Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2004 (vai al sommario)
REGIONE MOLISE
DELIBERAZIONE 26 novembre 2004
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fissazione dell'aliquota nella misura percentuale dell'1,2%, a decorrere dal 1° gennaio 2005. (Deliberazione n. 1490).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre l997 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto: «Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche», il quale stabilisce che:
1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e' deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale e' determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte, le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato nella certificazione unica di cui all'art. 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.
5. L'addizionale regionale e' versata, in unica soluzione con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attivita' di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.
7. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale;
Rilevato, dal dettato normativo, che ciascuna regione, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento;
Richiamato, integralmente, il contenuto del capitolo V («La Manovra Finanziaria») del Documento di programmazione economica e finanziaria per l'anno 2005, approvato da questo organo con atto deliberativo n. 1400 del 25 ottobre 2004, dal quale si evince che una delle manovre fiscali da attuare per l'anno 2005 e' quella «... di intervenire in maniera ancora piu' graduale e sostenibile fermando l'addizionale post-incremento all'1,2 per cento (per un'effettiva elevazione dello 0,3 per cento), con l'effetto che il prevedibile maggiore gettito, derivante dall'applicazione parziale dell'addizionale regionale, si attesterebbe intorno ai 13 milioni di euro»;
Su proposta dell'assessore alla programmazione, bilancio e finanze;

Delibera:

1. Di stabilire che:
a) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni e' fissata nella misura percentuale dell'1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) alla suddetta addizionale, cosi' come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Di disporre che il presente atto deliberativo venga integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Molise entro il 30 novembre 2004.
Campobasso, 26 novembre 2004
Il presidente: Iorio

Il segretario: Di Sandro
 
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