Gazzetta n. 277 del 25 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 agosto 2004
Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;
Visti i decreti ministeriali 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001;
Visto l'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
Vista la ministeriale n. 1643 del 4 dicembre 2003;
Viste le proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 ed i pareri resi dagli stessi;
Viste le ministeriali numeri 647 e 648 del 24 maggio 2004 inviate al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato (doc. 17/04 e 18/04);
Considerate le risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006 dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
d) per universita', le universita' degli studi e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonche' le universita' degli studi e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;
e) per universita' statali, le universita' e gli istituti universitari statali;
f) per universita' non statali, le universita' e gli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti;
g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, determinati con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
h) per decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
i) in euro, gli importi dei finanziamenti indicati.
 
Art. 2.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149, previste in 121.724.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A/1 e B/1 e specificate negli articoli successivi.

Tabella A/1
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2004-2006
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

----> Vedere tabella di pag. 13 <----

Tabella B/1
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2004-2006

----> Vedere tabella di pag. 14 <----
 
Art. 3.
Riduzione degli squilibri finanziari
1. Per la riduzione degli squilibri del sistema universitario sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

=====================================================================
| a | b | c ===================================================================== 2004.... | 30.000.000 | 13.121.145 | 2.000.000 2005.... | 30.000.000 | 13.121.145 | 2.000.000 2006.... | 30.000.000 | 13.121.145 | 2.000.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le universita' statali con i criteri previsti dal decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 116, art. 3 (primo e secondo comma, per i fondi indicati alla lettera a), ultimo comma, per quelli indicati alla lettera b).
3. I fondi di cui al comma 1, lettera c), sono ripartiti tra le universita' non statali con i criteri utilizzati per l'attribuzione delle risorse previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.
 
Art. 4.
Offerta formativa
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998 possono essere istituiti corsi di laurea e di laurea specialistica; le facolta' (o le competenti strutture didattiche) possono essere istituite ed attivate nella stessa sede amministrativa dove siano gia' legittimamente funzionanti altre facolta' dell'universita'.
2. L'istituzione di nuove facolta' di medicina e chirurgia e' approvata con decreto del Ministro, sentito il Comitato, previo parere favorevole del Ministero della salute (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998), sulla base di apposito accordo di programma (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), tra il Ministero, l'universita', la regione ed enti pubblici e privati, nel quale vengono individuate le disponibilita' di strutture, di personale e le risorse finanziarie occorrenti, relativamente ai corsi da istituire e attivare.
3. L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica puo' essere attuata, con apposite deliberazioni dell'universita':
a-1) nella stessa sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'anno accademico precedente;
a-2) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nelle sedi amministrative delle facolta' dell'ateneo legittimamente istituite;
a-3) ovvero, per i corsi relativi alle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra universita' e regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
a-4) ovvero, se in altra sede, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del Comitato, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione. Per tali corsi almeno le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a venti;
b) subordinatamente alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di disponibilita' delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il Comitato. Relativamente all'anno accademico 2004-2005 tale verifica e' effettuata dal Comitato; negli anni accademici successivi dal Nucleo di valutazione.
Limitatamente all'anno accademico 2004-2005 possono essere attivati corsi anche senza il possesso dei predetti requisiti. Tali corsi non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le universita' statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia e, per le universita' non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e per la programmazione.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3 in materia di requisiti di disponibilita' di personale docente, le universita', in sede di attivazione dei corsi di studio, si avvalgono di docenti a contratto che, con particolare riferimento a insegnamenti che necessitino di apertura verso il mondo culturale, professionale o imprenditoriale non universitario, possano contribuire all'arricchimento, alla diversificazione e al pluralismo dell'insegnamento.
 
Art. 5.
Banca dati dell'offerta formativa
1. L'attivazione dei corsi di studio di cui all'art. 4 e' subordinata all'inserimento degli stessi, ogni anno, nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero; dall'anno accademico 2005-2006 i criteri relativi a tale inserimento sono stabiliti con decreto ministeriale.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresi' i termini perentori entro i quali le proposte delle universita', unitamente alle deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate alle modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, devono pervenire al Ministero per il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale.
3. Il mancato inserimento dei corsi di cui al comma 1, nei termini, nella banca dati dell'offerta formativa comporta:
la non considerazione degli stessi ai fini di quanto previsto dal comma 3, lettera b), ultimo periodo, dell'art. 4;
la riduzione, nella misura non superiore al 5%, delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, relativamente all'anno 2004; per i successivi anni l'entita' di tale riduzione e' determinata con decreto del Ministro.
 
