Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2004
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2003) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002»;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 ottobre 2004, prot. 8082, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2002-dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003-dicembre 2003 e' risultata pari a +2,5;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 ottobre 2004, prot. 8083, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2003-dicembre 2003 ed il periodo gennaio 2004-dicembre 2004 e' risultata pari a +1,9, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2004 la variazione pari a +0,1 dell'indice del mese di settembre 2004 e per i mesi di novembre e dicembre 2004 la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2004;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2004;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;
Decreta:
Art. 1.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003 e' determinata in misura pari a +2,5 dal 1° gennaio 2004.
 
Art. 2.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004 e' determinata in misura pari a + 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
 
Art. 3.
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2004

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
 
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