Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 15 dicembre 2004
Estensione all'autorizzazione al CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuata dal CEC (Consorzio Europeo Certificazione) della somma di euro 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004 di autorizzazione al CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Vista l'istanza del 25 ottobre 2004 protocollo n. 997 con il quale il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) con sede a Legnano (Milano), via Pisacane n. 46, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;
Vista la convenzione con il quale il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ha stipulato con il laboratorio EXAM BBG, organismo notificato per la direttiva 94/9/CE ATEX n. 00158 con sede a Dinnendahlst.9, 44809 Bochum (Germania), un contratto per il servizio di fornitura prove prestato ai sensi della direttiva 94/9/CE relative al modo di protezione «d»;
Considerato che i risultati degli esami documentali per il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.
Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi II, categoria 1.
Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione):

Allegato III - esame CE del tipo;
Allegato IV - garanzia qualita' della produzione;
Allegato V - verifica su prodotto;
Allegato IX - verifica su unico prodotto. Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3.

Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione):

Allegato III - esame CE del tipo;
Allegato VI - conformita' al tipo;
Allegato VII - garanzia qualita' prodotti;
Allegato IX - verifica su unico prodotto.
 
Art. 2.
Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) e' tenuto ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' pari all'autorizzazione del decreto ministeriale 23 marzo 2004.
2. Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2004
Il direttore generale: Goti
 
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