Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 ottobre 2004
Definizione delle tipologie di interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise, e modalita' di presentazione delle richieste di ammissione a contributo per le nuove costruzioni di natanti e di erogazione delle relative agevolazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante «disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni, prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca» convertito in legge 3 agosto 2004, n. 24;
Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, che definisce in particolare gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise;
Viste le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblica sulla G.U.U.E. C 19 del 20 gennaio 2001;
Visto quanto riportato nella decisione del 31 marzo 2004 in sede di Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.);
Vista la nota n. 130/segr del 19 luglio 2004 della regione Molise;
Vista la nota 200429481 del 21 settembre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/99, il regime di aiuto previsto all'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, per gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise;
Vista la nota n. 21831 dell'11 ottobre 2004, con la quale la regione Molise, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, ha espresso parere favorevole alla proposta di cui al presente decreto ministeriale;
Considerato che spetta agli Stati membri, ai sensi del regolamento 2792/99, garantire che la capacita' di pesca della loro flotta non aumenti e che la stessa sia adattata in funzioni delle risorse alieutiche disponibili;
Considerato che gli aiuti al rinnovo delle navi da pesca saranno ancora consentiti agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 e solo per le unita' al di sotto dei 400 GT;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche recanti «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche riguardante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, paragrafo par. 49 lettera a) circa l'avvalimento delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 445, recante il «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Considerato che tutte le domande presentate per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, restituite ed archiviate, possono essere ripresentate con le modalita' previste dal presente decreto;
Considerato, inoltre, che le domande relative alle unita' adibite alla pesca oceanica presentate ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2003, restituite ed archiviate, possono essere ripresentate con le modalita' previste dal presente decreto e senza l'obbligo di ritiro di naviglio da pesca;
Considerato che e' stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unita' iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1;
Considerato che in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, sono ammissibili le richieste di nuove costruzioni fino al 31 dicembre 2004, e' necessario procedere all'istruttoria ed alla pubblicazione delle graduatorie entro tale data;
Ritenuto opportuno assegnare ai progetti di nuove costruzioni la quota relativa alle annualita' 2004 e 2005 per un importo totale di 3 milioni di euro;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
Il presente decreto definisce le tipologie di interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise, le modalita' di presentazione delle richieste di ammisssione a contributo per le nuove costruzioni di natanti di erogazione delle relative agevolazioni.
 
Art. 2.
Modalita' di compilazione
La domanda di ammissione al contributo, redatta in originale, in carta semplice ed in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, va compilata utilizzando il modello «allegato n. 1» e sottoscritta dal o dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La presentazione della domanda di contributo implica il rilascio del consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda stessa nonche' nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacultura - Unita' dirigenziale Pesc VI - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o spedite al medesimo destinatario entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande che perverranno oltre il predetto termine saranno archiviate.
La certificazione a corredo, della pratica, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validita' alla data di presentazione della domanda.
 
