Gazzetta n. 274 del 22 novembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 277
Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;
Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;
Ritenuta, altresi', la necessita' di garantire la prosecuzione dell'attivita' sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: "Ente", e' conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera' la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.
2. L'Ente e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attivita' nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.
 
Art. 2.
Costituzione della Fondazione Mauriziana

1. E' costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: "Fondazione".
2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.
3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attivita' sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attivita' svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonche' di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprieta' nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.
5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la regione Piemonte, nonche' altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.
6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attivita' culturali, e' approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.
 
Art. 3.
Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi: a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla
data predetta; b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine
Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benche' proposta, sia
stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi
dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla
lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese; c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non hanno efficacia e
non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono
disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalita' di
legge; d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente
decreto non producono interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione
monetaria; e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di
Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento
pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede
all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti
insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita
gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti
maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata la
massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei
cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione,
delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate
non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione,
secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge; f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della
Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un
credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al
Ministro dell'interno, che si pronuncera' entro sessanta giorni
dal ricevimento decidendo allo stato degli atti; g) il legale rappresentante della Fondazione e' autorizzato a
definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese
dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun
debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la
liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.
2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attivita' previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Tabella A
(prevista dall'art. 2, comma 5)

1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonche' le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato "Castelvecchio".
2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.
3) Il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.
 
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