Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2004 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 10 dicembre 2004
Approvazione delle modifiche al regolamento n. 2/2000 del Garante. (Deliberazione n. 10).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la propria deliberazione n. 16 del 14 marzo 2001 di adesione al protocollo per le relazioni collettive di cui all'art. 66 del regolamento n. 2/2000 e, in particolare, l'accordo n. 3, annesso al predetto protocollo, con il quale e' stato disciplinato il procedimento negoziale presso l'Autorita';
Visti i quattro accordi negoziali che, in conformita' al predetto protocollo, sono stati sottoscritti il 10 dicembre 2004 con le organizzazioni sindacali C.G.I.L., Sidip-FIBA CISL e Adigar e considerate le diverse finalita' con essi perseguite, in particolare per il riequilibrio del trattamento economico dei diversi segmenti di personale di cui si compone l'Ufficio del Garante e per l'adeguamento di alcuni profili della disciplina dei contratti a tempo determinato e dell'orario di lavoro alle novita' legislative di recente intervenute;
Rilevato che l'attuazione dei medesimi accordi presuppone circoscritte modifiche al regolamento n. 2/2000;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;
Relatore il prof. Stefano Rodota';

Delibera:

1. Di confermare l'adesione dell'Autorita' agli accordi numeri 1, 2, 3 e 4 sottoscritti in data 10 dicembre 2004 con le organizzazioni sindacali di cui in motivazione;
2. di apportare, conseguentemente, al regolamento n. 2/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del Codice, le modifiche riportate nell'allegato A alla presente deliberazione;
3. di dare atto che gli accordi previsti dalle disposizioni regolamentari come modificate dall'allegato A sono, allo stato, costituiti dai quattro accordi negoziali di cui alla presente deliberazione;
4. di prevedere che le disposizioni modificate nei termini di cui al medesimo allegato A entrino in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2004

Il presidente: Rodota'
 
Allegato A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO n. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nel comma 6, secondo periodo, dell'art. 14 le parole: «le seicento ore annue» sono sostituite dalle seguenti: «il limite annuo definito ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni.».
Nell'art. 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al personale assunto nel ruolo organico a seguito di superamento di concorso pubblico bandito per il livello retributivo iniziale di ciascuna area, ovvero trasferito nel ruolo organico ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, collocato al livello retributivo iniziale di ciascuna area, l'Autorita' puo' attribuire sino a nove scatti, in relazione all'esperienza lavorativa maturata, ai titoli professionali e di studio, alle eventuali pubblicazioni scientifiche in materie di interesse dell'Autorita', nonche' al voto di laurea o di diploma e a ogni altro elemento valutabile. I criteri e le modalita' di applicazione della presente disposizione, anche con riferimento al personale di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sono definiti dall'Autorita' d'intesa con le organizzazioni sindacali.».
Il comma 2 dell'art. 32 e' sostituito dal seguente:
«2. Il personale dirigente e' valutato ogni anno. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico con cadenza annuale, nel mese di luglio, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione limitato al 50% del personale dirigente in servizio per l'attribuzione di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto successivo nei limiti delle disponibilita' di bilancio. In sede di prima applicazione del presente comma, le modalita' di assegnazione delle progressioni al personale gia' in servizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorita' d'intesa con le organizzazioni sindacali.».
Il comma 2 dell'art. 39 e' sostituito dal seguente:
«2. Il personale direttivo e' valutato ogni anno. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico con cadenza annuale, nel mese di luglio, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione limitato al 50% del personale direttivo in servizio per l'attribuzione di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto successivo nei limiti delle disponibilita' di bilancio. In sede di prima applicazione del presente comma, le modalita' di assegnazione delle progressioni al personale gia' in servizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorita' d'intesa con le organizzazioni sindacali.».
All'art. 46 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico del personale operativo con cadenza annuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, sulla base della valutazione di cui all'art. 45, in relazione ai dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia di appartenenza per il numero di posti annualmente determinato dall'Autorita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio. I dipendenti che beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono collocati nel livello stipendiale immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia «A» continua a percepire un livello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra il livello 9° e 8°. Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuiti sulla base di analogo criterio.»;
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. In sede di prima applicazione dei commi 2 e 3, le modalita' di assegnazione delle progressioni al personale gia' in servizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorita' d'intesa con le organizzazioni sindacali.».
All'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico del personale esecutivo con cadenza annuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, sulla base della valutazione di cui all'art. 50, in relazione ai dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia di appartenenza per il numero di posti annualmente determinato dall'Autorita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio. I dipendenti che beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono collocati nel livello stipendiale immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia «A» continua a percepire un livello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra il livello 9° e 8°. Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuiti sulla base di analogo criterio.».
All'art. 52 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'art. 54, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato e' definita con la deliberazione di cui al comma 1.»;
b) il comma 4 e' soppresso.
 
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