Art. 3.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Soggetti beneficiari: proprietari delle imbarcazioni da ritirare a fronte delle nuove costruzioni, iscritti nelle imprese di pesca (R.I.P.) dei compartimenti marittimi della regione Molise alla data del 24 giugno 2004. Qualora i proprietari non siano iscritti al R.I.P., sara' presa in considerazione l'iscrizione degli armatori.
Requisiti oggettivi:
in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, sono ammissibili le richieste di finanziamento che abbiano le seguenti percentuali di ritiro rispetto al natante da costruire:
100% per pescherecci fino a 100 GT;
135% per pescherecci da 101 a 400 GT.
Tale obbligo non e' previsto per le imbarcazioni che effettuano la pesca oceanica che hanno presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2003.
I valori di ritiro richiesti si riferiscono sia al tonnellaggio che alla potenza del motore. Non sono finanziati i progetti in cui il ritiro associato (GT e KW) risulti da una media tra le due diverse unita' di misura.
Nessun aiuto puo' essere concesso per la costruzione di imbarcazioni che superino i 400 GT. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 del regolamento CE n. 2369/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002.
Qualora siano stati concessi contributi per l'ammodernamento dell'imbarcazione offerta in ritiro nei cinque anni, o nei dieci anni in caso di costruzione, precedenti la presentazione della domanda, gli stessi saranno decurtati pro-rata temporis dall'eventuale contributo concesso ai sensi del presente decreto e comunque nel rispetto dei massimali previsti dalla tabella 1 dell'all. IV del regolamento CE n. 2792/1999.
Sono riconosciute quali forme di ritiro esclusivamente:
demolizione;
dismissione di bandiera per vendita ai Paesi extracomunitari, ad eccezione di quelli le cui navi insistono sugli stessi stock oggetto di attivita' di pesca da parte della flotta italiana (Croazia, Montenegro, Albania e Tunisia);
trasferimento al traffico;
perdita accidentale per naufragio del natante purche' sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla osta per una nuova costruzione in corso di validita' ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 26 luglio 1995;
I valori del tonnellaggio e della potenza motore del natante nuovo e di quello offerto in ritiro, per quanto possibile, devono essere espressi in GT e KW, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2930/86 del 22 settembre 1986;
la nave da costruire deve essere realizzata nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanita', ambiente, qualita' dei prodotti e condizioni di lavoro, nonche' delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attivita' di pesca;
le navi di nuova costruzione devono essere iscritte nell'apposito registro comunitario;
non e' finanziabile il trasferimento della proprieta' della nave da pesca;
l'entrata in servizio della nuova costruzione non deve essere anteriore al 1° gennaio 2002.
Documenti a corredo della domanda:
a) domanda compilata come da allegato n. 1 al presente decreto;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario ovvero, nell'ipotesi vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;
c) preventivo (o contratto) del cantiere navale;
d) piano costruttivo della nave (disegno tecnico);
e) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) dell'unita' da ritirare dal quale risulti la data di acquisto da parte del richiedente, il requisito dell'esercizio ed il numero di iscrizione della stessa nel registro delle navi da pesca della Comunita' (numero U.E.);
f) copia della licenza o dell'attestazione provvisoria;
g) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e/o nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per il medesimo natante oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato, la somma richiesta o ricevuta;
che al natante da ritirare non siano stati concessi dallo Stato, da altri enti pubblici, locali e/o nazionali o dalla Comunita' europea, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato precisando, in caso affermativo, al tipologia, l'ente interessato, la somma ricevuta e la data di fine lavori;
iscrizione alla Camera di commercio con l'indicazione dei poteri del legale rappresentante nonche' di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.
 
Art. 4.
Misura degli aiuti
La partecipazione minima dell'impresa beneficiaria alle iniziative di cui al presente decreto e' pari al 60% della spesa ammessa in base ai massimali indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) 2792/99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 dicembre 1999.
 
Art. 5.
Risorse finanziarie disponibili
Le risorse finanziarie destinate alle nuove costruzioni di pescherecci per la regione Molise, per gli anni 2004 e 2005, sono pari a 3 milioni di euro di contributo pubblico a fronte di una spesa d'investimento pari a 7,5 milioni di euro.
 
Art. 6.
Procedure istruttorie
Ai progetti pervenuti nei prescritti termini e' assegnato un numero cronologico seguito dalla sigla di identificazione «CP/M/04» - Costruzione pescherecci.
Con lettera raccomandata l'amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva indirizzata all'amministrazione, nonche' la data del suo ricevimento.
L'avviso di ricevimento non costituisce titolo per l'ammissibilita' al contributo.
 
Art. 7.
Selezione delle domande
Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.
Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dei sottoelencati parametri:
1. Progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci perduti per naufragio purche' sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla osta in corso di validita' ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (20 punti).
2. Progetti presentati dal richiedente di eta' inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno 5 anni la professione di pescatore (15 punti, piu' un punto per ogni anno intero di esperienza oltre il quinto anno, fino ad un massimo di 20 punti). Si precisa al riguardo, che la dimostrazione di tale professionalita' deve essere documentata e dichiarata nella domanda (allegato 1-1).
3. Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca (10 punti).
4. Progetti presentati da societa' in cui uno dei caratisti e' donna (5 punti per una unita'; 10 punti per due unita', 15 punti per tre o piu' unita).
5. Progetti che prevedono una percentuale di ritiro maggiore, calcolato in termini di stazza (GT) e di potenza (KW) rispetto a quella fissata dai regolamenti comunitari (1 punto per ogni punto percentuale di ritiro in piu).
6. Progetti con offerta di ritiro di imbarcazioni di oltre 20 anni di eta' (1 punto per ogni anno intero di anzianita' oltre il ventesimo anno).
Per quanto attiene alle unita' adibite alla pesca oceanica valgono i criteri di priorita' indicati nel decreto ministeriale 10 febbraio 2003.
 
