Gazzetta n. 292 del 14 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 ottobre 2004, n. 296
Regolamento recante la disciplina del limite di eta' per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di Direttore antincendi, area funzionale C, posizione economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi";
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante "Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ed in particolare l'articolo 11;
Visto il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ed il C.C.N.L. 2002-2005 per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", a norma del quale la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, recante disciplina dei requisiti psicofisici per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto che la natura delle funzioni espletate dal personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le oggettive necessita' dell'Amministrazione dell'interno, particolarmente in materia di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile, rendano necessaria l'adozione di un limite massimo di eta' per l'accesso al profilo di Direttore antincendi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite massimo di eta' e' fissato in anni 37 con esclusione di qualsiasi elevazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 ottobre 2004
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: "Nuove
norme per l'organizzazione dei servizi antincendi".
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: "Ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e stato giuridico e trattamento economico del
personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n.
521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), cosi' come
modificato dall'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n. 246,
e' il seguente:
"Art. 11 (Modifiche ai requisiti richiesti per
l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco). - 1. Per
l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il
limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste
dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta.
2. (Omissis).
3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti
della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata
idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte
della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli
confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.
4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei
quali occorra procedere all'accertamento
dell'incondizionata idoneita' psicofisica risulti
particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di
accelerare le operazioni, potra' demandare in tutto o in
parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie
pubbliche.
5. All'accertamento dell'idoneita' psicofisica si
potra' procedere anche mediante l'ausilio di tests
psicodiagnostici.
6. Per consentire il piu' rapido espletamento delle
prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco
possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici
delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione
fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di
educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del
ruolo del servizio ginnico sportivo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, si
applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data
di entrata in vigore della presente legge purche' non
risultino gia' espletate le prove scritte di esame.
8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge
13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
"6) diploma di istruzione secondaria, di primo
grado".
9. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, sono soppresse le parole "all'art. 3 della
legge 13 ottobre 1950, n. 913".
10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge
24 dicembre 1986, n. 958.
11. Il numero 1 del secondo comma dell'art. 9 della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'art.
1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal
seguente: "1) diploma di laurea in ingegneria o in
architettura conseguito in una universita' italiana".
12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di
posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti
e' riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in
possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze
geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti
per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati
esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa
graduatoria di merito.
13. Il Ministero dell'interno puo', in qualsiasi
momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili
volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con provvedimento motivato.
14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal Servizio
vengono posti a disposizione dei distretti militari
competenti, per il completamento della ferma di leva.
15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di
supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si
applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482.".
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto aziende e Amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo 1998-2001 e per il primo biennio
economico 1998-1999, sottoscritto il 24 maggio 2000, e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000.
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo - quadriennio normativo 2002-2005 -
biennio economico 2002- 2003, sottoscritto il 26 maggio
2004, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'aniministrazione.".
- Il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, reca
"Regolamento concernente i requisiti psicofisici ed
attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area
operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".



 
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