Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 novembre 2004
Autorizzazione alla pesca dei fasolari nei compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia nel mese di dicembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
per la pesca e l'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004;
Visto il Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, concernente il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la «Sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto», cosi' come prorogato con il decreto ministeriale 12 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 aprile 2001, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2002, concernente i «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;
Visti i decreti ministeriali 28 marzo 2001 e 5 luglio 2002 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001 e n. 174 del 23 luglio 2002 concernenti la modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2003, che ha ulteriormente sospeso al 31 dicembre 2004, il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;
Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana cosi' come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera s);
Considerata la necessita' di adottare idonee misure per assicurare l'equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;
Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi hanno quale obiettivo la pesca responsabile volta a conciliare lo sforzo di cattura con le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materie in cui lo Stato conserva una potesta' di legislazione esclusiva;
Esaminata la relazione tecnica del rappresentante della ricerca in seno al Comitato di coordinamento - prof. Corrado Piccinetti - del Laboratorio di Biologia marina e pesca con sede in Fano, da cui si desume che, la cattura di 6000 Kg di fasolari nell'arco del mese di dicembre, in luogo di 1500 Kg a settimana non comporta effetti negativi sull'equilibrio tra il prelievo ed il rinnovamento della risorsa, consentendo alle imprese di razionalizzare l'attivita' di prelievo della risorsa nonche' una riduzione delle spese di esercizio in tale periodo comprensivo delle festivita' natalizie e di fine anno;
Viste le proposte del Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese all'unanimita' nella riunione del 14 settembre 2004;
Ritenuto opportuno attuare le proposte cosi' come formulate;
Decreta:
Art. 1.
1. In via sperimentale, limitatamente al mese di dicembre 2004, ciascuna imbarcazione operante nei Compartimenti marittimi di Monfalcone Venezia e Chioggia autorizzata alla cattura dei fasolari e' autorizzata al prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 6000 Kg, in deroga al quantitativo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 2001, ferme restando le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
 
Art. 2.
1. Alla lettera c) dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 come modificata dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 2002 relativamente ai punti di sbarco per il Compartimento di Chioggia e' aggiunto il seguente punto di sbarco: 5) zona di Chioggia: «banchina lato esterno canal lombardo».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 26 ottobre 2004

Il direttore generale: Tripodi
 
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