Art. 8.
Graduatoria
La valutazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati e' affidata ad una commissione nominata dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.
Le istanze valutate positivamente sono inserite nella gruaduatoria delle domande ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
La graduatoria di merito, approvata con decreto ministeriale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento (CE) 2371/2002.
Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:
Numero identificativo del progetto
Beneficiario
Codice fiscale o partita IVA
Spesa ammessa a contributo
Contributo nazionale
Per i progetti non inseriti in graduatoria sara' inviata comunicazione agli interessati con indicazione dei motivi di esclusione.
 
Art. 9.
V i n c o l i
Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo di cui al presente decreto possono essere cedute fuori dell'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca non prima di 10 anni dell'entrata in servizio. Detto vincolo e' annotato a cura degli uffici marittimi competenti sull'estratto matricolare ovvero sul R.N.M.G.
 
Art. 10.
Spese ammissibili e limiti di ammissibilita'
E' ammessa al finanziamento, nel rispetto dei limiti d'importo indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento CE n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, comprovata da fatture quietanzate e/o dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici.
Non sono ammissibili le spese sostenute per:
I.V.A. se recuperabile;
materiale usato compreso il montaggio; qualora siano reinstallate su una nuova nave le attrezzature recuperate dalla vecchia unita', le spese di installazione e di montaggio sono ammissibili sempre che siano regolarmente fatturate e pagate;
acquisto di materiale non durevole, come cassette per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti;
sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizione tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni dell'Unione europea;
investimenti realizzati in data anteriore al 1° gennaio 2002.
 
Art. 11.
Durata dei lavori
L'inizio dei lavori dovra' essere comunicato al Ministero entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, nello stesso decreto sara' indicato anche il termine di completamento dei lavori.
E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.
La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario, mentre la minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
 
Art. 12.
Modalita' di erogazione dei contributi
L'iniziativa si puo' ritenere conclusa quando il livello di realizzazione e' pari almeno al 70% della spesa ammessa.
Il contributo puo' essere pagato al massimo in due rate. Un primo rateo puo' essere richiesto soltanto se il tasso di realizzazione e' pari almeno al 50% della spesa ammissibile.
La richiesta di 1° rateo dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione:
modello di cui all'allegato 2 del presente decreto;
modelli A, B e C, allegati al presente decreto;
estratto dei registri navi in costruzione;
dichiarazione del Registro italiano navale (R.I.N.A.), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativa allo stato di avanzamento dei lavori (almeno al 50%) della spesa ammessa;
fotocopia delle fatture debitamente quietanzate con allegata dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' delle stesse con gli originali. Per le fatture non quietanzate deve essere allegata dichiarazione liberatoria in originale delle ditte fornitrici. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, e' vietato l'uso del contante superiore ad euro 10.329,14 ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197;
certificato della Camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.
In sostituzione della richiesta di 1° rateo, i soggetti beneficiari possono richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria, di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, o fidejussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello E.
La richiesta del saldo o della totalita' del contributo in unica soluzione dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione:
modello allegato 2 del presente decreto;
modelli A, B, C e D, allegati al presente decreto;
estratto dei Registri navi minori e galleggianti;
certificato di stazza con la misurazione espressa in GT;
dichiarazione del Registro italiano navale (R.I.N.A.), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 95/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativi alla lunghezza tra le perpendicolari misurata ai sensi del regolamento CE n. 2930/86 e successive modificazioni;
certificato di radiazione della pesca relativo al M/P ritirato, sul quale deve essere indicato il numero di matricola UE e l'indicazione che l'imbarcazione non potra' piu' essere adibita alla pesca.
per il saldo il beneficiario dovra' attenersi, per quanto attiene alla documentazione di spesa, alle stesse modalita' richieste per il primo rateo.
certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione dell'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 399
 
Allegato 1

----> vedere allegato da pag. 40 a pag. 44 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato da pag. 45 a pag. 51 della G.U. <----
 
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