Gazzetta n. 270 del 17 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Distillazione facoltativa dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento CE n. 1493/99. Campagna vitivinicola 2004/2005

Si comunica che e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 316 del 15 ottobre 2004 il regolamento CE n. 1774/2004 che modifica il regolamento CE n. 1623/2000, di seguito denominato «Regolamento», relativo all'applicazione delle misure di mercato del settore vitivinicolo. In particolare, sono state modificate, tra l'altro, alcune disposizioni concernenti la distillazione di vino destinato alla produzione di alcool da utilizzare negli usi commestibili (art. 29 del regolamento CE n. 1493/99).
I contratti di distillazione possono essere sottoscritti dal 1° ottobre 2004 al 23 dicembre 2004.
Possono accedere alla distillazione facoltativa soltanto i produttori di vino da tavola. Per produttore di vino da tavola si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o «assimilati al produttore» soltanto con «distillatori» o «assimilati al distillatore» o «elaboratori di vino alcolizzato» riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.
Possono formare oggetto della distillazione i vini da tavola aventi le caratteristiche previste al punto 13 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1493/99 ed i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui al punto 12 dell'allegato medesimo. Si precisa che non e' consentito prendere in considerazione i mosti di uve destinati a dare vino da tavola, anche se dichiarati.
A norma del precitato regolamento ciascun produttore puo' concludere uno o piu' contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non puo' eccedere il 25% della produzione di vini da tavola risultante dalla dichiarazione vitivinicola presentata secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.
Il produttore deve scegliere una dichiarazione vitivinicola tra quelle presentate relative alle ultime 3 campagne compresa, se gia' dichiarata la produzione della campagna in corso (2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005). La scelta effettuata e' irreversibile nel corso di tutta la campagna.
La presentazione della dichiarazione di produzione di questa campagna costituisce condizione indispensabile per accedere alla distillazione in quanto tutti gli interventi comunitari previsti in una campagna sono riservati ai produttori di vino che presentano la dichiarazione di produzione.
I soggetti che per questa campagna non hanno ancora presentato la dichiarazione di produzione possono accedere all'intervento di cui trattasi purche' si impegnino a presentare la dichiarazione medesima. Tale impegno deve figurare nel contratto di distillazione presentato. Naturalmente l'Organismo pagatore procedera' alla corresponsione degli aiuti anticipati soltanto dopo l'accertamento che il produttore ha presentato la dichiarazione di produzione vino. Cio' al fine di accertare la qualifica di produttore per la presente campagna 2004/2005.
Il contratto di distillazione per il quale si chiede l'approvazione deve avere per oggetto l'acquisto del vino da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo a corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione che, ai sensi dell'art. 29 paragrafo 4 del reg. CE 1493/99 e' pari a 2,488 euro vol/hl. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore fatta salva la riduzione di cui all'art. 78 del regolamento che, per la misura in questione, e' pari a 0,1811 euro per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.
Ciascun contratto deve essere accompagnato al momento della presentazione dalla prova di aver costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro, i contratti o le dichiarazioni non sono trasferibili.
Non e' consentito, analogamente a quanto stabilito nelle campagne precedenti, che il produttore possa far distillare il proprio vino per suo conto da un distillatore riconosciuto Pertanto l'aiuto primario e' corrisposto unicamente al distillatore.
La modulistica per la presentazione e l'approvazione dei contratti e' predisposta dall'Organismo pagatore.
Si richiama l'importanza della data di presentazione dei contratti ai fini della corretta applicazione della distillazione nonche' del calcolo del volume di vino oggetto dei contratti presentati nel periodo di tempo che intercorre dal 1° ottobre 2004 al 23 dicembre 2004.
Gli uffici periferici preposti dalle regioni alla ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per politiche agroalimentari - PAGR. IX - via XX Settembre n. 20 - 00187, entro e non oltre il 7 gennaio 2005 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati fino al 23 dicembre 2004.
La comunicazione dovra' essere effettuata anche qualora non siano stati presentati contratti.
Si ricorda che non sono presi in considerazione per l'accesso alla misura i volumi di vino oggetto dei contratti che non sono stati comunicati entro il termine predetto del 7 gennaio 2005.
La mancata o la non corretta comunicazione dei contratti presentati e delle relative quantita', in quanto non hanno formato oggetto di comunicazione alla commissione U.E. nel termine previsto, sono ritenuti come mai posti in essere ( art. 63-bis, paragrafo 6 del «regolamento»).
Nel caso in cui le regioni e province autonome, in applicazione del decreto ministeriale 14 novembre 2003, ritengano di avvalersi della possibilita' di procedere all'approvazione parziale anticipata dei contratti nel limite massimo del 40% della quantita' che figura nel contratto (par. 7, 63-bis, del Reg. CE n. 1623/2000) gli uffici periferici preposti alla ricezione ed approvazione dei contratti, effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali, comunicano:
1) entro e non oltre il 15 novembre 2004 il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che, al 31 ottobre 2004, ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%;
2) entro e non oltre il 15 dicembre 2004 il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che, dal 1° al 30 novembre 2004, ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%;
3) entro e non oltre il 15 gennaio 2005 il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che, dal 1° al 31 dicembre 2004, ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%;
4) entro e non oltre il 15 febbraio 2005 il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che, dal 1° al 29 gennaio 2005, ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%.
Il vino puo' essere introdotto in distilleria solo dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni, nei limiti della tolleranza prevista dalla normativa comunitaria.
Le amministrazioni regionali e provinciali autonome che hanno utilizzato la possibilita' prevista dal decreto ministeriale 14 novembre 2003 di procedere all'approvazione anticipata dei contratti sono tenute alle predette comunicazioni anche se negative in quanto nei periodi previsti non hanno proceduto ad alcuna approvazione parziale.
La comunicazione che perviene entro il 7 gennaio 2005 deve contenere i volumi di vino presentati, ivi compresi quelli che sono stati approvati anticipatamente.
Analogamente la comunicazione riguardante i volumi di vino approvati totalmente deve contenere anche le quantita' approvate parzialmente ed anticipatamente.
Per quanto attiene all'approvazione dei contratti presentati, si fa presente che sara' cura del Ministero dare sollecita comunicazione ai competenti assessorati all'agricoltura delle regioni e province autonome delle decisioni adottate dalla commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati.
Dopo la comunicazione da parte della scrivente i contratti devono essere approvati tra il 30 gennaio ed il 20 febbraio 2005.
I volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono comunicati alla scrivente entro e non oltre il 1° marzo 2005. Si precisa che detta comunicazione riguarda il vino totale oggetto dei contratti approvati tenuto conto anche delle eventuali approvazioni anticipate che hanno formato oggetto delle comunicazioni mensili.
I vini che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria entro il 15 luglio 2005 e distillati entro il 30 settembre 2005.
Si richiama l'attenzione sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001), riguardante l'aggiunta di un rilevatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie.
Copia delle comunicazioni con le quali i distillatori comunicano i piani di ritiro del vino, dovranno essere inviate dai distillatori anche agli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.
Ulteriori precisazioni sono riportate nella nota n. F/2655 del 29 ottobre 2004 pubblicata sul sito internet del Ministero.
 
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