Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 ottobre 2004
Modalita' di partecipazione al «Concorso pronostici Enalotto. Giocate a caratura speciali».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato Enalotto, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 ed, in particolare, l'art. 5 che consente la possibilita' di effettuare giocate sistematiche denominate «a caratura»;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che all'art. 12 stabilisce che le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Ritenuta l'opportunita' di modificare il predetto regolamento prevedendo la facolta' di partecipare al gioco tramite schede per giocate a caratura speciali emesse da un punto vendita gestito dal concessionario e commercializzate dai ricevitori, al fine di incrementare i volumi di gioco attraverso l'ottimizzazione del gioco sistemistico, di aumentare le garanzie di sicurezza del gioco e di tutela del giocatore derivanti dalla gestione centralizzata della particolare tipologia di giocata denominata «a caratura»;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di partecipazione al concorso a pronostici Enalotto attraverso giocate a caratura speciali.
 
Art. 2.
Modalita' di effettuazione e di ripartizione delle giocate

1. Le giocate a caratura speciali, normali o sistemistiche, emesse da un punto di vendita centrale gestito dal concessionario, sono commercializzate attraverso la rete dei punti di raccolta autorizzati dal concessionario stesso.
2. Il punto di vendita centrale effettua le giocate a caratura speciali certificate dalla Commissione di controllo come previsto dal Regolamento ufficiale dell'Enalotto.
3. E' consentita, dopo la convalida delle giocate da parte del concessionario, la stampa differita delle cedole di caratura speciali da parte del ricevitore, purche' venga effettuata entro la chiusura dell'accettazione del concorso cui la giocata si riferisce.
 
Art. 3.
Caratteristiche delle giocate a caratura speciali

1. La giocata a caratura speciale per il concorso a pronostici Enalotto non puo' essere inferiore a 20 combinazioni unitarie, ne' puo' essere superiore a 5.000.000 di combinazioni unitarie.
2. Per ogni giocata a caratura speciale, i terminali di gioco emetteranno tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della convalida.
3. Il numero delle cedole di caratura speciali e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 999.
4. L'importo di ciascuna cedola di caratura speciale e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal sistema centrale del concessionario, diviso per il numero totale delle cedole di caratura speciali.
5. Le giocate a caratura speciali non sono annullabili.
 
Art. 4.
Contenuto della cedola di caratura speciale

1. La cedola di caratura speciale contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita centrale che ha convalidato la giocata;
c) codice identificativo del punto di vendita emittente la singola cedola di caratura;
d) identificativo o logo grafico del concorso pronostici Enalotto;
e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
f) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero delle combinazioni unitarie accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura speciale attribuito dal sistema centrale del concessionario;
i) numero identificativo della cedola di caratura speciale e numero totale delle cedole di cui si compone la giocata;
l) importo complessivo della giocata a caratura speciale ed importo della singola cedola di caratura speciale; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
m) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di convalida della giocata, assegnati dal sistema centrale del concessionario;
n) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa della cedola di caratura speciale.
2. Il concessionario e' autorizzato a definire i formati specifici delle cedole di caratura speciali, ferma restando l'unicita' dei contenuti delle stesse.
 
Art. 5.
Determinazione e riscossione delle vincite

1. La quota di vincita realizzata con la giocata a caratura speciali e' costituita dal quoziente tra l'importo dei premi conseguiti con l'intera giocata a caratura speciale ed il numero totale delle cedole emesse.
2. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta.
 
Art. 6.
Adempimenti del concessionario

1. Il concessionario e' tenuto a corrispondere ai punti di vendita della propria rete che commercializzano cedole di sistemi a caratura speciali l'aggio previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il concorso a pronostici Enalotto.
2. Il punto di vendita centrale, prima della chiusura dell'accettazione, stampa le cedole di sistema a caratura speciali non commercializzate dai punti di vendita ad esso collegati, riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate e risponde degli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente.
 
Art. 7.
Disposizioni applicabili

1. Alle giocate a caratura speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite da AAMS per la risoluzione delle problematiche di stampa dei sistemi a caratura dei concorsi pronostici su base sportiva.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia a quanto stabilito dal regolamento del concorso a pronostici Enalotto.
Roma, 14 ottobre 2004
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 289
 
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