Gazzetta n. 276 del 24 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 ottobre 2004
Determinazione dei criteri e delle modalita' applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;
Visto in particolare l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del comandante generale del Corpo della guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, caratterizzati da una particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre attivita' operative e di funzionamento, che hanno comunque contribuito al generale buon andamento della gestione nel 2003;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio negli incarichi di comando indicati;
Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita' in sedi non ambite;
Vista la delibera del COCER n. 06/104/9° in data 4 agosto 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 - centro di responsabilita' 7 - Guardia di finanza - unita' previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 4221 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2003, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.
 
Art. 2.
1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:
Comando provinciale;
Comando reparto operativo aeronavale;
Comando gruppo;
Comando compagnia;
Comando nucleo provinciale di Polizia tributaria;
Comando stazione navale;
Comando sezione aerea;
Comando tenenza;
Comando sezione operativa navale;
Comando brigata;
Comando squadriglia navale, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7 secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

=====================================================================
Livello | Parametro =====================================================================
VI | 4,6
VI bis | 4,8
VII | 4,9
VII bis | 5,1
VIII | 5,3
IX | 5,5
 
Art. 3.
1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

=====================================================================
Livello | Parametro =====================================================================
V | 2,8
VI | 3,4
VI bis | 3,7
VII | 4,0
VII bis | 4,3
VIII | 4,6
IX | 4,8
 
Art. 4.
1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, ai seguenti reparti e/o articolazioni:
Nucleo speciale servizi extratributari, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale radiodiffusione ed editoria, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale ispettivo funzione pubblica, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale repressione evasione contributiva, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale di Polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Servizio centrale investigazione criminalita' organizzata, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale repressione frodi comunitarie, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nucleo speciale investigativo, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
Nuclei regionali di Polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti, nonche' del reparto comando dei nuclei regionali Trentino-Alto Adige e Abruzzo;
Nuclei provinciali di Polizia tributaria, ad esclusione della sezione comando, dell'autodrappello e delle squadre comando dei gruppi dipendenti;
Gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre comando di Nucleo operativo dipendente;
Compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;
Tenenze, ad esclusione della squadra comando;
Brigate;
Sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;
Equipaggi delle unita' navali e nuclei sommozzatori;
Piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;
Sezioni di Polizia giudiziaria, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

=====================================================================
Livello | Parametro =====================================================================
V | 1,6
VI | 1,8
VI bis | 1,9
VII | 2,0
VII bis | 2,1
VIII | 2,2
IX | 2,4
 
Art. 5.
1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

=====================================================================
Livello | Parametro =====================================================================
V | 1,4
VI | 1,6
VI bis | 1,7
VII | 1,8
VII bis | 1,9
VIII | 2,0
IX | 2,2
 
Art. 6.
1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2003:

=====================================================================
Livello | Parametro =====================================================================
V | 0,5
VI | 0,6
VI bis | 0,7
VII | 0,8
VII bis | 0,9
VIII | 1,0
IX | 1,1
 
Art. 7.
1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e' pari a Euro 28.000.000,00.
 
Art. 8.
1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2003, siano stati trasferiti d'autorita' per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;
Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 8.000,00 euro, indipendentemente dal livello retributivo e dalla tipologia d'impiego.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:
a) di prima assegnazione;
b) di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilita' ambientale;
c) di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.
3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresi' ai militari che, pur in presenza di un nuovo trasferimento, abbiano gia' percepito, relativamente all'anno 2001 o 2002, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto ministeriale 4 ottobre 2002 e dall'art. 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2003.
 
Art. 9.
1. I militari che, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2003, abbiano svolto gli incarichi di cui agli articoli 25 e/o 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 euro.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 e non e' cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 8.
 
Art. 10.
1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli precedenti:
i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2003;
i militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;
i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita' addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;
i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;
2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il compenso di cui al comma 1 non compete, altresi':
agli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;
agli ufficiali di complemento;
ai finanzieri ausiliari;
al personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.
3. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente decreto non sono tra loro cumulabili. Nel caso di coincidenza di due o piu' fattispecie, tra quelle previste negli articoli medesimi, in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base all'articolo piu' favorevole.
4. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2003 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
5. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2003 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2003, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 11.
1. Agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria e' attribuito un compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilita' e ai disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi alle qualifiche rivestite.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' stabilito nella misura di euro 140,00, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per ciascun beneficiario, e' cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9 e non e' cumulabile con l'incentivo previsto all'art. 8.
Lo stesso compenso di cui al comma 1 non compete:
ai militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;
ai militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita' addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2003;
ai militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2003.
3. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il compenso di cui al comma 1 non compete, altresi':
agli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;
agli ufficiali di complemento;
ai finanzieri ausiliari;
al personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.
 
Art. 12.
1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 13.
1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:
destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse;
portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 7, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004
Il Ministro: Siniscalco
 
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