Gazzetta n. 299 del 22 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 dicembre 2004
Definizione delle modalita' per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004 concernente «disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», in particolare gli articoli 8 e 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 2026 del 4 settembre 2004, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto 5 agosto 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 2668 del 3 novembre 2004, recante modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004, in particolare l'art. 1, comma 2;
Ritenuta la necessita' di procedere, per le varie specie di sementi certificate, alla definizione delle modalita' per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro ed alla fissazione del relativo quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
Decreta:

Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2668 del 3 novembre 2004, il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2093, e', determinato secondo le ordinarie pratiche agronomiche.
2. I quantitativi minimi di sementi certificate da utilizzare al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono fissati per ettaro e sono riportati nell'allegato del presente decreto.
3. Per le specie per le quali non e' prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, granturco dolce, miglio, scagliola e farro), le sementi debbono essere comunque state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata, ai sensi della legge sementiera n. 1096/1971.
4. L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate, con l'indicazione della categoria, del numero di identificazione del lotto e della numerazione, anche in forma sintetica, delle etichette ufficiali delle sementi certificate. Tuttavia, per le specie per le quali non e' prevista la certificazione ufficiale l'agricoltore deve allegare la copia della fattura di acquisto delle sementi.
5. Gli originali delle etichette ufficiali delle fatture di acquisto restano in possesso del coltivatore, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale.
6. Le fatture di acquisto delle sementi certificate devono riportare l'indicazione delle varieta' e del numero di identificazione della partita «ENSE» oppure omologo Organismo ufficiale di certificazione.
7. L'agricoltore che soggiace a l'obbligo di fornire all'Ente nazionale sementi elette (ENSE), per la certificazione, le etichette delle varieta' coltivate, soddisfa l'adempimento di cui al comma 4 del presente articolo, mediante presentazione in sede di controllo in azienda, di apposita documentazione rilasciata dallo stesso ENSE, attestante l'avvenuto ritiro delle etichette.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2004
Il direttore generale: Petroli
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 42 <----
 
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