Art. 6.
Riassetto dell'offerta formativa
1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i corsi di laurea e di laurea specialistica eventualmente attivati in sedi didattiche diverse da quelle indicate all'art. 4, comma 3, lettere a-1), a-2), a-3), sono oggetto di valutazione tecnica da parte del Comitato (previa acquisizione al riguardo del parere del competente Comitato regionale, ovvero provinciale, di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b); sulla base di tale valutazione il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni in ordine all'offerta potenziale sostenibile dagli stessi, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti gia' iscritti.
2. Il Comitato presenta, entro il 2005, una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilita' di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2007-2009, i provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facolta' o il trasferimento degli stessi ad altre universita'.
 
Art. 7.
Anagrafe nazionale degli studenti
1. Al fine di rendere operativa l'Anagrafe nazionale degli studenti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, adottato in attuazione dell'art. 1-bis della legge 11 luglio 2003, n. 170, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 5.550.000
2005 5.550.000
2006 5.550.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le universita' in parti uguali ed erogati in relazione alla verifica della attivazione della procedura di inserimento dei dati da parte dell'universita'.
3. Dall'anno 2005 possono essere previsti ulteriori fondi, nella misura e secondo le modalita' che vanno definite con decreto del Ministro.
 
Art. 8.
Decongestionamento dell'ateneo maggiormente sovraffollato
1. Per il completamento delle iniziative di decongestionamento dell'Universita' «La Sapienza» di Roma sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 18.500.000
2005 500.000
2006 1.000.000

2. La effettiva erogazione dei fondi viene effettuata dal Ministero sentito il Comitato in ordine alla attuazione del decreto ministeriale 11 marzo 2003, adottato ai fini del decongestionamento dell'ateneo.
 
Art. 9.
Istituzione di nuove universita' non statali
legalmente riconosciute
Sulla base della relazione tecnica del Comitato richiamata nelle premesse, e tenuto conto della coerenza delle iniziative cui si riferisce il presente articolo con l'obiettivo a) della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (determinato con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149) viene disposta, in prima applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, la istituzione di:
Universita' degli studi Europea non statale legalmente riconosciuta, con sede a Roma (promotore: Congregazione dei Legionari di Cristo, Roma), con i seguenti corsi di laurea:
filosofia (classe 29);
scienze storiche (classe 38);
psicologia (classe 34);
scienze giuridiche (classe 31);
Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo (Cuneo), (promotore: Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche, Pollenzo), con il corso di laurea in scienze gastronomiche (classe 20).
2. L'istituzione delle Universita' di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico, viene attuata con decreto del Ministro.
3. Per i fini di cui al comma 2, tenuto conto della relazione tecnica di cui al comma 1 concernente le proposte gia' presentate ai fini della presente programmazione, il Ministro, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, individua le iniziative per le quali puo' essere avviato il riesame e richiede ai soggetti promotori la documentazione integrativa necessaria, che deve pervenire entro i termini fissati dallo stesso. Il Comitato predispone al riguardo apposita relazione tecnica.
4. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' delle Universita', il Comitato provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita', possono essere concessi alle Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
 
Art. 10.
Istituzione di nuove Universita' «telematiche»
non statali legalmente riconosciute
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal decreto interministeriale 17 aprile 2003 (Istruzione, universita' e ricerca - Innovazione e tecnologie) sulla base del quale e' stata disposta l'istituzione e l'accreditamento delle Universita' «telematiche»:
a) «G. Marconi» di Roma;
b) «TEL.M.A.» di Roma; con apposito decreto del Ministro sono determinate, sentito il Comitato, le linee guida per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni universitarie previste dal decreto stesso e abilitate al rilascio dei titoli accademici, in ossequio alle specifiche iniziative dell'U.E. nel settore dell'e-learning.
2. L'istituzione e l'accreditamento delle Universita' «telematiche» autorizzate a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003 e' disposta con decreto del Ministro, contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato a quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 17 aprile 2003.
 
