Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2004 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 28 ottobre 2004
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi. (Repertorio atti n. 790/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 28 ottobre 2004:
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, 1'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attivita' formative;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/1999;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (Rep. atti n. 660/CU) per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e i successivi protocolli d'intesa siglati tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole regioni e direzioni scolastiche regionali;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004 (Rep. atti n. 1901) per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
Tenuto conto degli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;
Vista la proposta di decisione relativa al quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione delle Comunita' europee il 17 dicembre 2003;
Considerata la necessita' di definire le condizioni per il riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, previsti dal citato accordo 19 giugno 2003;
Vista la proposta di accordo di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota del 30 luglio 2004;
Considerato che nell'incontro tecnico del 21 ottobre 2004, e' stata esaminata una nuova proposta di accordo presentata dalle regioni, condivisa dai rappresentanti delle autonomie locali, e che nella stessa sede si e' convenuto su alcune modifiche al testo;
Vista la nuova stesura del testo dell'accordo trasmesso dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota del 25 ottobre 2004;
Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome e i rappresentanti delle istituzioni locali, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto;
Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane;
S a n c i s c e
il seguente accordo: Premesso
che il presente accordo si colloca nell'attuale fase transitoria di attuazione della legge n. 53/2003;
che si conviene sui seguenti principi generali:
a) l'affermazione del diritto di ogni persona alla spendibilita' delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e formazione a livello nazionale. Tale diritto prevede l'accesso a percorsi di istruzione e formazione della persona che ha le competenze necessarie e sufficienti per poter proficuamente seguire il percorso scelto;
b) la salvaguardia dell'unitarieta' del sistema educativo di istruzione e formazione, al cui scopo, nel quadro della normativa vigente, si confermano ed individuano dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni;
c) la necessita' di definire misure che valorizzino nella piu' ampia accezione possibile la qualifica ottenuta al termine dei percorsi sperimentali di cui all'accordo 19 giugno 2003, anche valorizzando al massimo la coerenza di indirizzo e facilitando la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori;
d) la necessita' di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra i sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalita' di recupero dei debiti;
e) la necessita' di estendere gli effetti del presente accordo anche a coloro che abbiano compiuto 18 anni di eta', allo scopo di far conseguire piu' alti livelli di istruzione al maggior numero di persone;
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane concordano che:
1) al fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi formativi, per l'attribuzione di significati condivisi ai concetti che vi ricorrono e la conseguente coerenza dei dispositivi che ne discendono, si conviene di fare riferimento al «Glossario per l'educazione degli adulti», realizzato dall'INVALSI e dall'ISFOL, che ne curano congiuntamente l'aggiornamento in relazione agli sviluppi del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nonche' di riconoscimento dei crediti e della qualita' della formazione;
2) per favorire il reciproco passaggio tra istituzioni scolastiche e formative, all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in attuazione degli accordi territoriali di cui al punto 7 dell'accordo quadro 19 giugno 2003, si ritengono necessarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, iniziative di sostegno, anche attraverso apposite attivita' didattiche che abbiano l'obiettivo di favorire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;
3) le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, anche con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base gia' individuati con l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
4) per il riconoscimento - tra i sistemi regionali e tra questi ed il sistema dell'istruzione - della certificazione delle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni a conclusione dei percorsi formativi ed in particolare di quelli di cui al citato Accordo, si utilizza il modello A, parte integrante del presente accordo gia' sperimentato dalle stesse con riferimento al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 relativo all'«Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province autonome», ferme restando le eventuali determinazioni delle regioni in merito alla sua integrazione;
5) agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica, compresi coloro che interrompono i percorsi di formazione di cui al citato Accordo, e' rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di riferimento B, che costituisce parte integrante del presente accordo;
6) per favorire, in modo unitario, la spendibilita' delle certificazioni intermedie, ai fini del riconoscimento di crediti in ingresso al percorso scelto dalla persona per il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione si fa riferimento a quanto previsto dai modelli approvati con il decreto di cui dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000;
7) per facilitare e semplificare la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori attraverso la valorizzazione della qualifica ottenuta in esito ai percorsi sperimentali triennali anche in coerenza con l'art. 191, comma 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli uffici scolastici regionali e gli assessorati competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono definire, in via sperimentale e attraverso apposite intese, ambiti di corrispondenza che costituiscono un riferimento per le commissioni previste dal citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000; tali accordi valgono anche ai fini della realizzazione di quanto indicato al precedente punto 6). I risultati conseguiti dalla sperimentazione saranno considerati ai fini della loro generalizzazione in ambito nazionale previo accordo in Conferenza Unificata;
8) per il passaggio dai percorsi dell'istruzione ai percorsi della formazione professionale la definizione delle modalita' di riconoscimento del credito formativo e della relativa attribuzione di valore, anche in relazione a quanto indicato all'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 174, viene determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dandone evidenza secondo elementi, che consentano la tracciabilita' del processo, comprendenti quelli minimi specificati nel modello di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente accordo;
9) le persone in eta' di obbligo formativo o che abbiano compiuto i 18 anni possono accedere ai percorsi di formazione professionale, sulla base degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, previo riconoscimento del credito formativo secondo il citato modello C, attraverso procedure trasparenti, individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; in tali procedure va previsto, ad un livello definito dalle stesse, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi interessati: istruzione, formazione, lavoro e l'attribuzione di valore anche ai titoli, alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza o alle autodichiarazioni;
10) la valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo le procedure di cui al punto 9), in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessita' dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalita' didattico-formative o azioni di accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo;
11) la documentazione e le certificazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) concorrono alla composizione del Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei relativi criteri generali definiti a livello nazionale con accordo in sede di Conferenza Unificata.

Roma, 28 ottobre 2004

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino
 
----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 18 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 26 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 29 della G.U. <----
 
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