Gazzetta n. 270 del 17 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2004
Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo n. 454, del 29 ottobre 1999, che ha trasformato l'Istituto nazionale della nutrizione di cui alla legge 6 marzo 1958 in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N.;
Visto in particolare l'art. 16, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 454/1999, il quale stabilisce, tra l'altro, che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'I.N.R.A.N. e' approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sopramenzionato;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione dell'I.N.R.A.N. e da ultimo la delibera n. 4 del 25 novembre 2003, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento con il quale e' stata definita anche la dotazione organica del personale dell'ente;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. - di Roma, con il quale e' definita anche la dotazione organica del personale dell'ente.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro della funzione pubblica
Mazzella
 
I.N.R.A.N. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

Regolamento di organizzazione e funzionamento
Art. 1.
Principi generali
1. La missione dell'I.N.R.A.N. si realizza nell'ambito del piano triennale di attivita' elaborato dal consiglio scientifico in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.
2. Il piano triennale si realizza attraverso piani-budget annuali.
3. L'attivita' scientifica si sviluppa su programmi pluriennali, articolati in programmi scientifici e progetti speciali.
4. In applicazione dei principi fissati dall'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e con riferimento alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, valutate le proprie peculiarita', del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e nel quadro della partecipazione della comunita' dell'ente, l'I.N.R.A.N., si caratterizza in quanto flessibile nell'articolazione della sua organizzazione, cooperativa tra le diverse strutture, certa nella funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi e alle responsabilita'; propositiva rispetto alla utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane, e con affermazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro con significativo decentramento verso le strutture gestionali ed operative, nell'ambito degli indirizzi generali e dei programmi fissati dagli organi di governo.
5. La macrostruttura dell'I.N.R.A.N., che sara' definita in specifico disciplinare approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali, articola l'ente in un'area strategica facente capo alla presidenza nella quale si configura il raccordo tra la funzione di programmazione scientifica della ricerca e quella di programmazione generale delle attivita' propria del consiglio di amministrazione, ed in un'area gestionale facente capo alla direzione generale.
6. Al fine di raccordare gli orientamenti strategici e le azioni operative e gestionali il presidente puo' istituire un comitato direttivo la cui composizione deriva dalla macrostruttura deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma e) seguente.
Art. 2.
Normativa di riferimento
Il presente regolamento recepisce la normativa fissata dallo statuto dell'ente e, nell'ambito della medesima e di quella contenuta nelle disposizioni legislative richiamate dall'art. 1, completa il quadro disciplinare relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'I.N.R.A.N..
Art. 3.
Il piano triennale di' attivita'
1. Il piano triennale di attivita', redatto dal consiglio scientifico ed approvato dal consiglio di amministrazione dell'I.N.R.A.N. su proposta del presidente e sentite le organizzazioni sindacali legittimate, fissa, nel perseguimento delle finalita' fissate dall'art. 2 dello statuto e in coerenza con il piano nazionale della ricerca, le linee strategiche dell'I.N.R.A.N..
2. Il piano triennale, aggiornabile annualmente, in particolare contiene:
a) la rappresentazione della situazione iniziale, degli obiettivi conseguiti rispetto al piano triennale precedente, del quadro nazionale ed internazionale del campo di attivita' dell'ente, delle strategie connesse alla missione istituzionale;
b) l'individuazione degli obiettivi strategici, dei programmi scientifici e dei progetti speciali, effettuata sulla base della rilevazione dei bisogni di ricerca proveniente dalla comunita' scientifica interna, esterna ed internazionale dal mondo della produzione, dagli enti locali, dai portatori di interesse;
c) la definizione del piano di fabbisogno triennale del personale;
d) la previsione dei relativi fabbisogni economici e delle risorse a disposizione;
e) l'allocazione delle varie risorse nelle articolazioni operative dell'ente individuate nella macrostruttura;
f) le linee di formazione e di aggiornamento del bilancio triennale;
g) i piani di sviluppo e di innovazione;
h) la previsione della stipulazione di accordi e convenzioni e la partecipazione e/o costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri in base all'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, richiamato dagli articoli 17 e 8, primo comma, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
i) l'indicazione delle linee strategiche riguardanti l'attivita' di formazione esterna ed interna.
