Gazzetta n. 264 del 10 novembre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 9 novembre 2004, n. 265
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).



 
Art. 2.

1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o piu' decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresi' il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.
5. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle diverse responsabilita' e competenze come individuate nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004;
b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;
c) disciplina della proprieta' degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprieta' limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;
d) fissazione delle modalita' per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;
e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;
f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonche' di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;
g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicita' degli atti ad essi relativi;
h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;
i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubbica (atto n. 3104):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e
trasporti (Lunardi) il 17 settembre 2004.
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 21 settembre 2004 con pareri delle
commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 22 settembre 2004.
Esaminato dalla 8ª commissione il 21, 22 e 23 settembre
2004; il 6, 12, 13 e 14 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 14, 19 e 20 ottobre 2004 ed
approvato il 27 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5382):
Asssegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 27 ottobre 2004 con pareri dei Comitato per
la legislazione e delle commissioni, I, IV, V, XI e XIV.
Esaminato dalla IX commissione il 28 ottobre 2004.
Esaminato in aula il 28 ottobre 2004, ed approvato, con
modificazioni, il 3 novembre 2004.
Senato della Repubblica (atto 3104-B):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 3 novembre 2004 con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 8ª commissione il 4 novembre 2004.
Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il
4 novembre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5382-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 4 novembre 2004 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, V, XIV.
Esaminato dalla IX commissione il 4 novembre 2004.
Esaminato in aula l'8 novembre 2004 ed approvato il 9
novembre 2004.

Avvertenza:
Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
213 del 10 settembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note, e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.



Note all'articolo 2, comma 2:
- L'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, cosi'
recita:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle
leggi). - (Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
Note all'articolo 2, comma 4:
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, recante: «Ratifica
ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 1956, n. 156.
Note all'articolo 2, comma 5, lettera a):
- Il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i
principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo
(«regolamento quadro») e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura
di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo
(«regolamento sulla fornitura di servizi») e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004
sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo
unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004
sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del
traffico aereo («regolamento sull'interoperabilita») e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.



 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N. 237

All'articolo 1:
al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: "svolge,", sono inserite le seguenti: "quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,", le parole: "Regolamento (CE) n. 54912004" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004" e le parole: ", fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/ 2004" sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: "indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "assicura la conformita'" sono sostituite dalle seguenti: "garantisce la conformita'".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.
4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.
Art. 1-ter. - (Esercizio della vigilanza). - 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' delle societa' affidatane delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del N inistro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "previo raccordo" sono sostituite dalla seguente: "coordinandosi";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonche' gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalita' e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione";
al comma 4, dopo le parole: "ENAV s.p.a." sono inserite le seguenti: ", ai vettori" e dopo le parole: "o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea" sono aggiunte le seguenti: "afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti";
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)".
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti;
"Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalita' e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.
Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di' polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorita' competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"".
All'articolo 4:
il comma 1 e' soppresso;
al comma 2, le parole: "Regolamento (CE) n. 550/2004" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004" e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarita' dei corrispondenti diritti tariffari, gia' di pertinenza di ENAV s.p.a";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, camma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, e' prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".
3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo".
 
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