Art. 11.
Interventi per la razionalizzazione del sistema
1. Con decreto del Ministro, acquisita la relazione tecnica del Nucleo di valutazione e sentiti i pareri del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Comitato, previa stipula di accordi di programma con l'Universita' interessata, gli enti locali, la regione e gli eventuali enti pubblici e privati coinvolti, puo' essere disposta la trasformazione di una Universita' non statale in Universita' statale.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 detta disposizioni in ordine all'organizzazione delle strutture didattiche, all'inquadramento del personale (docente, tecnico e amministrativo), alla devoluzione del patrimonio mobiliare e immobiliare, al mantenimento dell'assegnazione degli immobili concessi in uso, agli impegni assunti dagli enti di cui al comma 1, nonche' agli altri rapporti giuridici attivi e passivi.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, relativi alle iniziative, che coinvolgono strutture didattiche di Universita' statali, con parere favorevole nell'ambito della relazione tecnica del Comitato di cui all'art. 9, comma 1.
 
Art. 12.
Uffici per il trasferimento delle conoscenze
Universita-aziende (industrial liaison office)
1. Al fine di sostenere le azioni per la valorizzazione e la diffusione dei risultati di ricerca ed il loro utilizzo nei processi produttivi caratterizzati da un alto indice di innovazione, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 -
2005 Euro 1.500.000
2006 Euro 2.500.000

2. Gli importi di cui al comma 1, sono assegnati, in regime di cofinanziamento, alle Universita' statali per la costituzione o il sostegno di «industrial liaison office» aventi i seguenti compiti:
avviare sistematici rapporti con il tessuto economico e produttivo locale ed in particolare con le PMI, al fine della diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca delle Universita';
promuovere idonee forme di cooperazione con il tessuto imprenditoriale al fine della risoluzione delle problematiche correlate anche al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli spin-off.
3. Gli «industrial liaison office» - diretti da esperti tecnologici con comprovate esperienze anche internazionali di gestione e valorizzazione della ricerca e dell'innovazione e di realizzazione dei progetti complessi, nei settori industriali e della ricerca pubblica e privata - provvedono inoltre:
al censimento delle infrastrutture di ricerca sperimentale e di calcolo esistenti presso l'Universita' e all'individuazione, per ciascuna di esse, di possibili misure speciali e calcoli speciali di interesse delle imprese attuabili con tali infrastrutture;
al censimento annuale di tutte le attivita' di ricerca in corso presso i vari Dipartimenti dell'Universita' e alla redazione, per ciascuna di esse, di idonee sintesi informative;
alla presentazione, tramite idonea diffusione, delle infrastrutture di ricerca e di calcolo e di tutte le attivita' di ricerca con cadenza annuale.
4. In via di prima applicazione delle azioni previste dal presente articolo, le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sperimentazione di un massimo di dieci progetti allocati presso le Universita', anche in forma consortile, di cui almeno tre nelle regioni del Meridione.
5. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Universita' in relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione) che vengono esaminate, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilita':
coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione;
completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;
congruita' tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.
Ove l'entita' complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.
6. Le Universita' possono presentare le proprie proposte utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/ universita programmazione, nei termini ivi indicati.
7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e' costituito, con decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti, anche esterni all'amministrazione.
 
Art. 13.
Formazione degli insegnanti
1. Per le iniziative di formazione degli insegnanti della scuola mediante l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea specialistica di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, compresa l'organizzazione delle strutture di Ateneo o interateneo previste dal predetto articolo, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 -
2005 Euro 10.500.000
2006 Euro 10.500.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le Universita' con i criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato, dopo la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione dell'art. 5 della legge n. 53/2003.
 