3. Il piano triennale di' attivita' viene portato, prima della deliberazione del consiglio di amministrazione, a conoscenza del Forum per la tutela del consumatore di cui all'art. 12 seguente.
Art. 4.
Il piano budget
1. Il piano budget, verificato annualmente, rappresenta il dettaglio analitico ed operativo del piano triennale di attivita'.
2. Il piano budget viene predisposto dal direttore generale ed illustra analiticamente i piani operativi dei programmi e delle attivita', con la definizione e la destinazione delle relative risorse finanziarie ed umane.
3. Il piano budget contiene il piano delle assunzioni da effettuare nel corso dell'anno di riferimento secondo le consistenze definite dal piano di fabbisogno triennale.
4. Dal piano budget derivano il bilancio annuale di previsione e le relative variazioni.
5. La realizzazione del piano budget e' affidata alla responsabilita' del direttore generale, ai dirigenti amministrativi ed ai coordinatori delle aree scientifiche e tecnologiche.
Art. 5.
Il presidente
1. Richiamate nel presente regolamento le competenze e le funzioni descritte nell'art. 4 dello statuto, il presidente, che sovrintende al funzionamento dell'I.N.R.A.N. e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione:
a) verifica sulla base delle indicazioni del comitato di valutazione scientifica e tecnologica di cui all'art. 11 la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;
b) in relazione alla predetta verifica, assume gli atti conseguenti, sentito il direttore generale o sentito il consiglio di amministrazione qualora la verifica e l'eventuale atto conseguente riguardi il direttore generale;
c) adotta ogni misura necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'ente, riferendone al consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale per gli aspetti di competenza;
d) sulla base del piano budget contenente il piano di assunzione annuale, emana i bandi di selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e nomina le relative commissioni giudicatrici;
e) previa delibera del consiglio di amministrazione, assume i provvedimenti per l'attribuzione degli incarichi individuali ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il cui importo superi il limite di spesa fissato nel potere di delega conferitogli dal consiglio di amministrazione;
f) conferisce deleghe;
g) espleta ogni altra funzione che gli venga demandata o autorizzata dal consiglio di amministrazione.
2. Il presidente puo' presiedere, o essere componente dei relativi organi di governo, i consorzi, le fondazioni o le societa' di diritto privato di cui al comma 2, lettera h), dell'art. 3.
Art. 6.
Segreteria tecnica
Il presidente puo' avvalersi di una segreteria tecnica composta da un contingente di personale dell'ente o comandato da altre amministrazioni pubbliche, nonche' da personale estraneo all'ente stesso nel numero massimo di tre unita', e comunque nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera o), dello statuto.
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione
1. Richiamate le disposizioni di cui all'art. 5 dello statuto, il consiglio di amministrazione:
a) su proposta del presidente e previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera, entro il 30 ottobre, il bilancio di previsione ed entro il 30 marzo, con la medesima procedura, il conto consuntivo, lo stato patrimoniale, il conto economico dell'esercizio precedente, e li sottopone successivamente all'approvazione dei ministeri vigilanti;
b) nomina il comitato scientifico e il comitato di valutazione scientifica e tecnologica;
c) definisce le aree scientifiche e tecnologiche in cui si articola l'attivita' istituzionale dell'I.N.R.A.N. anche ai fini dell'inserimento del personale;
d) delibera i disciplinari relativi all'organizzazione interna e alle procedure connesse al funzionamento dell'ente;
e) delibera la macrostruttura dell'ente;
f) delibera in merito alla costituzione delle aree territoriali di ricerca;
g) delibera i compensi ai componenti del consiglio e degli altri organismi costituiti ai sensi del punto b) precedente e li sottopone successivamente all'approvazione dei ministeri vigilanti;
h) delibera l'ammontare del gettone di presenza per le sedute degli organi collegiali e li sottopone successivamente all'approvazione dei ministeri vigilanti;
i) propone i compensi del presidente e del direttore generale e l'indennita' di carica dei componenti del consiglio scientifico e dei revisori dei conti e li sottopone successivamente all'approvazione dei ministeri vigilanti;
l) nomina il responsabile della sicurezza;
m) recepisce i contratti collettivi integrativi;
n) delibera il conferimento degli incarichi di responsabilita' e di dirigenza amministrativa o responsabilita' delle aree scientifiche e tecnologiche per le quali ultime vanno identificati i responsabili con le modalita' di cui all'art. 15, comma 4.
