Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante: «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta
DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e sentito
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;
Considerati gli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra concordati nell'ambito del Protocollo di Kyoto assunti dall'Italia e dall'UE;
Visto il Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse, predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della delibera CIPE n. 197 del 19 novembre 1998, con l'obiettivo di promuovere l'uso di biomasse agro-zootecniche-forestali per la produzione di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi individuati nel Protocollo di Kyoto e, in particolare, considerata l'intenzione espressa nello stesso Programma di valorizzare adeguatamente il «contenuto ambientale» delle biomasse agricole e forestali, anche tramite la ridefinizione dei vincoli connessi con il loro impiego termico;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1999, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000, che approva il Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali, predisposto sulla base del Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse;
Vista-la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 126, che approva il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili;
Visto l'aggiornamento della norma tecnica europea EN 14213 (2003) concernente le caratteristiche e i metodi di prova del biodiesel per riscaldamento;
Ritenuta l'opportunita' di qualificare talune biomasse vergini come combustibili indipendentemente dalla previsione di caratteristiche inerenti la commercializzazione e l'impiego, fino alla definizione di tali caratteristiche in sede di successiva modifica del decreto;
Espletata la proceduta di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;
Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 aprile 2004;
Decreta:
Art. 1.
Modifica degli allegati I e III al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
1. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 la tabella di cui al punto 3 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1, sezione A, del presente decreto.
2. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 la tabella di cui al punto 4 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1, sezione B, del presente decreto.
3. All'allegato III, punto 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.».
4. All'allegato III, punto 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e' aggiunta la seguente lettera:
«f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche' i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono, anche agli effetti dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:

----> Vedere tabella di pag. 5 <----

(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.».
5. All'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e' aggiunto il seguente punto 3:
«3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al punto 1, lettera f).
1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonche' il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al punto 1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.
Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.
2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.
3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2004
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'ambiente
e la tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 69
 
Allegato 1 Sezione A
TABELLA

----> Vedere tabella di pag. 7 <----

Sezione B
TABELLA 4. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi (articolo 3, comma 1, lettere o), p) e q), comma 2 lettere c) ed e), comma 5 lettere d); articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1, lettere l), o), p)e q)).

----> Vedere tabella di pag. 8 <----
 
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