Gazzetta n. 291 del 13 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 22 novembre 2004
Iscrizione della denominazione «Terre Tarentine» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1898/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, la denominazione «Terre Tarentine» riferita agli oli extravergine di oliva, e iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall' art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) a 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Terre Tarentine» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 22 novembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
Disciplinare di produzione
«Terre Tarentine»
Art. 1.
Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% e' costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e di imbottigliamento comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona e atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili.
Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idoneo allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura.
Il numero di piante per ettaro puo' variare a seconda della potenzialita' produttiva del terreno, e comunque non puo' essere superiore a 500 nei sesti di impianto intensivo.
Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della qualita' e della salubrita' del prodotto.
Art. 5.
Produzioni e rese
La produzione massima di olive per pianta puo' essere di kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in quelli con sesto tradizionale.
La produzione massima per ettaro non deve superare i 120 quintali.
Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono essere sane.
Art. 6.
Raccolta
Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il distacco delle drupe direttamente dalla pianta. Le operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a garantire l'integrita' delle drupe.
Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed areati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura non deve subire escursioni tali da compromettere la qualita' delle drupe.
Art. 7.
Modalita' di oleificazione
L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti nella zona di produzione indicata all'art. 3.
Per l'estrazione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche. E' ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non superiori ai 30° C.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.
Art. 8.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente disciplinare puo' essere filtrato o non filtrato e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo verde;
fluidita': media;
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;
valore minimo del panel test: 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
Numero perossidi: <=12 Meq 02/Kg;
K232: <=1,7;
K270: <=0,150;
acido linoleico: <=10%;
acido linolenico: <=0,6%;
acido oleico: >=70%;
valore campesterolo: <=3,3%;
trilinoleina: <=0,2%.
Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n. 2568/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9.
Designazione e presentazione
Alla Denominazione di Origine Protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine, scelto, selezionato, superiore» o di quant'altro possa trarre in inganno il consumatore.
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleficazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» devono avvenire nell'ambito della zona geografica di produzione prevista all'art. 3.
Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto, nonche' l'indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il mese di ..... dell'anno .....» per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione.
Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
Domanda di registrazione - Art. 5
D.O.P. (X) I.G.P. ( )
N. Nazionale del fascicolo 8/2002
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali
Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - Recapito telefonico: 06/4819968 - Fax 06/42013126 e-mail: qtc3@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente
2.1 Nome:
a) Associazione Jonica Olivicoltori - A.J.O.
b) Associazione Jonica Produttori Olivicoli - A.J.P.R.O.L.
2.2 Indirizzo:
a) via Duca degli Abruzzi, 37 - 74100 Taranto
b) via Duca degli Abruzzi, 21 - 74100 Taranto.
2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: Grassi Olio extravergine di oliva
Classe 1.5 4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui
all'art. 4, paragr. 2)
4.1 Nome: Terre Tarentine
4.2 Descrizione: Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:
colore: giallo/verde;
fluidita': media;
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;
valore minimo al panel test: 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <=12 Meq O2/Kg;
K232: <=1,70;
K270: <=0,15;
acido linoleico: <=10%;
acido linolenico: <=0,6%;
acido oleico: >=70%;
valore campesterolo: <=3,3%;
trilinoleina: <=0,2%.
4.3 Zona geografica: la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.
4.4 Prova dell'origine:
La coltivazione dell'olivo nell'area in esame e' presente sin da ottomila anni fa (M. Moscardino: «Il museo paleontologico di Maglie e la civilta' premessapica, Bari 1965, p. 12), ma certamente furono i Messapi, probabilmente di origine illirica insediatisi nel primo millennio a.C. che per primi cominciarono a coltivarlo, seguiti successivamente da altri coloni greci e fenici. Lungo la gravina di Massafra vi sono numerosi insediamenti in grotte di origine basiliana dove sono presenti resti di macine e presse.
Nel museo nazionale di Taranto sono conservati crateri, idra e anfore decorati con scene mitologiche ove l'olivo e' protagonista, e stateri e dracme taranthee del VI-V sec. a.C. che riportano satiri coronati di ulivo.
Taranto magno-greca era famosa nell'orbe ellenico per i suoi unguenti e balsami ed il rinvenimento di recipienti ceramici e di bronzo di raffinata manifattura lo testimoniano. Le olive provengono da oliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri impianti in un elenco debitamente attivato e aggiornato dall'Organismo di Controllo.
Le operazioni di produzione, trasformazione, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche le operazioni di imbottigliamento sono effettuate nella zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio «Terre Tarentine», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre tale operazione e' tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata e garantisce la completa tracciabilita' del prodotto. I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilita' del prodotto, devono iscrivere i propri impianti di trasformazione, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo, denunciando annualmente il quantitativo di olive trasformate e l'indicazione del quantitativo di olio prodotto.
4.5 Metodo di ottenimento
L'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e' ottenuto dalle varieta' di olivo Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio presenti da sole, o congiuntamente in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro. Il restante 20% e' costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona di produzione.
La produzione massima di olive per pianta non puo' superare i kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in quelli con sesto tradizionale.
La raccolta deve essere effettuata, a partire dal mese di ottobre e non oltre il mese di gennaio, con procedure che prevedono il distacco delle drupe direttamente dalla pianta.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte utilizzando contenitori atti a garantire l'integrita' delle drupe.
Le olive possono rimanere nel frantoio, prima della molitura, opportunamente stoccate in recipienti rigidi ed aerati, al massimo per 72 ore.
L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» deve avvenire in frantoi autorizzati con l'impiego di acqua potabile a temperatura non superiore a 30° C.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.
4.6 Legame
L'olivicoltura rappresenta un importante comparto produttivo e riveste un ruolo fondamentale nella economia della zona.
La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e' situata sul versante occidentale della provincia di Taranto, esposta a mezzogiorno e protetta a nord dalle alture delle Murge, possiede aspetti agronomici altamente specializzati e caratteristiche pedoclimatiche favorevoli proprie dell'Arco Jonico Tarantino, godendo di un clima mite. I terreni sono sabbiosi, profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni con scheletro, da assente ad abbondante, composto da ciottoli silicei e calcareo-marmosi; la permeabilita' e' variabile da medio-alta a molto alta. Il contenuto in argilla non supera il 20%, mentre quello in calcare e' al massimo pari al 5%.
Il clima e' caldo-arido, le precipitazioni medie vanno da un minimo di 10 mm circa nel mese di luglio ad un massimo di 80 mm circa nel mese di novembre; la temperatura media annua si aggira intorno ai 15°-16° C, con punte minime di circa 9° C e massime di 30° C.
Il legame tra la produzione oleicola e la provincia di Taranto si ritrova nella storia di tale territorio, nei moltissimi documenti storici e letterari i quali testimoniano come l'olivo, nell'area geografica in questione, caratterizzi in maniera fondamentale, oltre che per un rilevante motivo paesaggistico, gli aspetti socio-economici di tale territorio.
4.7 Struttura di controllo
Nome: Camera di commercio di Taranto
Indirizzo: viale Virgilio, 19 - 74100 Taranto.
4.8 Etichettatura
L'olio extravergine di oliva deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
4.9 Condizioni nazionali.
 
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