2. Della esecuzione delle deliberazioni sono responsabili il direttore generale e i dirigenti amministrativi interessati.
3. I membri del consiglio di amministrazione possono presiedere, o essere componenti dei relativi organi di governo, i consorzi, le fondazioni o le societa' di diritto privato di cui al comma 2, lettera h), dell'art. 3.
4. I membri del consiglio di amministrazione, oltre all'indennita' di carica percepiscono il gettone di presenza, di cui al precedente comma 1, lettera h), quando partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione nonche' il trattamento di missione, laddove dovuto.
5. il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro volte l'anno.
6. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste il delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto nominato dalla Corte dei conti.
7. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste altresi' il collegio dei revisori dei conti.
8. L'avviso di convocazione deve essere recapitato agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e dovra' contenere l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare, unitamente alla documentazione necessaria; solo nei casi di urgenza da menzionarsi espressamente nell'avviso si potra' derogare al normale termine, ma in ogni caso dovranno intercorrere almeno 24 ore.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri del consiglio. Le delibere del consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti.
10. Il consiglio con propria deliberazione attribuisce ad un funzionario dell'ente i compiti di segretario del consiglio di amministrazione.
11. Al segretario che assiste alle riunioni spetta il compito di redigere il relativo verbale. Il verbale dovra' essere approvato nella riunione immediatamente successiva.
12. Il presidente sottopone all'esame dei componenti il consiglio di amministrazione le questioni poste all'ordine del giorno e ne regola la discussione.
13. La votazione puo' avvenire in qualsiasi forma. Tuttavia per le deliberazioni concernenti persone determinate la votazione deve essere segreta.
Art. 8.
Il consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico esercita le funzioni previste dall'art. 6 dello statuto, nonche' quelle di cui all'art. 14, comma 1, lettera g), della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha inserito il comma 3-bis, all'art. 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
2. Con regolamento interno il consiglio determina le proprie modalita' di organizzazione e funzionamento.
3. I membri del consiglio scientifico, oltre all'indennita' di carica percepiscono il gettone di presenza, di cui all'art. 7, lettera h), del presente regolamento, quando partecipano alle riunioni del consiglio scientifico nonche' il trattamento di missione, laddove dovuto.
Art. 9.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabili.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale;
b) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e scritture contabili;
c) esamina ed esprime pareri sui bilanci di previsione, le eventuali variazioni, i conti consuntivi, allegando ai predetti atti una propria relazione;
d) esamina e valuta gli atti degli uffici e, in generale, le scelte gestionali ed amministrative con esclusione di qualsiasi riferimento al merito scientifico, chiedendo chiarimenti anche in sede di consiglio di amministrazione rispetto alle questioni predette e alle questioni all'ordine del giorno del consiglio;
e) effettua trimestralmente le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
f) ai sensi dell'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, effettua il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.
4. L'attivita' dei revisori si svolge collegialmente restando, peraltro, possibile per i singoli revisori effettuare atti ispettivi, previa comunicazione al presidente del collegio.
5. Le riunioni del collegio si tengono su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno due membri effettivi.
6. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.
7. Alle riunioni del collegio dei revisori dei conti assiste il delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto nominato dalla Corte dei conti.
8. Alle richieste di chiarimento o ai rilievi avanzati dal collegio nell'occasione predetta o in ogni altro momento, i competenti uffici dell'ente daranno risposta non oltre trenta giorni dal ricevimento della nota del collegio.
9. Le decisioni del collegio sono assunte a maggioranza. Il membro dissenziente deve indicare in verbale il motivo del proprio dissenso.
10. Non e' consentita l'astensione dal voto.
11. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e conservano il segreto sui fatti e documenti di cui vengono a conoscenza, salvo il dovere di informazione nei confronti degli organi vigilanti e di controllo.
