Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 3386).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi idrica nella regione autonoma della Sardegna;
Vista la nota del 10 novembre 2004, con la quale la regione autonoma della Sardegna -- Presidenza -- Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sardegna, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento della crisi idrica in atto sul territorio regionale;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna e finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta';
Ritenuto, quindi necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi idrica in atto nella regione autonoma Sardegna;
Acquisita l'intesa della regione Sardegna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il Presidente della regione autonoma della Sardegna e' confermato, fino al 31 dicembre 2006, Commissario delegato per la situazione di criticita' ancora in essere in materia idrica, al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere dal Commissario stesso in regime straordinario. In particolare il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma commissariale definito per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, secondo le previsioni della presente ordinanza.
 
Art. 2.
1. La regione autonoma della Sardegna, al fine di accelerare le attivita' da porre in essere per il definitivo superamento dell'emergenza idrica, fornisce ogni utile supporto al Commissario delegato, anche assicurando il necessario sostegno economico e l'indispensabile collaborazione amministrativa.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 2409 del 1995, continuando, se necessario, ad avvalersi del personale della struttura commissariale.
 
Art. 3.
1. Il Presidente della regione Sardegna - Commissario delegato in caso di assoluta necessita' ed urgenza provvede ad individuare ed acquisire nuovi punti di approvvigionamento idrico, anche mediante provvedimenti d'occupazione temporanea di aree utilizzando i poteri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a predisporre ed approvare i progetti inerenti alla realizzazione di impianti di approvvigionamento, di adduzione e distribuzione delle acque, di fognatura, collettazione e depurazione delle acque reflue, di nuovi collettori di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza idrica in atto nella regione autonoma della Sardegna e per le conseguenti iniziative contrattuali inerenti ad affidamenti di servizi, e concernenti il compimento delle necessarie forniture, il Commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
 
Art. 5.
1. Il Presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato, e' autorizzato, altresi', ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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