviare le notifiche su un sistema di posta certificata; consiste in un client SMTP verso il sistema di posta; il modulo e' in grado di acquisire le ricevute di posta certificata e normalizzarle secondo le specifiche della ricevuta di accettazione per l'uso ai fini della gestione dello stato delle consegne a carico del modulo di gestione degli eventi. Tecnologie.
Le tecnologie adottate sono quella basata su Web Services sincroni e quella basata sullo scambio di messaggi (Publish & Subscribe) con Web Services asincroni. Non si esclude tuttavia l'impiego di tecnologie FTP nel caso in cui considerazioni di carattere dimensionale ne facciano emergere la necessita'. Per quanto riguarda la problematica di far colloquiare le diverse piattaforme che realizzano lo scambio di messaggi tramite meccanismi di Publish & Subscribe, si prevede che il sistema di gestione del canale di interscambio e cooperazione metta a disposizione un servizio di gateway applicativo che permetta il dialogo tra i diversi sistemi di Publish & Subscribe. Web Services.
Gli standard utilizzati per l'utilizzo del modello Web services sono:
uso del linguaggio XML per la rappresentazione dei dati;
uso del protocollo SOAP per il formato dei messaggi scambiati tra i domini;
uso del linguaggio WSDL per la definizione delle chiamate ai Web Services;
uso del sistema UDDI per catalogare i servizi disponibili e le relative interfacce/contratti per la loro invocazione.
L'architettura basata su Web Services prevede l'interazione fra tre distinti ruoli: il Fornitore dei Servizi, il Registro dei Servizi e il Richiedente. Tali interazioni comportano tre tipologie di operazioni, definite tecnicamente come «Publish», «Find» e «Bind».
In questo scenario, un dominio mette a disposizione un modulo software accessibile attraverso la rete, fornendone una descrizione e rendendolo pubblico (Publish) catalogandolo in un apposito registro (registro UDDI). Il richiedente utilizza un'operazione di ricerca (Find) per recuperare la descrizione del servizio e utilizzarla per connettersi (Bind) al fornitore del servizio stesso e invocarlo o interagire con esso. Il ruolo di Fornitore e richiedente puo' essere assunto, a seconda dell'esigenza, dallo stesso soggetto.
Ogni servizio puo' essere implementato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti, per le quali viene poi generata un'interfaccia WSDL e altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante protocollo HTTP (o HTTPS) e linguaggio XML. Tale interfaccia viene pubblicata sul catalogo dei servizi (registro UDDI) per essere accessibile dall'esterno.
Il registro dei servizi UDDI e' una specifica di un registry web-based distribuito che contiene informazioni sui servizi forniti dalle diverse Porte di Dominio. Il registro fornisce una serie di servizi ed una interfaccia che definiscono un contesto semplice per la descrizione di qualunque tipo di servizio offerto delle Porte di Dominio. La specifica consiste di documenti e di un XML-Schema che definisce un protocollo di programmazione, basato su XML/SOAP, specifico per le operazioni di pubblicazione e di ricerca dei servizi.
Utilizzando i servizi offerti da un registro di tipo UDDI, un dominio puo' individualmente registrare le informazioni circa i servizi che e' in grado di esporre e offrire agli altri domini tramite la propria Porta Applicativa. Queste informazioni possono essere aggiunte al registro sia tramite le pagine HTML, sia utilizzando degli strumenti che facciano uso diretto delle interfacce programmatiche al registro stesso. Una volta che la registrazione e' stata effettuata, i dati forniti vengono automaticamente condivisi (pubblicati) con le eventuali altre istanze del registro distribuito, e diventano immediatamente disponibili ai soggetti che abbiano necessita' di individuare quali servizi siano esposti da quello specifico dominio.
La specifica del registro consiste in un XML-Schema per messaggi SOAP ed in una descrizione di API. L'XML-Schema di UDDI definisce tre tipologie fondamentali di informazione, necessarie da un punto di vista tecnico per poter utilizzare un servizio esposto da un dominio. Queste tipologie sono:
informazioni istituzionali (business entity);
informazioni sul servizio (o informazioni di binding);
informazioni specifiche dei servizi.
In particolare, tra le informazioni specifiche di ciascun servizio sono incluse le descrizioni delle interfacce applicative dei servizi stessi (tramite metalinguaggio WSDL). Il richiedente il servizio deve trovare nelle descrizioni pubblicate tutto quanto necessario per formulare richieste di servizio (tramite le buste e-government) al fornitore del servizio specifico.
La descrizione WSDL del servizio permette, inoltre, (attraverso uno specifico elemento di descrizione) di specificare i possibili profili di collaborazione disponibili per l'accesso a quel dato servizio (notifica o richiesta servizi sincrona e asincrona) tramite i profili base disponibili nel metalinguaggio WSDL. Publish & Subscribe.
