Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2004 (vai al sommario)
INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004
Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilita' e sull'attivita' contrattuale.

(Redatto ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 138)
Articolo 1 - Finalita' e Ambito di applicazione

1. L'Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF, adotta il presente regolamento in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168, che riconosce, tra l'altro, agli enti pubblici nazionali di ricerca autonomia finanziaria e contabile anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, ed in conformita' ai principi dettati dal Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138, di seguito denominato "decreto di riordino".
2. Il presente regolamento: a) disciplina le materie di cui all'articolo 18 del decreto di
riordino, disponendo, in particolare, in ordine all'attivazione di
un sistema contabile di tipo finanziario, patrimoniale ed
economico-analitico, allo scopo di fornire il quadro complessivo
delle uscite e delle entrate, dei costi e dei ricavi e della
consistenza del patrimonio; b) mira a favorire, anche attraverso l'analisi dei costi ed il
controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita'
della gestione.
 
Articolo 2 - Principi contabili

1. L'INAF conforma la propria gestione ai principi contabili vigenti in materia di ordinamento degli enti pubblici istituzionali.
 
Articolo 3 - Centri di responsabilita' e gestione delle risorse

1. Ai fini del presente regolamento, per centro di responsabilita' amministrativa si intende la struttura organizzativa incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento, l'assetto organizzativo dell'INAF si articola in centri di responsabilita' su piu' livelli, cui e' preposto un dirigente o altro funzionario, determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere non strumentale, e differenziati in relazione alla complessita' organizzativa ed alle attivita' ad essi demandate.
3. Il titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esso assegnate.
4. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto di riordino, il Direttore amministrativo ha la responsabilita' della intera gestione amministrativa dell'INAF. In tale veste, il Direttore amministrativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, ha poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza sui diversi centri di responsabilita' amministrativa.
 
Articolo 4 - Programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria dell'INAF si svolge in coerenza con i piani di attivita' di cui all'articolo 15 del decreto di riordino e si realizza attraverso i seguenti documenti:
a) il bilancio triennale;
b) la relazione programmatica;
c) i piani triennali di gestione.
 
Articolo 5
Bilancio triennale, relazione programmatica e piani triennali
di gestione

1. Il bilancio triennale descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'INAF, definite in coerenza con quelle evidenziate nei piani di attivita', di cui all'articolo 15 del decreto di riordino.
2. Il bilancio triennale e' redatto solo in termini di competenza e presenta un'articolazione coincidente con quella del bilancio di previsione annuale. Esso e' aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione annuale decisionale e non forma oggetto di autorizzazione alla spesa.
3. Il bilancio triennale e' redatto distintamente per centri di responsabilita' corrispondenti alle Unita' Previsionali di Base di 1 livello, di seguito denominate UPB.
4. La relazione programmatica, redatta annualmente dal Presidente: a) descrive le linee strategiche dell'INAF da intraprendere o
sviluppare nell'arco del triennio successivo; b) espone le finalita' istituzionali e quelle innovative da
intraprendere, individuando ove possibile le risorse umane e
finanziarie necessarie per realizzarle, nonche' i tempi di
realizzazione; c) individua i criteri di massima a cui i titolari dei centri di
responsabilita' di primo livello debbono conformare la loro
gestione.

5. I piani triennali di gestione si articolano in budget finanziari ed economici, predisposti sia in termini di competenza che di cassa dai centri di responsabilita' di secondo livello, in coerenza con le funzioni obiettivo e con i piani di attivita' di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 15 del decreto di riordino.
6. I piani triennali di gestione sono, successivamente, consolidati dai centri di responsabilita' di primo livello secondo modalita' definite dal Direttore amministrativo.
 
Articolo 6 - Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione e' unica, come unico e' il relativo bilancio.
2. Il bilancio di previsione, adottato in coerenza con i documenti di cui all'articolo 4, e' composto dal: a) preventivo finanziario, che si distingue in decisionale e
gestionale; b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; b) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti; c) la relazione programmatica; d) il bilancio triennale; e) i piani triennali di gestione.
 
Articolo 7 - Preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario e' redatto in termini di competenza e cassa e, per ciascuna voce di entrata e di uscita, indica: a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e l'entita'
delle uscite che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il
bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
uscite che si prevede di pagare nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.