Art. 14.
Lauree scientifiche
1. Per il sostegno delle iniziative delle Universita' preordinate, in relazione alle raccomandazioni dell'U.E., all'incremento delle iscrizioni ai corsi di studio afferenti alle classi 21, 25 e 32 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000), nonche' all'incremento dei laureati nelle medesime classi, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 -
2005 Euro 2.748.500
2006 Euro 3.748.500

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alle Universita' sulla base di progetti, che contemplino il coinvolgimento di Enti di ricerca pubblici e privati, ivi compreso il Consorzio interuniversitario per l'alta formazione in matematica (con sede a Sesto Fiorentino), e prevedano specifiche azioni di orientamento preuniversitario degli studenti iscritti presso le scuole secondarie di secondo grado, di formazione integrativa nelle materie scientifiche degli insegnanti delle scuole stesse, di progettazione di percorsi formativi piu' direttamente orientati alle esigenze del tessuto economico-produttivo e del settore delle I.C.T., di sostegno alle azioni di sperimentazione di stage e tirocini formativi, di aggiornamento e di formazione continua e ricorrente dei laureati.
3. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Universita' in relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione), da esaminare, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilita':
coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione;
completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;
congruita' tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.
Ove l'entita' complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.
4. Le Universita' presentano le proprie proposte utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/universita programmazione, nei termini ivi indicati.
5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e' costituito, con decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti, anche esterni all'amministrazione.
 
Art. 15.
Scuole di specializzazione
1. Nell'ambito delle azioni di razionalizzazione delle strutture didattiche di alta formazione specialistica delle Universita', in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con decreto del Ministro sono determinati gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere delle Scuole di specializzazione mediche al fine di individuare e verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture.
2. In esito alle procedure di revisione delle scuole di specializzazione per le professioni legali in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 -
2005 Euro 1.000.000
2006 Euro 5.000.000

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Universita' in proporzione alla media tra il numero dei posti assegnati con il decreto ministeriale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive.
 
Art. 16.
Scuole di specializzazione per le professioni legali
e per la formazione degli insegnanti
1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali e per la formazione degli insegnanti utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facolta' presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati.
 
Art. 17.
Corsi di dottorato di ricerca
1. Per l'istituzione e l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneita' delle sedi. Il Comitato, al termine del triennio della presente programmazione, redige una relazione complessiva sullo stato di attuazione delle iniziative contemplate dal predetto regolamento, con particolare riguardo al rispetto, da parte delle Universita', dei predetti requisiti di idoneita'.
2. Con decreto del Ministro, sentito il Comitato, vengono definiti i criteri per l'istituzione, nell'ambito delle Universita', delle Scuole di dottorato di ricerca, connotate oltre che dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, dall'afferenza di uno o piu' corsi alla medesima macro-area scientifico-disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo nonche' da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri.
3. L'attivazione delle Scuole di cui al comma 2 e' elemento premiante ai fini della ripartizione delle borse di dottorato di cui ai decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n. 198. Al termine del triennio di attivita', previa valutazione positiva da parte del Comitato, puo' essere disposta l'attribuzione alle Universita' di appositi incentivi.
4. Per il consolidamento delle borse di dottorato di ricerca il cui finanziamento e' stato oggetto di impegno a livello internazionale sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 Euro 2.250.000
2005 Euro 2.250.000
2006 -

5. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nel settore della diversita' genetica delle piante agrarie e forestali (in relazione al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101) e' autorizzata l'istituzione di corsi internazionali di dottorato di ricerca, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della Scuola Superiore di studi universitari di perfezionamento «S. Anna» di Pisa, a Maccarese, sede dell'Istituto internazionale per le risorse genetiche vegetali. Al termine del triennio, sulla base della valutazione positiva da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi puo' essere disposto l'accreditamento dei corsi, secondo quanto indicato al successivo art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
6. Per i fini di cui al comma 5 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 Euro 1.572.855
2005 Euro 353.685
2006 Euro 574.355
 
Art. 18.
Corsi di dottorato e attivita' di ricerca avanzata
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alla sperimentazione delle iniziative elencate al comma 3 dello stesso articolo, relative a corsi di dottorato di ricerca e di correlate attivita' di ricerca avanzata - sulla base della valutazione positiva da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali, nonche' all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato l'individuazione di tali iniziative, ed alla qualita' di ciascuna di esse, viene disposta la continuazione di tale sperimentazione.
2. Per le iniziative per le quali viene disposta la continuazione della sperimentazione, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 Euro 8.000.000
2005 Euro 7.000.000
2006 Euro 7.000.000

Le predette risorse sono ripartite fra le Universita' con i criteri previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto ministeriale 8 maggio 2001.
 