Come precedentemente riportato, una delle tecnologie adottate dalla borsa continua del lavoro e' un sistema di Publish & Subscribe in grado di fornire le seguenti funzionalita':
gestione degli Eventi: funzionalita' di gestione delle code di eventi, delle relative liste di sottoscrizione/pubblicazione, degli stati di consegna e delle relative ricevute. Il sistema sara' in grado di gestire code, di eventi entrata ed in uscita, separate per ogni dominio, inoltre potranno essere gestiti tempi di scadenza delle notifiche per ogni tipologia di evento, consegne presso caselle di posta certificata;
integrazione del Gestore eventi con la Porta di Dominio: sono moduli che permettono al sistema di Publish & Subscribe di utilizzare la porta di dominio per comunicare l'invio dei messaggi. Forniscono i seguenti servizi:
Servizi di sottoscrizione: i moduli di Sottoscrizione permettono, ai soggetti interessati, di ricevere la notifica di eventi per cui sono sottoscritti;
Servizi di pubblicazione: il servizio di pubblicazione consiste nella possibilita' di notificare al gestore un evento in una particolare categoria;
Servizi di ricevute: il modulo provvede a fornire le seguenti tipologie di ricevute; una ricevuta di «presa in carico» di una richiesta di notifica viene rilasciata al momento della ricezione dell'evento da parte del sistema di Publish & Subscribe, le ricevute finali di avvenuta o mancata consegna vengono inviate dallo stesso sistema all'Ente che ha richiesto il servizio di notifica (la ricevuta finale contiene anche le informazioni protocollari in entrata dei singoli destinatari ove possibile, qualora la consegna avvenga ad un altro message broker la ricevuta contiene evidenza dell'avvenuta consegna ai destinatari finali ove reso possibile dall'altro sistema di message brokering). Il modulo provvede ad ottenere dal destinatario una ricevuta di accettazione dell'evento al momento della notifica presso la porta di dominio del dominio;
gateway di interfaccia verso altri sistemi di notifica eventi: questo modulo permette di comunicare direttamente con un altro operatore di notifica eventi che utilizzi una interfaccia applicativa concordata di tipo gateway;
Directory Eventi: questo modulo consiste in una base dati contenente le descrizioni (XML Schema) degli eventi resi disponibili dal sistema di notifica, la directory e' resa accessibile a tutti i domini partecipanti al sistema;
Directory dei sottoscrittori/pubblicatori: questo modulo contiene la lista dei sottoscrittori al servizio di notifica, per ogni sottoscrittore sono riportate le tipologie di eventi ed i pubblicatori a cui e' abilitato e l'indirizzo (porta di dominio, posta certificata) a cui notificare l'evento. La directory contiene anche la lista dei pubblicatori contenente per ogni pubblicatore l'indirizzo da cui la notifica e' generata e la tipologia di eventi generabili. Ricerca distribuita.
Il meccanismo di ricerca distribuita della borsa continua nazionale del lavoro permette l'esecuzione di interrogazioni su piu' archivi dislocati sul territorio (interrogazioni trasversali). Le interrogazioni possono essere di tipo sincrono o in alternativa asincrono con «time out» sul tempo di attesa della risposta. Per implementare un meccanismo di ricerca distribuita attraverso l'uso di web services occorre che siano rispettati i seguenti requisiti:
ciascuna base dati deve essere collegata ad un web server protetto da un firewall;
per ciascuna base dati devono essere realizzate delle interfacce che permettano l'interrogazione dei relativi dati e producano fogli XML/SOAP con i risultati delle interrogazioni;
ciascun database deve essere disponibile on line 24/7 attraverso le sue interfacce;
deve essere implementato un meccanismo di autenticazione (TRUST) tra i web services;
deve essere implementato un server centrale che permetta la ricerca e l'incrocio delle informazioni presenti sui server distribuiti;
il server centrale deve mostrare a sua volta delle interfacce XML/SOAP a disposizione dei singoli server distribuiti per realizzare servizi basati sulle funzionalita' di incrocio dati distribuiti; queste interfacce XML/SOAP verranno anche pubblicate su di un server UDDI cosi' da permettere ad altre entita' (previi meccanismi di autenticazione) di accedere alle potenzialita' di ricerca sulla base dati distribuita;
il server centrale compie periodicamente un'interrogazione dei web services distribuiti attraverso un polling engine per verificare l'effettivo stato di attivita' e la loro disponibilita' a ricevere richieste (in questo modo non si vincola l'intero processo allo stato online/offline di un solo server).
 
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