Gazzetta n. 273 del 20 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 novembre 2004
Rimborso dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo , e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;
Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-bis, che - per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995 - ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, con decorrenza 1° gennaio 1996 e durata dieci anni, determinandone caratteristiche, modalita' e procedure con apposito decreto;
Visto il decreto ministeriale n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto n. 787352 del 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996 e dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso;
Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1996;
n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997;
n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997;
n. 471821 del 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998;
n. 474306 del 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999;
n. 032090 del 28 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2000;
n. 032712 del 12 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995, emissioni di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, per complessivi euro 69.003.420,77 (attualmente circolanti per l'importo di 68.571.523,60 euro);
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed in particolare l'art. 16, ove si prevede, fra l'altro:
al comma 1, che i soggetti assegnatari di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995 possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;
al comma 2, che le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento del 7 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2002, con cui il direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito le predette modalita';
Vista la lettera in data 18 ottobre 2004 con la quale l'Agenzia delle entrate, in attuazione dell'art. 3.2 del citato provvedimento del 7 agosto 2002, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante sei contribuenti, assegnatari di certificati di credito del Tesoro ai sensi della richiamata normativa, i quali hanno richiesto l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli e il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
In attuazione dell'art. 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, e' disposto l'annullamento delle iscrizioni contabili ed il rimborso del capitale nominale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006 relativamente ai soggetti di cui all'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati, sempreche' tali importi risultino accreditati, al momento dell'operazione, sui conti in titoli dei predetti soggetti.
I dietimi d'interesse, spettanti ai predetti soggetti sui titoli da rimborsare, e relativi alle cedole con godimento 1° luglio 2004 e scadenza 1° gennaio 2005, saranno corrisposti fino alla data del rimborso dei titoli.
 
Art. 2.
La Banca d'Italia provvedera' alle attivita' necessarie per l'attuazione dell'operazione di cui al precedente articolo, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati.
Nell'eventualita' che i conti in titoli degli aventi diritto presentino, in relazione ai citati certificati di credito, un importo inferiore rispetto a quello indicato nell'elenco, l'operazione di rimborso sara' portata a termine per tale minore importo.
La Banca d'Italia stessa dara' comunicazione al Dipartimento del Tesoro, ad operazione effettuata, delle relative risultanze contabili, per capitale ed interessi.
 
Art. 3.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
In applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
 
Art. 4.
Gli oneri derivanti dal presente decreto per il rimborso dei titoli e il pagamento degli interessi faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2004
p. Il direttore generale: Cannata
 
Allegato
al decreto n. 114756 del 5 novembre 2004

ISTANZE DI ANNULLAMENTO DEI TITOLI DI STATO
E RIMBORSO DEL CAPITALE NOMINALE
(decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, art. 16, comma 1)
----> Vedere allegato di pag. 10 <----

(*) Istanza acquisita dall'ufficio indicando la partita IVA (n. 00832160162) al posto del codice fiscale.
Nel prospetto sono riportate le istanze acquisite dagli uffici locali in base alle indicazioni contenute nella nota n. II/3/210276/02 del 5 novembre 2002.
 
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