Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 ottobre 2004
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Lodi

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;
Vista la lettera circolare n. 25157/70 - Doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V;
Sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso la direzione provinciale del lavoro di Lodi il giorno 25 ottobre 2004;
Tenuto conto della necessita' di assicurare, per quanto possibile, l'omogeneita' delle tariffe applicate nella provincia di Lodi con quelle applicate nelle province viciniori;
Ritenuto di dover provvedere;
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2004 e 2005, sono le seguenti:
Art. 1.
Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.
Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.
A) Cereali e derivati - concimi e mangimi: cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: Euro 0,65 il quintale;
concimi e mangimi in sacchi: Euro 0,65 il quintale;
farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: Euro 0,92 il quintale.
B) Ferri e metalli:
macchine: Euro 1,00 il quintale;
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: Euro 0,76 il quintale.
C) Frutta e verdura:
in stazione:
frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,65 il quintale;
frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 0,93 il quintale;
in citta':
frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,67 il quintale;
frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 1,00 il quintale.
D) Generi alimentari:
burro e olio: Euro 0,85 il quintale;
zucchero: Euro 0,67 il quintale;
formaggi in genere: Euro 0,75 il quintale;
cagliata: Euro 1,10 il quintale.
E) Legnami da opera e da costruzione:
tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintali: Euro 0,85 il quintale;
travi e tronchi oltre i 2 quintali: Euro 1,10 il quintale;
carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: Euro 2,82 il quintale;
nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: Euro 0,85 il quintale.
F) Materiale da costruzione:
laterizi e piastrelle in genere: Euro 0,92 il quintale;
marmi in blocco e piastre lavorate: Euro 1,00 il quintale;
materiale per rivestimento: Euro 0,93 il quintale.
G) Saponi - grassi - detersivi:
grasso e sapone: Euro 0,93 il quintale;
detersivi: Euro 1,00 il quintale.
H) Generi vari di monopolio:
tabacchi in cartoni, sale in cartoni: Euro 1,18 il quintale;
sale in sacchi: Euro 0,85 il quintale.
I) Operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: Euro 0,44 il quintale.
L) Bovini - equini - puledri - suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo: Euro 4,77;
carico: Euro 2,77;
scarico: Euro 2,00;
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo: Euro 2,91;
carico: Euro 1,46;
scarico: Euro 1,45;
per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:
carico bovini ed equini: Euro 0,56;
scarico bovini ed equini: Euro 0,40;
carico vitelli, puledri e suini: Euro 0,30;
scarico vitelli, puledri e suini: Euro 0,30.
 
Art. 2.
Facchinaggio paga oraria:
A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 1 del presente tariffario: Euro 17,56;
A1) Attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: insacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura piu' sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura Euro 17,56;
B) Movimentazione e operazioni di trasloco.
Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attivita' di trasloco, la paga oraria ammonta a Euro 20,23.
Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:
operazioni di cui alla lettera A): Euro 15,80;
operazioni di cui alla lettera A1): Euro 15,80;
operazioni di cui alla lettera B): Euro 18,22.
 
Art. 3.
Maggiorazione tariffe:
a) lavoro notturno: 45%;
b) lavoro festivo: 50%.
 
Art. 4.
Lavori in particolare condizioni disagiate:
le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Lodi, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: Cerfogli
 
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