12. I revisori dei conti, oltre all'indennita' di carica percepiscono il gettone di presenza, di cui all'art. 7, lettera h), del presente regolamento, allorche' assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione nonche' il trattamento di missione, laddove dovuto.
Art. 10.
Il comitato scientifico
1. Il comitato scientifico e' un organismo consultivo dell'I.N.R.A.N..
2. Il comitato scientifico e' composto da sette membri di cui quattro nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, scelti tra esperti di alta qualificazione scientifica nei campi disciplinari e tematici di attivita' dell'istituto, e tre eletti dal personale di ruolo dell'I.N.R.A.N. tra i ricercatori e tecnologi dell'ente.
3. Il presidente del comitato scientifico e' scelto tra i membri dello stesso ed eletto dai medesimi nel corso della prima seduta.
4. I componenti del comitato scientifico restano in carica per quattro anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta.
5. Il comitato scientifico esprime pareri sulle attivita' di ricerca e controllo a richiesta del presidente e del consiglio di amministrazione.
6. I pareri del comitato scientifico devono essere espressi entro trenta giorni dalla data in cui sono stati richiesti, salvo diverso termine fissato nella richiesta stessa.
7. Il comitato scientifico dell'I.N.R.A.N. viene obbligatoriamente e preventivamente ascoltato in merito:
a) all'articolazione delle aree scientifiche e tecnologiche dell'I.N.R.A.N. quali definite nella macrostruttura ed in merito alla costituzione delle aree territoriali di ricerca;
b) all'assegnazione del personale alle aree scientifiche individuate ai sensi del precedente art. 7;
c) all'assunzione per chiamata diretta nel limite massimo del 2% dell'organico dei ricercatori e tecnologi di figure professionali corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca previsto dal C.C.N.L.;
d) ad ogni atto organizzativo di natura generale che investa l'attivita' di ricerca e tecnologica dell'I.N.R.A.N..
8. Il comitato scientifico, inoltre:
a) propone, in relazione ai programmi di attivita' e alla evoluzione dei medesimi in riferimento alla domanda di ricerca proveniente dai soggetti individuati dall'art. 3, la creazione di nuove aree scientifiche;
b) svolge ogni altra attivita' di consulenza e di istruttoria che, prestabilito un limite temporale per la resa del parere, gli venga richiesta dal consiglio di amministrazione o dal presidente.
9. Le norme sul funzionamento del comitato e sulla elezione dei rappresentanti del personale ricercatore e tecnologo sono stabilite in uno specifico disciplinare, deliberato dal consiglio di amministrazione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; tale disciplinare deve prevedere l'elettorato passivo per il solo personale ricercatore e tecnologo e l'elettorato attivo per tutto il personale.
10. Ogni modifica successiva al predetto disciplinare verra' adottata dal consiglio di amministrazione, previo parere del comitato scientifico.
11. Le elezioni di cui al comma precedente si svolgeranno entro un mese dall'approvazione del relativo disciplinare.
12. Ai componenti del comitato scientifico spetta un gettone di presenza per le sedute del comitato stesso, il cui importo e' determinato con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' il rimborso delle spese di missione nella misura e con le modalita' previste per il direttore generale dalla vigente normativa.
Art. 11.
Comitato di valutazione scientifica e tecnologica
1. Ai sensi degli articoli 8 e 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'I.N.R.A.N. costituisce un comitato di valutazione scientifica e tecnologica dei risultati dell'attivita' secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.
2. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con provvedimento del presidente dell'I.N.R.A.N. previa deliberazione del consiglio di amministrazione adottata su proposta del presidente dell'I.N.R.A.N.. Con la medesima delibera sono determinate modalita' di funzionamento e durata del comitato nonche' i compensi da attribuire ai componenti e al presidente da sottoporre all'approvazione dei ministeri vigilanti.
Art. 12.
Forum per la tutela del consumatore
1. E' istituito il Forum permanente per la tutela del consumatore allo scopo di favorire il dialogo tra utenti, associazioni di categoria ed istituzioni pubbliche nelle materie di competenza dell'I.N.R.A.N..
