Gazzetta n. 283 del 2 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 novembre 2004
Sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria a favore di taluni imprenditori agricoli, operanti nella Regione Puglia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministri del tesoro e delle finanze;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Protezione Civile, n. DPC/CG/52579 del 18 novembre 2004 e n. DPC7CG/53095 del 22 novembre 2004, con le quali e' stato comunicato:
che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha segnalato, in data 12 novembre 2004, lo stato di grave crisi che ha colpito i produttori di uve da vino e da mensa nel territorio della regione Puglia;
che la crisi e' stata provocata da gravi eventi climatici che hanno interessato il territorio della regione Puglia;
che la situazione presenta profili di eccezionalita' e imprevedibilita' che potrebbero essere adeguatamente affrontati con la decretazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla legge n. 212 del 2000;
Ritenuto, pertanto, di sospendere, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che, nel territorio della regione Puglia, producono uve da vino e da mensa in via esclusiva o prevalente, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi che scadono nel periodo dal 12 novembre ai 21 dicembre 2004;
Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che, nel territorio della regione Puglia, producono uve da vino e da mensa in via esclusiva o prevalente, sono sospesi, dal 12 novembre al 21 dicembre 2004, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Resta fermo l'obbligo di effettuare, negli ordinari termini, il versamento delle ritenute alla fonte. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. I versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il 22 dicembre 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2004
Il Ministro: Siniscalco
 
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