Gazzetta n. 293 del 15 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 novembre 2004
Scioglimento della societa' cooperativa sociale «Assistenza Sociale Puglia 2000» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
della direzione provinciale del lavoro
di Bari
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
Visto il verbale di revisione del 28 marzo 2002 e successivo accertamento del 2 dicembre 2002 relativo all'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004;
Decreta:
La societa' cooperativa sociale «Assistenza Sociale Puglia 2000» a r.l., con sede in Bari, posizione n. 7989, costituita per rogito del notaio Petrera Francesco Paolo di Bari in data 30 dicembre 1998, repertorio n. 893, codice fiscale n. 05270460727, registro imprese n. 7592, R.E.A. n. 408879, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Bari, 30 novembre 2004
Il dirigente: Baldi
 
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