2. Le previsioni di cui al comma precedente riguardano tutte le risorse finanziarie comunque spettanti all'INAF, comprese quelle derivanti dall'attivita' svolta dalle singole Strutture di ricerca.
3. La prima posta di entrata o di uscita del preventivo e' rispettivamente preceduta dall'indicazione dell'avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, la cui consistenza e' descritta nell'apposita tabella di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
4. Il preventivo finanziario e' corredato della pianta organica del personale nonche' degli allegati di cui all'articolo 60, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Articolo 8 - Struttura del preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario si distingue in "decisionale" e "gestionale".
2. Il preventivo finanziario "decisionale", redatto secondo lo schema di cui all'allegato A, risponde alle finalita' di indirizzo politico dell'INAF ed e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il preventivo finanziario "gestionale", redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, e' funzionale alla realizzazione di programmi, progetti ed attivita' e non ha carattere autorizzativo.
 
Articolo 9 - Classificazione delle entrate e delle uscite

1. Le entrate e le uscite sono classificate in UPB, che costituiscono l'insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita'.
2. Le entrate si suddividono in UPB di I e II livello. Le UPB di I livello sono suddivise in titoli e categorie, le UPB di II livello sono ripartite in titoli, categorie e capitoli. I titoli si suddividono in:
a) entrate correnti;
b) entrate in conto capitale;
c) partite di giro.

3. Le categorie ed i capitoli riguardano, rispettivamente, la natura dei cespiti ed il relativo oggetto, quest'ultimo ai fini della gestione e della rendicontazione.
4. Le uscite si suddividono in UPB di I e II livello. Le UPB di I livello sono suddivise in titoli e categorie, le UPB di II livello sono ripartite in titoli, categorie e capitoli.
5. I titoli si suddividono in:
a) uscite correnti;
b) uscite in conto capitale;
c) somme non attribuite;
d) partite di giro.

6. Le categorie ed i capitoli riguardano, rispettivamente, la natura dei cespiti e il singolo fattore produttivo, quest'ultimo ai fini della gestione e della rendicontazione.
 
Articolo 10 - Somme non attribuite

1. Il titolo "somme non attribuite" e' previsto solo per l'UPB di primo livello il cui titolare e' il Direttore amministrativo e comprende un fondo speciale ed un fondo di riserva.
2. Nel fondo speciale e' stanziato il presunto avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio finanziario, ne individua, con apposita delibera, le modalita' di utilizzo anche a seguito di programmi e attivita' ulteriori rispetto a quelli previsti nei piani triennali di gestione.
3. Le somme stanziate nel fondo di riserva, il cui importo non puo' superare il 5% delle spese correnti, sono attribuite a specifiche finalita' solo a seguito di: a) un atto del Direttore amministrativo, assunto per provvedere alle
maggiori spese che hanno carattere obbligatorio; b) una delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Le somme stanziate nel fondo di riserva sono destinate alle pertinenti categorie di bilancio entro il 30 novembre di ciascun esercizio.
5. Le somme stanziate nel fondo speciale e nel fondo di riserva non possono essere oggetto di mandati di pagamento.
 
Articolo 11 - Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

1. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo in cui sono riassunte le previsioni di competenza e cassa. Il quadro riepilogativo e' redatto in conformita' all'allegato C per quanto attiene l'articolazione in titoli e categorie; in conformita' all'allegato D per quanto attiene l'articolazione in funzioni-obiettivo.
 
Articolo 12
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

1. Al preventivo finanziario e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre relativo all'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; la tabella e' redatta in conformita' all'allegato E.
2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima del risultato di amministrazione ed indicare gli eventuali vincoli che gravano su detto risultato, individuandone le modalita' di utilizzo.
3. Nel caso in cui si presuma in sede di predisposizione del progetto di bilancio un avanzo di amministrazione, gli stanziamenti in uscita connessi alla relativa utilizzazione non potranno essere impegnati se non in quanto e nella misura in cui detto avanzo risulti accertato, ad eccezione di quanto evidenziato nell'allegato E come parte vincolata.. Nel caso in cui si presuma un disavanzo di amministrazione, nella relazione programmatica sono illustrati i modi in cui ne e' garantita la copertura.
4. Con la delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi, l'INAF procede alla determinazione del risultato di amministrazione nonche' alla riassegnazione dell'eventuale avanzo rilevato non vincolato.
 
