Gazzetta n. 293 del 15 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 novembre 2004
Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Rocio Vida Garcia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla prof.ssa Rocio Vida Garcia nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 ottobre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessataa comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;
che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filologia Hispanica»"rilasciato il 28 agosto 2000 dalla Universidad de Malaga (Spagna);
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagogica»" rilasciato il 1° marzo 2000 dalla Universidad de Malaga (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Rocio Vida Garcia, nata a Malaga (Spagna) il 21 marzo 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente delle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
45/A «lingua straniera» spagnolo;
46/A «lingue e civilta' straniere»"spagnolo.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 17 novembre 2004
Il direttore generale: Criscuoli
 
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