Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 novembre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Kolga Liudmila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' l'art. 14 del decreto legislativo, n. 319/1994, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione a in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Kolga Liudmila, nata a Khabarovsk (Russia) l'8 luglio 1952, cittadina italiana-russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento del titolo professionale russo di «diploma con specializzazione edilizia industriale e civile» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geometra;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo «Diploma con specializzazione in edilizia industriale e civile», conseguito presso l'«Istituto professionale edile» di Komsomolsk sul Amur (Russia) in data 25 marzo 1981;
Considerato che e' in possesso della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio con quello italiano di geometra, rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica - ufficio regionale per il Lazio Centro servizi amministrativi di Roma - ufficio equipollenze come attestato in data 25 novembre 2003;
Considerato inoltre che e' in possesso di esperienza professionale in atti documentata e che e' in possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di centoventi ore sul decreto legislativo n. 626/1994;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 16 dicembre 2003, 27 aprile 2004, 8 luglio 2004 e del 14 settembre 2004;
Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria che pur mantenendo perplessita' circa il pronunciamento favorevole per il riconoscimento di cui al presente decreto, da' riscontro alla richiesta di determinazioni riguardante il superamento di misure compensative;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geometra e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materia:
solo prova scritta: topografia ed estimo;
solo prova orale: topografia, estimo, agraria e diritto;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/94;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Kolga Liudmila, nata a Khabarovsk (Russia) l'8 luglio 1952, cittadina italiana-russa e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geometri e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie:
solo prova scritta: topografia ed estimo;
solo prova orale: topografia, estimo, agraria e diritto.
Roma, 25 novembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale.
 
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