Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2004 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 ottobre 2004
Riformulazione, conseguente a rettifiche dei dati elettorali, del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali, sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004, di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 182/2004.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Visto il proprio decreto n. 1175 del 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione in pari data dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 182 del 2004;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 ottobre 2004 ha riformulato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004 di cui alla menzionata deliberazione n. 182 del 2004;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito.
Roma, 29 ottobre 2004
Il Presidente: Casini Il segretario generale: Zampetti
 
Allegato
XIV LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA n. 204/2004 Oggetto: Riformulazione, conseguente a rettifiche dei dati elettorali, del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004, di
cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 182/2004. Riunione di martedi' 26 ottobre 2004.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Vista la propria deliberazione n. 182 del 27 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2004, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004;
Vista la lettera in data 6 ottobre 2004 con la quale il Consiglio regionale della Sardegna ha rettificato la propria comunicazione in data 22 luglio 2004 concernente i risultati della consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004;
Considerato che, a seguito della menzionata comunicazione di rettifica del 6 ottobre 2004, occorre procedere alla riformulazione del piano di ripartizione di cui alla citata deliberazione n. 182 del 2004;
Atteso che la prima rata del rimborso e' stata erogata anteriormente alla menzionata comunicazione di rettifica del 6 ottobre 2004;
Delibera:
Art. 1.
1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004, di cui alla deliberazione n. 182 del 2004 indicata in premessa, e' sostituito dal piano di ripartizione determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Gli importi che, sulla base del prospetto di cui al comma 1, risultano erogati in eccesso per l'anno 2004 sono trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla rata per l'anno 2005, salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione al partito avente diritto. Le somme in tal modo recuperate sono contestualmente messe a disposizione del partito titolare del conguaglio a credito.
Art. 2.
1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 182 del 27 luglio 2004 di cui in premessa.

----> Vedere allegato di pag. 17 <----
 
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