Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Regolamento di accesso agli atti in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

Premesso che l'art. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, dispone l'adozione di un apposito regolamento che preveda criteri e modalita' di consultazione dei documenti e, piu' in generale, assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni,
Che con delibera n. 03/90-ter del 22 maggio 2003 e' stato adottato il regolamento per l'accesso agli atti;
La commissione ritenuto opportuno modificare il suddetto regolamento in occasione di quanto emerso in sede di applicazione;
Adotta all'unanimita' il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalla commissione o dalla stessa detenuti in pianta stabile puo' essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 4 e salvo il diritto alla riservatezza tutelato dalla legge n. 675/1996.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati, ricevuti, o nella disponibilita' della commissione.
 
Art. 2.
Modalita' della richiesta di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame diretto o estrazione di copia dei documenti. L'esame diretto e' gratuito. Per l'estrazione di copia e' dovuto il corrispettivo in marche da bollo o in francobolli di 0,26 euro per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dalla commissione, salvo quanto disposto in materia di bollo.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di accesso, la trasmette senza indugio al Presidente, il quale, valutati i requisiti di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, da' le direttive circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza e per i successivi adempimenti. Qualora la richiesta abbia ad oggetto procedimenti amministrativi in corso, il Presidente puo' differire l'esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione, presso la segreteria della commissione di una domanda motivata nella quale vengono indicati:
1) le generalita' del richiedente;
2) l'interesse personale e concreto oggetto di tutela;
3) gli estremi per l'individuazione del documento per il quale e' richiesto l'accesso anche, eventualmente, avvalendosi dell'apposito modulo.
4. Qualora la ricerca di documenti richieda tempo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, per lettera o per fax, l'esito della ricerca entro il termine di trenta giorni unitamente all'ora ed al giorno in cui e' possibile l'accesso. L'interessato prendera' visione dei documenti secondo le modalita' indicate nel successivo comma 6 e potra' richiedere estrazione di copia che egli ritirera' personalmente o mediante persona da lui formalmente delegata previo pagamento di quanto dovuto.
5. La presentazione della domanda di accesso, la visione dei documenti individuati e l'eventuale estrazione di copie o il loro ritiro si svolgono secondo l'orario che verra' comunicato all'utenza.
6. Qualora l'estrazione di copie richieda tempo, il responsabile del procedimento, nel termine massimo di dieci giorni, concordera' con l'interessato il giorno e l'ora in cui le copie potranno essere ritirate.
 
Art. 3.
Modalita' di diniego di accesso
1. Il diniego di accesso anche per impossibilita' di individuare i documenti, e' motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.
 
Art. 4. Categorie di documenti esclusi dall'accesso per motivi di
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, e fatta salva l'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi dotati e non di personalita' giuridica ed imprese, sono sottratti all'accesso in particolare i seguenti documenti amministrativi:
a) i documenti relativi ai commissari, al personale in servizio presso la commissione ed agli esperti;
b) i certificati medici di cui la commissione venga in possesso nell'espletamento della propria attivita';
c) gli atti ed i documenti inerenti l'organizzazione interna della commissione ad eccezione del presente regolamento e di quello per il funzionamento della stessa;
d) i verbali delle audizioni della commissione nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato, salvo espressa autorizzazione del Presidente;
e) documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la commissione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza
2. L'esclusione o il differimento del diritto di accesso e' comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo fax da spedire entro il termine di scadenza stabilito per l'accesso dal presente regolamento.
3. E' comunque sempre garantita agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web della commissione perche' se ne possa prendere visione in qualunque momento.
 
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