Gazzetta n. 282 del 1 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 novembre 2004
Scioglimento di cinque societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bologna

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
Visto l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
Considerato che dagli atti dell'Ufficio registro delle imprese, presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Bologna e dagli atti di questa Direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle societa' cooperative:
1. Logis 2000 piccola societa' cooperativa a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 14 settembre 1998, repertorio n. 2258, Tribunale di Bologna, Busc n. 4603/285774, codice fiscale n. 01912081203, REA BO/398558;
2. Cooperativa di Servizi Sole Cop a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Andrea Errani in data 30 ottobre 1995, repertorio n. 55960, tribunale di Bologna, Busc 4959/311416, codice fiscale n. 04983571003, REA BO/398084;
3. Il Sole del Sud a r.l., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Mauro Borghi in data 10 gennaio 1992, repertorio n. 29539, tribunale di Bologna, Busc n. 4740/256814, codice fiscale n. 01996280614, REA BO/397855;
4. Gest.-Sport a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Rita Merone in data 4 luglio 1991, repertorio n. 9302/3201, tribunale di Bologna, Busc n. 4192/253368, codice fiscale n. 04073650378, REA BO/337992;
5. Cooperativa Edificatrice Imolese a r.l. con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Appio Alvisi in data 9 novembre 1961, repertorio n. 19678, tribunale di Bologna, Busc 870/71109, codice fiscale n. 00569190374, REA BO/152577.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorita' di vigilanza, verra' informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Bologna, 16 novembre 2004
Il direttore provinciale: Casale
 
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