Art. 19.
Centri di eccellenza nella ricerca
1. Per il consolidamento dei centri di eccellenza nella ricerca previsti dall'art. 14 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 -
2005 Euro 4.470.670
2006 -

2. I fondi sono ripartiti tra le Universita' con gli stessi criteri e modalita' gia' adottati ai fini della attuazione di quanto indicato al comma 1.
 
Art. 20.
Orientamento, tutorato e formazione integrativa
1. Per le iniziative relative alle attivita' di orientamento, tutorato e formazione integrativa sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 Euro 5.000.000
2005 Euro 5.000.000
2006 Euro 5.000.000

2. I fondi sono ripartiti tra le Universita' in relazione alle proposte gia' presentate dalle stesse ai fini della presente programmazione e valutate positivamente dai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento, che vanno esaminate con i seguenti criteri:
coerenza, anche parziale, con gli obiettivi della programmazione;
specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere con le azioni contemplate nelle singole proposte;
adeguatezza delle risorse di personale, logistiche e strumentali rispetto agli obiettivi dichiarati;
consolidamento e/o collegamento con esperienze positive avviate in precedenza;
rilevanza del possibile impatto delle attivita' da realizzare;
trasferibilita' dei risultati;
coordinamento delle iniziative con altre Universita' della regione.
Ove l'entita' complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative, si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto di una possibile realizzazione parziale o ridotta delle attivita' previste nelle singole proposte presentate. Le Universita' devono provvedere al cofinanziamento, con oneri a carico del proprio bilancio, per un importo pari almeno al 20% del contributo assegnato dal Ministero.
3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal presente articolo viene costituito, con decreto ministeriale, un apposito gruppo di lavoro, con funzioni anche di monitoraggio in itinere e di valutazione finale delle iniziative.
 
Art. 21.
Potenziamento della rete dell'alta formazione
1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una rete di scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale) direttamente correlata a corsi di studio di secondo livello, realizzata dalle Universita' anche in convenzione con altre Universita', istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere - e con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le Universita' che hanno costituito il consorzio interuniversitario denominato Istituto italiano di scienze umane (con sede in Firenze), quelle che hanno costituito il Consorzio interuniversitario di studi avanzati (con sede a Roma) e i Politecnici di Milano e di Torino, che hanno costituito il Centro interuniversitario denominato Alta Scuola Politecnica - sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 Euro 6.400.000
2005 Euro 6.400.000
2006 Euro 15.200.000

2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1, con criteri stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato, per una quota in parti uguali e per la restante quota tenendo conto del numero degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca delle Universita' coinvolte nelle iniziative, dei rapporti con il mondo delle imprese e dei raccordi a livello internazionale.
3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle iniziative da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi di programma e dei risultati dei processi formativi delle stesse, puo' essere disposto il rinnovo degli accordi di programma, la istituzionalizzazione e l'accreditamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
 
Art. 22.
Scuole superiori
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) il quale fa riferimento alle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Universita' di Catania, Lecce, Pavia, Siena, e il Ministero - sulla base della relazione predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni e delle richieste delle singole Universita' interessate, viene disposta:
relativamente alla iniziativa dell'Universita' di Pavia, la istituzione della Scuola superiore denominata Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia, contestualmente alla approvazione, con decreto del Ministro, dello statuto e del regolamento didattico relativi, presentati dal Rettore dell'Universita' di Pavia;
relativamente alle iniziative delle Universita' di Catania, di Lecce e di Siena la istituzione, nell'ambito delle stesse, di Scuole superiori con l'adozione, da parte delle medesime Universita', di adeguate modifiche ai propri statuti e regolamenti didattici, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa.
2. Al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 Euro 8.730.000
2005 Euro 8.730.000
2006 Euro 8.730.000

4. I fondi indicati al comma 3 vanno utilizzati per confermare le assegnazioni disposte nell'anno 2003 per le iniziative indicate al comma 1.
5. Per le stesse iniziative vengono confermate, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n. 198, le borse di dottorato attivate nell'ambito della sperimentazione.
 
