Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 ottobre 2004 |
Regolamento per l'assegnazione di premi aggiuntivi della Lotteria Italia 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591; Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62; Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che la Lotteria Italia 2004 e' collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Affari Tuoi»; Visto il proprio decreto n. 2004/49564/COA LTT del 6 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le modalita' tecniche di svolgimento della Lotteria Italia 2004 nonche' le modalita' di assegnazione dei premi messi in palio nella suddetta trasmissione televisiva; Considerato che, al fine di incentivare ulteriormente la vendita dei biglietti, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione di premi aggiuntivi oltre quelli gia' previsti dal citato decreto del 6 settembre 2004; Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 25 ottobre 2004, le somme non assegnate nel corso di ogni puntata della trasmissione televisiva «Affari Tuoi», secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del decreto 49564/COA LTT del 6 settembre 2004, pari ad Euro 10.000,00 o 15.000,00, verranno attribuite a biglietti, nel numero di uno per puntata, individuati previa estrazione del relativo codice, tra quelli forniti con le modalita' di cui al comma 3 del citato art. 8. Qualora nella puntata di riferimento il giocatore della lotteria vincesse l'intero montepremi in palio pari ad Euro 20.000,00, il biglietto preventivamente estratto non conseguira' alcun premio e, pertanto, partecipera' a tutte le successive estrazioni. |
| Art. 2.
Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4 del citato decreto del 6 settembre 2004 e dei premi di cui al presente decreto. |
| Art. 3.
Il presente decreto sara' registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2004 Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 248 |
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