Articolo 13 - Procedimento di adozione del bilancio di previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di giugno di ciascun anno, stabilisce le linee guida per l'elaborazione del piano triennale ed individua gli obiettivi programmatici per la redazione del bilancio annuale. I predetti obiettivi tengono conto dei risultati finanziari ed economici degli esercizi precedenti e di quello in corso.
2. Il Direttore amministrativo, entro il 15 luglio, trasmette ai Responsabili dei centri di responsabilita' di primo e secondo livello una circolare contente i criteri, le modalita' e i tempi per la redazione dei piani triennali di gestione di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Il Presidente, entro il 30 ottobre, sottopone il progetto di bilancio, con allegata la propria relazione programmatica, al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre, approva il bilancio di previsione dell'INAF e lo trasmette, con allegata la relazione del Collegio dei Revisori, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.
5. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, l'INAF puo' ricorrere all'istituto della gestione provvisoria. In tale regime le spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La gestione provvisoria non puo' superare i quattro mesi.
 
Articolo 14
Assestamento, variazioni e storni al bilancio di previsione

1. Sulla base del rendiconto finanziario dell'INAF e dei risultati della gestione in corso, il Direttore amministrativo, predispone l'assestamento del bilancio.
2. Qualora dal rendiconto finanziario sia stato accertato un disavanzo di amministrazione superiore a quello presunto iscritto nel bilancio di previsione, con la delibera di assestamento vengono adottate le misure correttive necessarie al relativo assorbimento.
3. Il bilancio di assestamento, entro il 30 giugno, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei revisori dell'INAF.
4. Qualora fatti sopravvenuti in corso di esercizio richiedano modifiche al bilancio, il Consiglio di Amministrazione adotta, con le modalita' di cui ai commi precedenti e non oltre il 30 novembre, le necessarie variazioni di bilancio. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria; sono vietati gli storni tra i residui e la competenza.
5. Gli storni di bilancio aventi ad oggetto somme classificate nella stessa UPB sono adottate dal titolare del corrispondente centro di responsabilita' e non sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di necessita' e urgenza, le variazioni di bilancio possono essere disposte con provvedimento motivato del Presidente, che le comunichera' al Consiglio di amministrazione per la successiva ratifica.
6. Le entrate derivanti da proventi o da finanziamenti o rimborsi corrisposti da terzi, non iscritte nel bilancio di previsione, possono essere accertate direttamente dai centri di responsabilita' di primo o secondo livello per essere destinate a specifiche finalita'.
7. Gli accertamenti di cui al comma precedente sono comunicati al Direttore amministrativo per i necessari adempimenti e, qualora effettuati da centri di responsabilita' di secondo livello, sono comunicati anche ai centri di responsabilita' di primo livello.
 
Articolo 15 - Gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
2. L'entrata e' accertata quando e' appurata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, viene individuato il soggetto debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
3. La riscossione consiste nell'effettivo introito da parte dell'istituto cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute.
4. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui al successivo articolo 17. Per quanto concerne le somme introitate tramite il servizio dei c/c postali queste dovranno affluire periodicamente all'Istituto; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del c/c dovranno essere trasferite.
5. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'INAF.
6. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attivita' dello stato patrimoniale.
 
Articolo 16 - Gestione delle spese

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento.
2. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, e' determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del debito.
3. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, puo' essere assunto un impegno globale provvedendo ad annotarlo con apposite evidenze anche informatiche. In tali casi a carico del singolo esercizio e' assunto un impegno pari alle obbligazioni di competenza di quell'esercizio.
4. L'impegno viene assunto dal titolare del centro di responsabilita' di primo o di secondo livello, abilitato ad impegnare verso l'esterno.
5. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase di liquidazione.
7. Il pagamento delle spese e' ordinato dal responsabile dell'ufficio amministrativo di ciascuna unita' organizzativa di riferimento, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di eredito incaricato del servizio di cassa.
8. L'utilizzo della carta di credito quale sistema di pagamento, avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero del Tesoro 9 dicembre 1996 n. 701.
9. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passivita' dello stato patrimoniale.
10. Gli impegni che al termine dell'esercizio non risultano perfezionati in obbligazioni negoziali non costituiscono residui passivi.
 
Articolo 17 - Affidamento dei servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, mediante gara ad evidenza pubblica.
2. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le vigenti disposizioni sulla tesoreria unica.
3. I rapporti con l'istituto incaricato del servizio di cassa sono intrattenuti anche per via informatica, mediante la rete dell'INAF.
4. L'INAF puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. In tal caso unico traente e' l'istituto cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale.
 
