Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 novembre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Stephan Medel Elsa Eugenia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. l, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Stephan Medel Elsa Eugenia, nata a Xalapa, Ver (Messico) il 15 aprile 1975, cittadina messicana-tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Messico, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologa;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Psicolgoia», conseguito presso l'«Universidad de las americas-Puebla» in data 6 settembre 2000;
Considerato che la richiedente e' in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla «Secreteria de Educacion Publica» con cedula n. 3249511, come attestato in data 8 luglio 2004 dall'Istituto italiano di cultura - Citta' del Messico;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) psicologia dinamica oltre a 2) deontologia professionale;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Stephan Medel Elsa Eugenia, nata a Xalapa, Ver (Messico) il 15 aprile 1975, cittadina messicana-tedesca e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulla seguente materia: 1) Psicologia dinamica oltre a deontologia professionale;
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 25 novembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A.
 
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