Art. 23.
Internazionalizzazione
1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Universita':
2004 Euro 5.750.000
2005 Euro 5.750.000
2006 Euro 3.500.000

2. I progetti di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualita' del sistema formativo, ed a promuovere la competitivita' degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi (corredati dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione) possono prevedere:
a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti, ricercatori e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese;
b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Universita' di altri Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Universita' italiane;
c) iniziative finalizzate alla realizzazione di programmi congiunti di ricerca che prevedano la mobilita' di docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca, italiani e stranieri.
3. Le risorse di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate al cofinanziamento di progetti che prevedono la cooperazione con Universita' di Paesi afferenti alle seguenti aree geografiche di prevalente interesse strategico e secondo gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati:
area Unione europea 7,5 milioni
area mediterranea 2,0 milioni
area balcanica 1,0 milioni
area dell'America Latina 1,5 milioni
U.S.A. 2,0 milioni
Cina, India, Giappone 1,0 milioni

4. La valutazione dei progetti viene effettuata da un apposito Comitato tecnico-scientifico composto da esperti, anche esterni all'amministrazione, costituito con decreto ministeriale.
5. Ai fini della selezione sono prioritariamente valutati i progetti nei quali:
siano previsti interventi finanziari per l'erogazione di borse di studio a supporto della mobilita' degli studenti, per un congruo periodo di tempo, nonche' a favorire gli scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo;
sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;
il progetto coinvolga una rete di Atenei italiani;
sia dichiarato un impegno finanziario dell'Universita' e delle Universita' partner per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento.
6. In deroga a quanto previsto al comma 4, la valutazione dei progetti che prevedono la cooperazione con universita' situate in Francia e Germania, viene effettuata rispettivamente dal Consiglio dell'Universita' italo-francese e dal Consiglio direttivo dell'Universita' italo-tedesca. Per il cofinanziamento di tali progetti vengono complessivamente riservate le seguenti quote:
cooperazione italo-tedesca 2,5 milioni
cooperazione italo-francese 2,0 milioni

7. In relazione a quanto previsto dai commi 3 e 6, le eventuali economie verificatesi al termine della selezione dei progetti di un'area sono destinate al finanziamento dei progetti afferenti ad altre aree.
8. In relazione a quanto previsto al comma 2, le Universita' presentano le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it, nei termini ivi indicati. Le proposte definiscono gli obiettivi e le fasi attuative del progetto, i partner coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto. Entro la data di scadenza indicata, le Universita' devono, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative selezionate ed inviare, entro l'ulteriore termine indicato nel sito, copia delle convenzioni o accordi gia' sottoscritti con i partner universitari coinvolti.
 
Art. 24.
Iniziative oggetto di cofinanziamento
sui fondi della Unione europea
1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari, alle richieste delle Universita', e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali della Unione europea in quanto - in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale - aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari.
2. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006 «ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 Euro 8.300.000
2005 Euro 8.300.000
2006 Euro 8.300.000

3. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1.
A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 Euro 6.550.000
2005 Euro 6.550.000
2006 -
 
Art. 25.
Criteri per l'accreditamento
1. I criteri relativi all'accreditamento delle iniziative previste dal presente decreto sono definiti con decreti del Ministro, previa relazione del Comitato.
2. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
 
Art. 26.
Nuclei di valutazione
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente programmazione il Comitato puo' richiedere alle Universita' la collaborazione dei Nuclei di valutazione.
 
Art. 27.
Relazioni dei Comitati regionali
(ovvero provinciali) di coordinamento
1. Le Universita', entro quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 12, 14 e 23 del presente decreto, inviano copia di tali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio.
2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi sessanta giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al comma 1, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.
 
Art. 28.
Relazioni delle Universita'
1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 8, 13, 15, 17, comma 6, e 18 del presente decreto, le Universita' inviano al Ministero una relazione con l'indicazione dei risultati attesi, dei tempi e delle modalita' di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione nella quale deve essere dato atto della verificata congruita' tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Universita' inviano al Ministero, al termine del periodo stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.
3. Ove le Universita' non utilizzino le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si verifichino scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 12, 14, 20, 23, il Comitato formula al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che possono essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali).
 
Art. 29.
Copertura finanziaria
1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 5496 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2004 e sui corrispondenti capitoli per il 2005 e il 2006, come appresso indicato:
2004 Euro 121.724.000
2005 Euro 121.724.000
2006 Euro 121.724.000

2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si rendano necessarie, possono essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 5 agosto 2004
Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 177
 
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