Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 novembre 2004
Scioglimento della societa' cooperativa a r.l. «Tassaout El Hamdi Abdellah», in Cerea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
Di Verona

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies del codice civile, norme di attuazione e transitorie, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore, con provvedimento dell'autorita' di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese;
Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, sulla regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;
Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 aprile 2003, nel quale l'ispettore, incaricato dell'espletamento delle indagini, evidenziava gravi irregolarita' nella gestione societaria, per le quali, pur ravvisando i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori stabiliti dagli articoli 2543 e 2544 del codice civile (oggi articoli 2545-sexdecies e septiesdecies del codice civile), sentite le intenzioni del legale rappresentante di adoperarsi per sanare, in tempi brevi, le anomalie ravvisate, riteneva di proporre solamente atto di diffida;
Rilevato che, con successivo verbale di accertamento del 28 maggio 2004, l'ispettore, dopo avere riferito di non essere riuscito a contattare, in alcun modo, il legale rappresentante della societa' cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah» e di avere accertato l'inadempimento delle prescrizioni oggetto di diffida, desumeva l'impossibilita' di configurare quale cooperativa la societa' in esame e, conseguentemente, proponeva l'adozione del provvedimento, di cui all'art. 12, comma c, del decreto legislativo n. 220/2002;
Considerato, altresi', che la societa' cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellahi», e' stata cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con decreto di questa direzione del 18 dicembre 2003;
Preso atto del fatto che la societa' cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah», non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio, sin dalla data della sua costituzione, avvenuta nell'anno 1999;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere procedere allo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore della societa' cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah a r.l.», avente sede legale in Cerea, via Pozza n. 10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

Decreta:

La societa' cooperativa a r.l. «Tassaout El Hamdi Abdellah», con sede legale in Cerea, via Pozza n. 10, costituita in data 13 aprile 1999, con atto a rogito del notaio di Legnago, dott. Luigi Alberti, codice fiscale e numero di iscrizione iscritta al registro delle imprese della camera del commercio dell'industria e dell'artigianato di Verona n. 0287710234, e' sciolta, per atto d'autorita', con provvedimento da iscriversi nel registro delle imprese della Camera del commercio dell'industria e dell'artigianato di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorita'.
Verona, 9 novembre 2004
Il direttore provinciale: Festa
 
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