Gazzetta n. 283 del 2 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 ottobre 2004
Criteri e modalita' di calcolo e di erogazione degli indennizzi agli allevatori, per danni conseguenti alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) e ripartizione della disponibilita' finanziaria fra le regioni interessate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 4, comma 250 che prevede la ripartizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, della somma di Euro 25.000.000,00 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004, tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;
Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 concernente «Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati» ed in particolare l'art. 4 che prevede la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), nonche' di indennizzi agli allevatori conseguenti alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorita' sanitarie per la stessa malattia, secondo le modalita' di calcolo e di erogazione stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'ordinanza 10 giugno 2004 concernente «Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - norme relative alla vaccinazione e movimentazione degli animali sensibili»;
Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, relativo a interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica che tra l'altro riduce le autorizzazioni di spesa del fondo investimenti di circa il 25% dello stanziamento totale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1102 del 16 luglio 2004 con il quale, a seguito del predetto decreto legge n. 168/2004 l'importo per l'attuazione degli interventi, di cui aIl'art. 4, comma 250 della innanzi citata legge n. 350/2003, e' stato ridotto ad Euro 18.750.000,00;
Ritenuta l'opportunita' di destinare l'intera disponibilita' di Euro 18.750.000,00 per la concessione di indennizzi di cui all'art. 4 dell'ordinanza innanzi indicata del 2 aprile 2004 e ripartirla secondo criteri concordati;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 14 ottobre 2004;
Decreta:

Art. 1.

1. Gli indennizzi, di cui all'art. 4, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza del 2 aprile 2004, da corrispondere agli allevatori che hanno subito danni indiretti, individuati nel calo quali-quantitativo della produzione o della ridotta inseminabilita' fecondativa, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), sono cosi' determinati:
A) calo quali-quantitativo della produzione lattiera:
a) bovini da latte: nella misura massima di Euro 58,8/bovina in lattazione;
b) ovini da latte: nella misura massima di Euro 15,4/pecora in lattazione;
B) Ridotta inseminabilita' o fecondabilita':
a) bovini da carne: nella misura massima di Euro 700 ogni 33 fattrici allevate;
b) ovini da carne: nella misura massima di Euro 13,2 ogni 40 pecore allevate.
2. Per gli ovini abbattuti per atassia o per distacco grave del vello, con ordinanza dell'Autorita' sanitaria, entro 10 giorni dalla vaccinazione, spetta al proprietario una indennita' pari al 100% del valore di mercato secondo le procedure e le modalita' stabilite dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.
3. L'allevatore che intende beneficiare dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 deve allegare alla domanda da presentare alle Regioni competenti per territorio:
a) consistenza della mandria o del gregge prima della vaccinazione;
b) elenco animali vaccinati;
c) scheda di indagine epidemiologica allegata al protocollo per la vaccinazione nei confronti della Blue tongue diffuso dal Ministero della salute con nota DGVA.VII-2751-PI.8d/18 del 6 febbraio 2004;
d) scarto tra consegna del latte prima delle vaccinazioni e quella dei sessanta giorni successivi alla vaccinazione giustificato attraverso probante documentazione. La consegna del latte e' ponderata per gli animali in lattazione;
e) ordinanza Autorita' sanitaria competente ed attestato di abbattimento da parte del veterinario ufficiale nel caso di atassia o di distacco grave del vello.
4. Gli indennizzi di cui presente articolo decorrono dall'inizio della campagna 2004 di profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue),
 
Art. 2.

1. L'indennizzo di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza del 2 aprile 2004, da corrispondere alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) diverse da quelle gia' individuate nell'allegato 1 della decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, per i danni indiretti conseguenti alla restrizione alla movimentazione di bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorita' sanitarie per la febbre catarrale degli ovini, sono cosi' determinati per bovino trattenuto in azienda per almeno 2 mesi:
bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi: fino a Euro 31,00;
bovini di eta' compresa fra 12 e 24 mesi: fino a Euro 58,00;
vacche a fine carriera produttiva: fino a Euro 72,00.
2. Un indennizzo fino a Euro 20,66 e' concesso, per gli stessi motivi, per la macellazione del vitello di eta' inferiore ai 6 mesi.
3. L'indennizzo copre la differenza tra il valore dell'animale macellato al prezzo di mercato, rilevato dall'ISMEA ed il valore al quale l'animale e' stato effettivamente venduto, inclusi se nel caso, i premi comunitari.
4. I pagamenti sono erogati solo per gli animali mantenuti negli allevamenti per almeno 2 mesi e macellati per sopraggiunti problemi di benessere animale, conseguenti al sovrappopolamento degli allevamenti medesimi, e non possono essere cumulati con altri aiuti aventi la stessa finalita' erogati agli stessi beneficiari. Per periodi di fermo prolungato degli animali (oltre 2 mesi), gli importi di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere quantificati in relazione al periodo di tempo effettivo in cui gli animali sono stati mantenuti in azienda a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorita' sanitarie per la febbre catarrale degli ovini.
5. L'indennizzo e' concesso all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione o della cessione di vendita.
6. L'indennizzo di cui al presente articolo e' corrisposto anche alle aziende di allevamento situate nelle zone comprese nell'allegato 1 della decisione 2004/34/CE nelle quali, durante la campagna vaccinale 2004, si e' verificata la comparsa di nuovi sierotipi non coperti che hanno comportato provvedimenti di misure restrittive alla movimentazione emessi dalle Autorita' sanitarie.
7. L'indennizzo di cui al presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 2004.
 
Art. 3.

1. I danni sono rilevati ed attestati dalle Regioni che provvederanno alle erogazioni degli indennizzi mediante le risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse finanziarie sono ripartite tra le Regioni interessate nella misura indicata nell'unito allegato.
Roma, 22 ottobre 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 4
 
Allegato

Ripartizione tra le Regioni interessate delle disponibilita'
finanziarie per indennizzi Blue Tongue

----> Vedere tabella a pag. 23 <----
 
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