Gazzetta n. 284 del 3 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 ottobre 2004
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000, con il quale l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
Vista l'istanza presentata dall'Associazione regionale produttori olivicoli (A.R.P.O.), con sede in Roma, Largo N. Franchellucci n. 63, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66934 del 21 ottobre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 28 settembre 2004, con la quale l'Associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Considerato che l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota 66934 del 21 ottobre 2004;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso, e allegato al presente decreto, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:

Art. 1.

1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dall'Associazione regionale produttori olivicoli (A.R.P.O.), al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario e allegato al presente decreto.
 
Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» quale organismo incaricato con decreto ministeriale 21 dicembre 1999 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dalla stessa Associazione e allegato al presente decreto.
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma», ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma», non puo' modificare le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 7.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 
Art. 8.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «SABINA» A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Sabina» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.

Varieta' di olivo

1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%.
2. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta' presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta «Sabina» devono essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende:
in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano Tarano Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone;
in provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Guidonia, Fontenuova, Marcellina, Mentana, Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri (parte), Roma (parte).
La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» e' cosi' delimitata in cartografia 1 : 25.000: da una linea, che partendo dal punto piu' a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto piu' a nord del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il punto piu' a ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare il punto geografico di quota 475 s.m.l. da cui giunge, in direzione sud-est attraverso il territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune di Marcellina in localita' Caprareccia del comune di San Polo dei Cavalieri; la linea prosegue, in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale dell'ex comune di Mentana (oggi comuni di Mentana e Fontenuova); segue il confine occidentale del comune di Mentana sino ad incontrare il confine del comune di Roma dall'incrocio della via Palombarese con la via Nomentana fino a raggiungere il grande raccordo anulare carreggiata esterna in direzione Settebagni e risalendo per la S.S. Salaria fino al confine occidentale del comune di Monterotondo in direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montebuono, Torri in Sabina, e Vacone sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a raggiungere il punto di incontro piu' a nord tra i confini dei comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; e' consentita l'irrigazione.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i kg 6.300 negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive/Ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre-31 gennaio di ogni campagna olivicola.
Art. 5.

Modalita' di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25% in peso.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
Art. 6.

Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo-verde con sfumature oro;
odore: di fruttato;
sapore: fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi;
panel test: mediana del fruttato > 0 e mediana del difetto = 0;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi <= 14 MeqO2 /kg;
acido oleico minimo 68%.
Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Il nome della denominazione di origine protetta «Sabina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
E' fatto obbligo di inserire in etichetta consecutivamente una delle seguenti diciture:
Olio extravergine di oliva Sabina DOP oppure
Olio extravergine di oliva Sabina denominazione di origine protetta.
Inoltre dovra' essere riportata anche la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato nella zona di produzione».
I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o in ceramica di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare, su ciascuna confezione il numero progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la campagna di produzione.
Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.
 
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