2. Il Forum e' convocato almeno una volta l'anno prima della definizione del piano triennale di attivita' e ogni volta che il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ne ravvisi la necessita'.
3. L'ordine del giorno e' fissato dal presidente dell'I.N.R.A.N. d'intesa con il consiglio di amministrazione.
4. Fanno parte del Forum, presieduto dal presidente dell'I.N.R.A.N., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero della salute, il Ministero delle attivita' produttive, la Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti), la Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura), la Confederazione italiana agricoltori (CIA), la Federazione italiana dell'industria alimentare (Federalimentare), il Consiglio nazionale consumatori e utenti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Ogni soggetto di cui al comma precedente partecipera' al Forum con un proprio rappresentante designato ad eccezione del Consiglio nazionale consumatori e utenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano che parteciperanno con due rappresentanti designati.
Art. 13.
Il direttore generale
1. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ente e, nei termini fissati negli articoli precedenti, dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente.
2. Il direttore generale:
a) predispone entro il 15 ottobre il piano-budget e i bilanci di previsione, sentiti i dirigenti delle strutture amministrative e i coordinatori delle aree scientifiche e tecnologiche;
b) predispone, entro il 15 marzo il conto consuntivo, lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio precedente;
c) collabora con il presidente alla redazione del piano triennale di fabbisogno del personale;
d) adotta i provvedimenti di assunzione;
e) esercita autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, e adotta nei limiti delle normative contabili, i relativi atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nelle materie a lui demandate;
f) sottopone al presidente i ricorsi gerarchici aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi non definitivi;
g) informa tempestivamente e periodicamente il presidente dell'andamento gestionale dell'I.N.R.A.N.;
h) espleta ogni altra funzione che gli venga demandata dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.
4. Il rapporto di' lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quadriennale e rinnovabile una sola volta.
5. Il trattamento economico viene proposto dal consiglio di amministrazione al Ministero vigilante.
6. Nel caso che un dipendente dell'I.N.R.A.N. divenga direttore generale, al medesimo e' consentito di collocarsi in aspettativa senza assegni dal rapporto di lavoro per l'intera durata dell'incarico che resta temporalmente valutabile, una volta cessato .e ripristinato il rapporto preesistente, ai fini delle progressioni previste dal C.C.N.L. al momento applicabile ove cio' sia consentito dalle norme primarie e pattizie vigenti.
Art. 14.
L'organizzazione della ricerca
L'attivita' di ricerca scientifica fondamentale, applicata e tecnologica dell'I.N.R.A.N. nell'ambito dei programmi previsti dal piano triennale di attivita', nel rispetto dell'autonomia organizzativa e della liberta' scientifica, e della garanzia del finanziamento dei programmi approvati, si articola in:
a) aree scientifiche e tecnologiche;
b) programmi scientifici e progetti speciali;
c) aree territoriali.
Art. 15.
Aree scientifiche e tecnologiche
1. Le aree scientifiche e tecnologiche rappresentano le articolazioni fondamentali della organizzazione dell'attivita' scientifica dell'I.N.R.A.N. individuate sulla base di elementi di omogeneita', disciplinare ed interdisciplinare, definiti nella macrostrutture, di cui all'art. 1.
2. Ad esse afferiscono i programmi di attivita' scientifica e tecnologica e i progetti speciali coerenti con i predetti elementi di omogeneita' che si svolgono attraverso le strutture e il personale addetto.
3. Alle aree scientifiche e' preposto un consiglio di area composto dai responsabili dei programmi scientifici e dei progetti speciali con i seguenti compiti:
a) rilevazione dei bisogni di ricerca;
b) rilevazione dei bisogni di formazione esterna ed interna;
c) rilevazione dei fabbisogni di personale;
d) pareri e proposte sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari dell'ambito scientifico proprio dell'area, ai fini della preparazione del piano triennale di attivita' e per tutte le altre finalita' volte alla evidenziazione delle problematiche connesse all'ambito scientifico dell'area.
4. Il consiglio di area e' coordinato con rotazione triennale da un responsabile dei programmi, eletto dai membri del consiglio stesso.
Art. 16.
