Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 dicembre 2004
Ripartizione, tra i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, delle somme dovute a titoli di acconto per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e dell'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
Visto il successivo comma 2 del predetto art. 9, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
Visto l'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale prevede che i concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui al citato art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto art. 9;
Visto il proprio decreto 15 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2003, con il quale e' stata stabilita la ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2003;
Visto il proprio decreto 15 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004, con il quale, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 del predetto decreto 15 dicembre 2003, e' autorizzato, in favore dei concessionari e dei commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, il rimborso delle somme versate a titolo di acconto e non recuperate mediante compensazione;
Considerato che, per effetto della progressiva estensione dell'obbligo di versamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari, prevista dal provvedimento del 18 aprile 2003 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003, potrebbe verificarsi anche nell'anno 2005 una riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che i concessionari possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione;
Considerato, inoltre, che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare estremamente difficoltosa l'applicazione dello strumento della compensazione, a fronte dell'invarianza dell'acconto dovuto rispetto all'anno 2003, in virtu' del predetto art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003;
Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalita' alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in corso d'anno;
Considerato che, a tal fine, puo' essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» - cap. 3930 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, per la parte eccedente l'occorrente regolazione contabile;
Considerato, altresi', che un indice della difficolta' di applicazione dello strumento della compensazione e' costituito dalla non integrale compensazione dell'anticipo entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si e' rivelato ampiamente sufficiente a tal fine;
Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 ed in conformita' al dettato di cui al citato art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003, la ripartizione e le modalita' di versamento dell'acconto che i concessionari o i commissari governativi della riscossione sono tenuti a versare entro il 30 dicembre 2004;
Ritenuto, inoltre, opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2005, consentire alle aziende concessionarie di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalita' della compensazione, anche tenuto conto del volume delle somme non ancora recuperate mediante compensazione;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari govemativi del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il 30 dicembre dell'anno 2004 nella stessa misura fissata per l'anno 2003, e' indicato, per ciascun ambito territoriale, nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Le somme di cui all'art. 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2004.
 
Art. 3.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
2. E' autorizzato il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 1 e 2 e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2005 mediante la compensazione di cui al comma 1.
3. Il rimborso e' disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» (cap. 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
4. I concessionari e i commissari governativi interessati al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2005, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme gia' recuperate alla data del 30 giugno 2005 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facolta' di successiva compensazione.
 
Art. 4.
1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarita' del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 57, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante e' autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'art. 3 per la parte residua ed e' tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2004
Il capo del dipartimento: Manzitti Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 188
 
Allegato A

----> Vedere allegato alle pagg. 21 - 22 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone