Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2004 (vai al sommario)
INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004
Regolamento del personale.

(Redatto ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 138)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'articolo 18, comma 4 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138, per il reclutamento e la gestione di tutto il personale operante a vario titolo nell'istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e nel rispetto delle leggi vigenti.
 
Articolo 2 - Dotazione organica

1. L'INAF definisce in autonomia le esigenze complessive di personale necessario per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, predisponendo previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata su proposta del Presidente - un programma triennale del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente e facente parte del piano triennale delle attivita', secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto di riordino.
2. La dotazione organica dell'INAF e' unica a livello nazionale ed e' definita previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in coerenza con le attivita' ed i compiti individuati dal piano triennale.
3. La dotazione organica del personale e' determinata, previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto di riordino, secondo le modalita' definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
4. La dotazione organica di cui ai commi precedenti e' sottoposta a revisione periodica con cadenza almeno triennale ed anche ogni qual volta si renda necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture o in caso di attivazione di nuove funzioni.
 
Articolo 3 - Aree scientifiche e settori tecnologici

1. Il Consiglio di Amministrazione, in relazione al piano di attivita' triennale, su proposta del Consiglio scientifico, definisce le aree scientifiche e i settori tecnologici per l'espletamento delle procedure di selezione e di assunzione a tempo indeterminato del personale ricercatore e tecnologo.
 
Articolo 4 - Personale dell'INAF

1. L'INAF si avvale, per assolvere i propri fini istituzionali, di personale di ricerca, tecnologo, tecnico e amministrativo.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' essere assunto, a tempo pieno o a tempo parziale: a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione
di particolari progetti; c) attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste
nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di
programmi di formazione e di inserimento nelle attivita'
dell'INAF; d) attraverso le procedure di trasferimento previste dalla normativa
vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, di cui
al successivo articolo 22.

3. L'assunzione del personale avviene nel rispetto dei principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della vigente disciplina contrattuale di comparto.
 
Articolo 5 - Personale associato

L'INAF puo' avvalersi di personale associato dipendente da universita' o da altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli 14 e 15 del presente regolamento.
 
Articolo 6 - Principi generali

1. L'INAF determina in autonomia le assunzioni di personale nelle diverse tipologie contrattuali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto di riordino, con i vincoli derivanti dal programma triennale del fabbisogno del personale e dai suoi aggiornamenti. Il programma triennale e i suoi relativi aggiornamenti sono trasmessi al Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto di riordino
2. Le procedure di selezione e reclutamento sono indette a livello nazionale e regolate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. L'assunzione di personale a tempo indeterminato avviene, in relazione al fabbisogno programmato, secondo le seguenti modalita': a) per selezione pubblica, con svolgimento di prove volte
all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali; b) per chiamata diretta dalle liste di collocamento ai sensi della
legge 59/97, anche in relazione alle categorie di personale di cui
alla legge 68/99; c) attraverso le procedure di trasferimento previste dalla normativa
vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, di cui
al successivo articolo 22.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto di riordino e nel rispetto del piano triennale di fabbisogno del personale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, autorizza l'assunzione per chiamata diretta al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, di figure italiane e straniere di altissima qualificazione scientifica, per far fronte a particolari e motivate esigenze istituzionali.
5. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati dal Direttore amministrativo.
 
Articolo 7
Procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo

1. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera adottata nel rispetto della normativa vigente per il personale ricercatore e tecnologo e in funzione delle attivita' e degli obiettivi tipici delle posizioni da ricoprire, definisce: a) le modalita' generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione
ai diversi livelli; b) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni
giudicatrici costituite da un massimo di cinque membri. Tali
commissioni saranno presiedute da dirigenti di ricerca, astronomi
ordinari o dirigenti tecnologi dell'INAF, ovvero da professori
universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale; c) i requisiti di ammissione alle prove concorsuali; d) le modalita' di accoglimento di domande provenienti da candidati
comunitari e extra comunitari.

2. I bandi di concorso sono emanati per aree scientifiche o settori tecnologici di cui al precedente articolo 3, con atto del Direttore amministrativo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate con atto del Direttore amministrativo su proposta del Presidente, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1 lett. b). Le relative designazioni possono essere fatte utilizzando anche un albo di esperti costituito secondo modalita' definite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 8
Procedure di reclutamento del personale dal IX al IV livello

1. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera adottata nel rispetto della normativa vigente per il personale dal IV al IX livello e in finzione delle attivita' e degli obiettivi delle posizioni da ricoprire, definisce: a) le modalita' generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione
ai diversi livelli; b) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni
giudicatrici costituite da tre membri. Limitatamente ai profili
tecnici, le commissioni possono essere presiedute da personale di
livello non inferiore a primo ricercatore, primo tecnologo, o
astronomo associato; c) i requisiti di ammissione alle prove concorsuali; d) le modalita' di accoglimento di domande provenienti da candidati
comunitari e extra comunitari.

2. I bandi di concorso sono emanati con atto del Direttore amministrativo, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate con atto del Direttore amministrativo, sentito il Presidente, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1 lett. b).
 
Articolo 9 - Principi generali

1. L'INAF puo' assumere per specifici progetti, personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale, secondo limiti percentuali definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.
2. L'assunzione puo' avvenire: a) per tutte le tipologie di personale, attraverso concorso pubblico
secondo quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 del presente
regolamento. Le relative commissioni sono costituite da tre
membri. Per le esigenze della sede centrale, i componenti delle
commissioni sono nominati dai Direttori dei Dipartimenti o dal
Direttore amministrativo per la parte di propria competenza, e per
le esigenze delle sedi locali dal Direttore della Struttura
interessata, sentito il responsabile del progetto, il Direttore
Amministrativo per la sede centrale o il Direttore di Struttura
per la sede locale provvedono alla stipula del contratto. b) per i ricercatori e i tecnologi, anche per chiamata diretta, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto
di riordino, con atto del Presidente sentito il Consiglio
scientifico e il Direttore del Dipartimento competente. In caso di
assunzione per chiamata diretta, l'eventuale integrazione sara'
corrisposta nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal
Consiglio di amministrazione
 
Articolo 10
Assunzioni di ricercatori e tecnologi a tempo determinato

1. I contratti di lavoro a tempo determinato per il personale
ricercatore e tecnologo sono stipulati esclusivamente al fine di
realizzare programmi e progetti di ricerca e di sviluppo
tecnologico e hanno una durata pari a quella strettamente
necessaria al raggiungimento degli obiettivi fissati nella
programmazione triennale, e non possono essere rinnovati alla
scadenza.
2. I bandi per posizioni a tempo determinato possono prevedere di
escludere dalla partecipazione i titolari di contratti a tempo
determinato di cui al comma 1 che abbiano gia' raggiunto il limite
massimo previsto dalla normativa contrattuale vigente.
3. I titolari di contratti a tempo determinato possono partecipare
alle selezioni pubbliche per posizioni a tempo indeterminato o a
tempo determinato con possibilita' di consolidamento previste al
successivo articolo 12.
 
Articolo 11
Assunzioni di personale dal IX al IV livello a tempo determinato

1. Le assunzioni a tempo determinato di personale tecnico e
amministrativo con posizioni corrispondenti ai livelli dal IX al
IV avvengono previa selezione pubblica secondo i principi generali
di cui all'articolo 9.
 
Articolo 12
Contratti a tempo determinato con possibilita' di consolidamento

1. L'INAF, a seguito di concorso pubblico indetto per aree
scientifiche e tecnologiche, puo' assumere personale nei profili
di ricercatore e tecnologo con contratti a tempo determinato della
durata massima prevista dalla normativa contrattuale vigente ,
sulla base di specifici progetti di elevato contenuto
professionale, nei limiti definiti dal programma triennale del
fabbisogno e dai relativi aggiornamenti. Al fine di valorizzare il
patrimonio di risorse umane acquisito, il bando di concorso puo'
prevedere espressamente la possibilita' di convertire a tempo
indeterminato il rapporto di lavoro instauratosi, non prima che
siano trascorsi almeno due anni ed in relazione al giudizio di
un'apposita commissione, formulato anche sulla base dell'attivita'
svolta dal dipendente e delle sue caratteristiche professionali. I
criteri per la composizione della commissione, la cui nomina
spetta al Presidente, saranno definiti dal Consiglio di
Amministrazione
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma precedente, si
svolgono secondo quanto indicato per le assunzioni a tempo
indeterminato dei ricercatori e tecnologi.
 
Articolo 13
Contratti di collaborazione per esigenze specifiche e temporanee

1. L'INAF puo' attivare collaborazioni a termine per specifiche
esigenze, previa stipula di apposito contratto di lavoro non
subordinato a tempo determinato.
2. Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera definisce
i limiti, le procedure generali per la stipula dei contratti di
cui al comma precedente e la loro durata massima che non puo'
eccedere quella strettamente necessaria al soddisfacimento delle
esigenze temporanee, anche ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera
p) del Decreto legislativo 419/99. I contratti sono stipulati dal
Direttore del Dipartimento competente, dal Direttore
amministrativo o della Struttura interessata, all'interno dei
limiti generali stabiliti.
 
Articolo 14 - Principi generali

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'INAF si
avvale anche di personale delle universita' o di altri enti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali, associato alle
proprie attivita' mediante istanza individuale di afferenza,
nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera puo'
prevedere altre forme di associazione relative a laureandi,
dottorandi, personale in formazione e in quiescenza.
3. L'associazione e' disposta, rinnovata e revocata dal Presidente
dell'INAF su proposta dei Direttori dei Dipartimenti.
4. I Direttori dei Dipartimenti e i Direttori delle Strutture di
ricerca possono attribuire al personale associato incarichi
gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnico-scientifica, anche
nell'ambito di convenzioni con gli enti di appartenenza. Per lo
svolgimento di tali incarichi puo' essere corrisposto il
trattamento di missione.
5. L'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione
tecnico-scientifica ha la durata di tre anni, e' rinnovabile ed e'
soggetto a verifica. L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento
o della Struttura di ricerca competente.
6. Il personale associato puo' svolgere altresi' le proprie
attivita' presso le Strutture dell'INAF, previo nulla osta
dell'ente di appartenenza, con l'assenso del Direttore della
Struttura di destinazione e sentito il Direttore di Dipartimento.
 
Articolo 15 - Diritti e doveri del personale associato

1. Il personale associato contribuisce alle attivita' dell'INAF
uniformandosi alle linee strategiche e al piano triennale di
attuazione.
2. Il personale associato, per l'attivita' svolta nell'INAF, puo'
essere responsabile di progetto o essere funzionalmente coordinato
dal responsabile del progetto di ricerca cui afferisce.
3. Il personale associato ha accesso all'uso dei servizi, degli
strumenti e delle apparecchiature dell'INAF, nell'ambito e per le
finalita' dei programmi e dei progetti ai quali collabora.
4. Le convenzioni con le universita' e gli enti di appartenenza
stabiliscono regole per la copertura assicurativa del personale
associato.
 
Articolo 16 - Personale di qualifica dirigenziale

1. Il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale,
nonche' il conferimento dei relativi incarichi di funzione
avvengono secondo le disposizioni contenute nel Decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.
 
Articolo 17 - Diritti del personale

1. Il personale partecipa alla pianificazione e allo sviluppo dei
programmi istituzionali dell'INAF, contribuisce alla definizione
delle linee strategiche e programmatiche e ne riceve informazione.
 
Articolo 18
Diritti brevettuali derivanti da invenzioni e opere dell'ingegno

1. L'INAF disciplinera', con apposito regolamento, i diritti
derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere
dell'ingegno, in base alla normativa vigente, e, in particolare,
definira' i criteri per la determinazione del canone relativo alla
licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonche' ogni
ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.
 
Articolo 19
Diritti del personale derivanti da attivita' in conto terzi

1. I diritti economici derivanti dall'attivita' in conto terzi
svolta dall'INAF sono disciplinati con apposito regolamento.
 
Articolo 20 - Doveri dei personale

1. I dipendenti dell'INAF conformano la propria condotta nel
rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialita'
dell'azione amministrativa, secondo le norme disciplinari
contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
comparto.
2. Il codice disciplinare e' affisso all'interno dell'INAF, in
luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti.
 
Articolo 21 - Sede di lavoro e sede di servizio.

1. La sede di servizio del dipendente dell'INAF e' il luogo ove e'
ubicata la struttura alla quale egli e' assegnato.
2. La sede di lavoro e' il luogo ove il dipendente e' tenuto a
prestare la propria attivita' lavorativa.
3. Il contratto di lavoro individuale contiene l'indicazione della
sede di servizio e delle sedi di lavoro di prima destinazione del
dipendente in conformita' con quanto stabilito nel bando di
concorso.
 
Articolo 22 - Mobilita' e trasferimenti

1. L'INAF attua la mobilita' del personale secondo le tipologie
sotto indicate, sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto
della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia:
a) mobilita' interna;
b) mobilita' compartimentale;
c) mobilita' intercompartimentale;
d) trasferimento temporaneo all'estero.

2. La mobilita' interna puo' essere temporanea o definitiva e si
attua su richiesta del dipendente o per motivate esigenze di
servizio connesse al perseguimento dei fini istituzionali, in
coerenza con le responsabilita' dei progetti inseriti nella
programmazione delle attivita'. In caso di mobilita' d'ufficio
dovra' essere acquisito il consenso del dipendente e saranno
riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente. La
mobilita' interna e' disposta con atto del Direttore
amministrativo, sentiti i Direttori dei Dipartimenti per quanto
attiene il personale di ricerca, tecnologo e tecnico. In tutti i
casi, e' richiesto il parere del Direttore delle Strutture
interessate.
3. La mobilita' compartimentale si attua con le pubbliche
amministrazioni del comparto, mentre la mobilita'
intercompartimentale con le pubbliche amministrazioni ed altri
enti pubblici nazionali di diverso comparto. In entrambi i casi,
il dipendente, acquisito l'assenso dell'amministrazione di
destinazione, produce apposita istanza al Direttore
amministrativo. Il nulla osta e' rilasciato con atto del Direttore
amministrativo previo parere dei Direttori dei Dipartimenti per il
personale di ricerca, tecnologo e tecnico. In tutti i casi, e'
richiesto il parere del Direttore della Struttura interessata.
4. L'INAF pubblica con cadenza annuale l'elenco dei posti,
riferiti al livello ed al profilo professionale che intende
coprire nel corso dell'anno con tale forma di mobilita' esterna
presso le proprie sedi di servizio.
5. Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, devono
essere previamente esperite le procedure di mobilita' interna.
6. Il trasferimento temporaneo all'estero del personale e' inteso
come prestazione temporanea presso amministrazioni pubbliche
internazionali e comunitarie, universita' straniere, centri,
istituti o laboratori internazionali o stranieri, non
riconducibile all'istituto della missione, secondo la normativa
vigente in materia. Si attua su richiesta del dipendente secondo
le procedure di cui al comma 3, e, per esigenze connesse al
perseguimento dei fini istituzionali, previo il consenso
dell'interessato. In ogni caso, l'assegnazione e' disposta con
atto del Direttore amministrativo.
7. I criteri di valutazione delle domande di mobilita' e di
trasferimento, a qualsiasi tipologia riferite, sono stabiliti con
delibera del Consiglio di Amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali.
 
Articolo 23 - Mobilita' con le universita'

1. Il personale di ricerca e i tecnologi in servizio presso l'INAF
possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le
universita' italiane ed estere, in materie pertinenti
all'attivita' di ricerca svolta all'interno dell'INAF.
2. Il personale di ricerca in servizio presso l'INAF puo' svolgere
attivita' di ricerca presso le universita' e puo' essere
autorizzato ad assumere incarichi di direzione di Dipartimenti o
centri di ricerca.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate
le modalita' di assunzione degli incarichi di cui al comma
precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia.
 
Articolo 24 - Flessibilita' e telelavoro

1. L'INAF puo' disporre forme flessibili nell'organizzazione del
lavoro del proprio personale, ivi compreso il telelavoro, allo
scopo di razionalizzarne le attivita' sulla base di specifici
progetti, a norma dell'articolo 4 comma 1 della legge 16 giugno
1998 n. 191, secondo le modalita' organizzative disciplinate dal
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 ed alla luce delle specifiche
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di
comparto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previa intesa con le
organizzazioni sindacali, individua con apposita delibera i
progetti per l'impiego flessibile delle risorse umane dell'INAF;
tali progetti dovranno individuare le attivita' ed i connessi
obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere, le modalita'
ed i tempi di effettuazione.
 
Articolo 25 - Missioni

1. Il personale dell'INAF puo' essere inviato in missione per
esigenze di carattere temporaneo.
2. Le modalita' e il trattamento di missione sono disciplinati dal
Consiglio di Amministrazione con regolamento interno, nel rispetto
della normativa vigente. Con il medesimo regolamento, sara'
disciplinato il rimborso delle spese sostenute, in occasione di
trasferte per attivita' di ricerca, da borsisti e assegnisti,
nonche' da collaboratori alle ricerche a titolo gratuito.
3. Il regolamento di cui al comma precedente, in particolare, puo'
prevedere la sostituzione delle diarie omnicomprensive con voci di
rimborso a pie' di lista nonche' particolari modalita' per le
missioni all'estero, finalizzate anche al contenimento della
spesa.
 
Articolo 26 - Formazione

1. La formazione professionale e' strumento indispensabile per
l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per
l'inserimento del personale di nuova assunzione.
2. L'INAF si pone l'obiettivo dell'aggiornamento continuo del
proprio personale di ricerca, tecnico e amministrativo mediante
opportune iniziative a cio' finalizzate.
3. L'INAF, allo scopo di ottimizzare l'azione formativa,
adattandola alle specifiche esigenze del personale, attua una
verifica periodica del fabbisogno formativo del personale,
nell'ambito della valutazione annuale complessiva dei progetti di
ricerca e di sviluppo dell'INAF e delle attivita' di funzionamento
e supporto.
4. La verifica, di cui al comma precedente, compiuta con strumenti
differenziati, viene avviata e coordinata dal competente ufficio
di diretta collaborazione al quale saranno affidate le attivita'
di pianificazione e controllo, di cui all'articolo 23 del
regolamento di organizzazione e funzionamento.
5. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale
sono attuate nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni
legislative e contrattuali in materia.
 
