Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 novembre 2004
Riconoscimento, al sig. Vitale Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Vitale Andrea, nato il 5 dicembre 1976 a Palermo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di advocat, rilasciato in data 9 febbraio 2004 dal «Il.lustre Collegi de Advocats» di Barcellona, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Palermo il 9 luglio 2001, omologato in Spagna nel 2003;
Considerato che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel 2003;
Considerato inoltre che ha conseguito il diploma di specializzazione presso la Scuola di specializzazione in professioni legali presso l'Universita' degli studi di Palermo il 19 settembre 2003;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004, 19 ottobre 2004 e 23 novembre 2004;
Considerato il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Vitale Andrea, nato il 5 dicembre 1976 a Palermo (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di advocat di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 novembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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