Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 ottobre 2004, n. 283
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 gennaio 1980, n. 197, dopo il primo comma e' inserito il
seguente: "Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonche' le deleghe di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresi' alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e
sanita' approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1980, n. 141.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, si veda nella nota al
titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3. - Al fine di realizzare un organico sistema di
ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano,
e' delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni
amministrative di cui al n. 12) del precedente art. 2,
decentrate a livello locale nonche' l'esercizio delle
funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte
dall'ispettorato del lavoro fino quando le medesime
continueranno ad esse attribuite ad organi
dell'amministrazione statale.
Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma,
in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme
relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e
alla vigilanza e tutela del lavoro, nonche' le deleghe di
cui all'art. 9-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1
del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in
materia di lavoro, si estendono altresi' alle funzioni
comunque attribuite agli organi periferici del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente
alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la
legislazione statale preveda la costituzione di specifici
organismi collegiali presso i predetti organi periferici,
alla costituzione di tali organismi provvede la provincia
territorialmente competente.
E' altresi' delegato alle province di Trento e di
Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) l'attuazione delle prescrizioni disposte
dall'autorita' sanitaria statale inerenti all'impiego dei
principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali dei prodotti destinati
all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla
produzione e alla commercializzazione di questi ultimi
prodotti;
b) i controlli sulla produzione e sul commercio dei
prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.
L'esercizio della delega di cui al comma precedente si
attua a partire dal 1° gennaio 1981.
Le funzioni amministrative delegate con il presente
articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in
conformita' alle direttive emanate dal competente organo
statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi
provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
le attivita' relative alle materie delegate comportino
adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro
termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti
dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro competente puo' disporre il
compimento degli atti relativi in sostituzione della
amministrazione provinciale.".
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1 del decreto
legislativo 21 settembre 1995, n. 430:
"Art. 9-bis. - 1. Alfine di realizzare nelle province
di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per
l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e' delegato alle
province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle
funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e
agli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione di Trento e Bolzano nonche' alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi
territori.
2. Sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle
province autonome di Trento e Bolzano gli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione nonche'
le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei
rispettivi territori; dalla stessa data e' soppresso
l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Le province succedono nella proprieta' delle attrezzature e
degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio
soppresso ricadenti nei loro territori, nonche' dei
contratti di locazione degli immobili.
3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione
delle funzioni delegate.
4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni
provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli
uffici trasferiti nonche' quello del soppresso ufficio
regionale e' messo a disposizione della provincia
territorialmente competente conservando lo stesso stato
giuridico e il trattamento economico in godimento; il
relativo onere e' a carico del bilancio della provincia.
5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di
chiedere il mantenimento in servizio presso
l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della normativa provinciale di
inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo
ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita
tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello
stato giuridico e del trattamento economico in godimento
secondo le modalita' stabilite dalla normativa provinciale.
Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del
lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso
l'amministrazione di una delle due province.
6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio
presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad
altre amministrazioni statali operanti nel territorio
provinciale conservando lo stato giuridico ed il
trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta,
permane nella amministrazione di appartenenza per essere
destinato ad uffici di altre regioni.
7. In corrispondenza al contingente di personale
trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del
trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni
statali di provenienza.
8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate con il presente decreto resta fermo quanto
disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
9. Sino a quando non sia diversamente disposto con
legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano
a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in
vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma
1.".



 
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