Gazzetta n. 297 del 20 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 1 dicembre 2004
Modificazione delle modalita' di versamento del contributo del tre per cento degli utili di eserczio delle societa' cooperative.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 29, articoli 8 e 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle societa' cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;
Visto il decreto 14 aprile 1998 con il quale e' stato fissato in sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, il termine entro cui effettuare il predetto versamento;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive che prevede variazioni nelle modalita' di versamento del contributo in argomento da parte delle societa' cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta;
Considerato che il bilancio di esercizio di alcune cooperative non coincide con l'anno solare;
Considerato che per consentire una migliore utilizzazione delle somme versate si rende necessario spostare il termine entro cui effettuare il versamento della quota di utili dovuta;

Decreta:

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa' cooperative e dai loro consorzi - non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo - il cui bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare, deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Roma, 1° dicembre 2004
p. Il Ministro: Galati
 
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