Articolo 27 - igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'INAF attua le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro con particolare riferimento al Decreto legislativo n.
626/94 e successive modifiche e integrazioni, e promuove misure
ulteriori di prevenzione per gli aspetti non esplicitamente
contemplati dalla normativa.
2. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nei
documenti di valutazione dei rischi che sono custoditi secondo il
rispettivo livello di competenza presso la Sede Centrale e presso
ciascuna Struttura di ricerca.
3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano
alle attivita' di gestione della sicurezza secondo le attribuzioni
di cui al Titolo I - Capo V del Decreto legislativo n. 626/94 e
successive modificazioni.
4. I dipendenti sono tenuti alla frequentazione dei corsi di
informazione e formazione previsti in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione emergenze,
che possono essere erogati anche attraverso l'ausilio di strumenti
multimediali destinati alla formazione con metodologia
interattiva.
5. L'INAF assicura alle figure professionali della sicurezza la
formazione e l'aggiornamento occorrenti per l'esercizio delle
rispettive competenze e responsabilita'.
 
Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

1. L'INAF effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto
del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del
principio della trasparenza degli atti e dell'attivita' della
pubblica amministrazione come sancito dalla legge 7 agosto 1990 n.
241.
 
Articolo 29 - Norme transitorie

1. Al personale in servizio presso l'INAF alla data di entrata in
vigore del decreto di riordino appartenente alle qualifiche di
astronomo ordinario, astronomo associato, ricercatore astronomo,
e' riconosciuta la facolta' di optare per l'applicazione del
contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca.
2. Il diritto di opzione spetta, altresi', al personale assunto
nelle stesse qualifiche prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, a seguito di procedure di valutazione comparativa
indette entro la data di entrata in vigore del decreto di
riordino.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il Direttore
amministrativo, entro 60 giorni dall'approvazione della tabella di
equiparazione prodotta in un apposito tavolo di contrattazione con
le organizzazioni sindacali, concernente le corrispondenze tra
l'ordinamento del personale astronomo, comprese le categorie
attualmente ad esaurimento, e quello del comparto ricerca, invia a
tutto il personale interessato apposita comunicazione con
indicazione del termine entro il quale l'opzione deve essere
esercitata. La comunicazione in forma scritta e' notificata agli
interessati con il mezzo piu' idoneo a comprovare l'avvenuto
ricevimento. Alla comunicazione eallegata la predetta tabella, una
relazione esplicativa e un'ipotesi di inquadramento
giuridico-economico individuale.
4. Il diritto di opzione, esercitato in forma scritta dal
dipendente entro il termine indicato dal Direttore amministrativo
nella notifica, e' irrevocabile. Il mancato esercizio del diritto
di opzione comporta la conservazione dello stato giuridico ed
economico in essere.
5. Il personale di ricerca risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure di valutazione comparativa espletate o in itinere
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo'
essere assunto dall'INAF, compatibilmente con la vigente
normativa, nei profili e livelli professionali del comparto
ricerca, come da tabella di equiparazione concordata con le
organizzazioni sindacali.
6. Al personale che, pur avendo mantenuto la qualifica di
astronomo associato e di ricercatore astronomo, intenda
partecipare ad un pubblico concorso indetto dall'INAF secondo le
nuove classificazioni di comparto, sono riconosciute le
corrispondenze di categoria previste dal precedente comma 3.
7. I vincitori delle procedure di reclutamento e selezione di
personale tecnico amministrativo indette dall'INAF entro la data
di entrata in vigore del presente regolamento, sono inquadrati
provvisoriamente nei livelli e profili professionali del comparto
universita', fino ad avvenuta approvazione delle tabelle di
equiparazione concordate con le organizzazioni sindacali.
8. I contratti di lavoro a tempo determinato, i rapporti di lavoro
a termine comunque denominati, le collaborazioni e i contratti di
formazione retribuiti che risultino stipulati dall'INAF e dagli
istituti del CNR alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, continuano ad avere validita' e ne e' ammesso il
rinnovo o la proroga nei casi consentiti dalla vigente normativa.
9. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 potra'
avvenire solo a seguito di un'attenta analisi globale della
situazione del personale a tempo determinato in servizio presso
l'INAF, dopo avere individuato e posto in essere, previo confronto
con le organizzazioni sindacali, le procedure per risanare le
situazioni di precariato che potrebbero essere discriminate
dall'attuazione del predetto articolo.
 
Articolo 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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