I programmi scientifici e i progetti speciali
1. I programmi scientifici, in quanto articolazioni delle aree scientifiche, si caratterizzano per:
a) la natura strategica, in quanto espressione della missione scientifica dell'I.N.R.A.N.
b) la pluriennalita';
c) l'articolazione in progetti;
d) l'autonomia finanziaria, organizzativa e scientifica;
e) la presenza di un direttore di programma;
f) l'afferenza del persona!e scientifico, tecnologo e tecnico;
g) l'attribuzione delle necessarie attrezzature scientifiche.
2. I programmi scientifici, vengono individuati nel piano triennale di' attivita'; degli stessi sono responsabili, per l'intera loro durata, i direttori di programma con potere di impegno e di gestione sul budget assegnato al programma.
3. Le operazioni conseguenti all'impegno sono espletate dal competente ufficio amministrativo dell'I.N.R.A.N..
4. I progetti speciali costituiscono momenti specifici e temporanei dell'attivita' dell'ente volti a sviluppare attivita' scientifica e tecnologica emergente che coinvolga piu' programmi scientifici o piu' aree scientifiche o che sia del tutto innovativa rispetto ai programmi e alle aree.
5. Ai progetti speciali e' preposto un responsabile con le medesime prerogative dei direttori di programma che possono quindi contemporaneamente essere responsabili di programma e di progetto speciale; progetti speciali possono evolvere in programma scientifico o in area scientifica.
Art. 17.
Area territoriale
In relazione alla eventuale espansione di attivita' dell'I.N.R.A.N. e di collegamento scientifico ed operativo con il territorio, su proposta del presidente previa delibera del consiglio di amministrazione e sentiti il consiglio scientifico e il comitato scientifico, possono essere istituite aree territoriali di ricerca nelle quali si realizzano i programmi di ricerca, i progetti speciali, o articolazioni dei medesimi programmi e progetti.
Art. 18.
Dotazione organica e personale dell'I.N.R.A.N.
1. La realizzazione della missione istituzionale dell'I.N.R.A.N. richiede che la dotazione organica dell'ente, in un quadro di costante corrispondenza tra le attivita' effettivamente svolte e la classificazione professionale fissata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, venga definita con l'obiettivo di realizzare l'ottimale rapporto funzionale tra il personale dei ruoli tecnico, scientifico ed amministrativo.
2. Ai principi contenuti nel comma precedente si atterranno i piani di fabbisogno triennale del personale e i relativi aggiornamenti.
In attesa della definizione di una nuova dotazione organica conseguente al piano triennale di fabbisogno contenuto nel primo piano triennale di attivita' continuera' ad avere effetto la dotazione organica deliberata dall'ente il 4 novembre 1997 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 (allegato A).
3. L'I.N.R.A.N., per il conseguimento dei propri fini' istituzionali si avvale di:
a) personale a tempo indeterminato disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca e personale a tempo determinato regolato dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) personale con contratto triennale di cui all'art. 8, primo comma lettera F e art. 17 secondo comma del decreto legislativo n. 454/1999;
c) personale con contratto di diritto privato di durata quinquennale per compiti di direzione delle strutture amministrative in misura non superiore al 30% della relativa dotazione organica e per compiti di staff della presidenza;
d) assunzione per chiamata diretta nel limite massimo del 2% dell'organico dei ricercatori e tecnologi di figure professionali corrispondenti al massimo livello professionale ed economico del personale di ricerca previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) personale comandato da altri enti e amministrazioni pubbliche, nonche', su basi convenzionali, da enti ed aziende private;
f) personale di enti ed universita' in base ad appositi accordi.
4. Secondo la disciplina fissata dai contratti collettivi nazionali di lavoro l'ente puo' avvalersi delle altre forme di collaborazione previste dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997.
5. Con apposito disciplinare deliberato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, sono fissate le modalita' connesse all'acquisizione delle risorse umane di cui ai commi precedenti.

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Dotazione organica definita con delibera del 4 novembre 1997
e approvata dai Ministeri vigilanti

----> Vedere Tabella a pag. 20 della G.U. <----

(*) Confluiti nell'unica qualifica di dirigente prevista dall'art. 15 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
 
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