Articolo 18 - Servizio di cassa interno

1. Il Direttore amministrativo puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale, che per le strutture periferiche.
2. L'incarico di economo-cassiere e' conferito dal Direttore amministrativo per quanto attiene la sede centrale e dai Responsabili delle Strutture di ricerca per quanto concerne le stesse.
3. Gli economi-cassieri sono dotati, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo economale per il sostenimento di spese con pagamento in contanti. L'entita' massima del fondo economale, la durata dell'incarico, le tipologie di spesa ammissibili, i criteri di utilizzo,comprese le modalita' di registrazione, l'importo massimo per ciascuna spesa, nonche' il reintegro e la rendicontazione del fondo stesso sono stabiliti con provvedimento del Direttore amministrativo. In particolare, per la gestione del fondo dovra' tenersi apposito registro che puo' essere anche di tipo informatico, nel quale andranno annotati sia i prelievi sia i pagamenti effettuati.
 
Articolo 19 - Funzionari delegati

1. L'INAF puo' operare in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, avvalendosi anche di funzionari delegati quali ordinatori secondari di spesa. In tali casi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che individui il soggetto delegato alla spesa, si provvede all'apertura di un apposito conto corrente intestato al funzionario, le cui disponibilita' costituiscono il limite per l'emissione degli ordinativi di pagamento.
2. Nell'ordinativo di pagamento e' indicato il capitolo e l'esercizio finanziario a carico del quale l'ordinativo stesso e' stato emesso.
3. L'istituto cassiere ammette al pagamento gli ordinativi nei limiti della disponibilita' esistente sul conto.
4. A fine esercizio le disponibilita' residue sul conto costituiscono economia ed affluiscono al bilancio dell'INAF.
5. Ogni funzionario delegato effettua la rendicontazione delle spese sostenute, almeno due volte l'anno, secondo tempi e modalita' definite con provvedimenti del Direttore amministrativo; la trasmissione dei rendiconti non deve avvenire, in ogni caso, oltre il mese successivo a quello di riferimento. Il funzionario delegato trasmette al titolare del centro di responsabilita' competente e al Direttore amministrativo l'elenco analitico degli ordinativi disposti per ciascun conto e per ciascun capitolo di spesa, con allegati i documenti giustificativi.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il titolare del centro di responsabilita' competente ne attesta la regolarita'.
7. L'omessa presentazione del rendiconto oltre i termini previsti dal comma 5 e' segnalata alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei conti dal Direttore amministrativo.
 
Articolo 20 - Rilevazione di costi e ricavi

1. Per costo si intende il valore delle risorse umane e strumentali impiegate nel corso dell'esercizio e viene valorizzato in relazione all'effettivo consumo ed e' attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui si verifica l'esborso finanziario.
2. Per ricavo si intende l'incremento del patrimonio derivante dalla cessione di beni o dallo svolgimento di servizi avvenuto nel corso dell'esercizio, indipendentemente dal momento in cui si verifica l'entrata finanziaria.
3. Per la rilevazione dei costi e dei ricavi sono utilizzati i dati delle scritture finanziarie e patrimoniali, rettificando ed integrando le relative grandezze al fine di riferirle alla competenza economica dell'esercizio.
4. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore amministrativo delibera il piano dei conti economico-patrimoniale.
5. Il Direttore amministrativo individua le metodologie di rilevazione e di calcolo dei costi e dei ricavi.
 
Articolo 21 - Gestione patrimoniale

1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme contenute negli articoli 812 e seguenti del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari a quantita' e a valore.
2. Il Direttore amministrativo, fermo quanto stabilito dall'articolo 2 del presente regolamento, definisce le modalita' per la tenuta, l'aggiornamento e la revisione degli inventari, nonche' per la valutazione dei beni e per la determinazione delle relative quote di ammortamento.
3. I beni sono presi in consegna da soggetti che ne rispondono personalmente per qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione.
4. Il Direttore amministrativo nomina un consegnatario dei beni e, su proposta del titolare del centro di responsabilita' competente, dei sub-consegnatari presso le strutture periferiche. Possono altresi' essere nominati dei consegnatari delegati alla gestione dei beni bibliografici e museali.
5. L'INAF procede alla ricognizione dei beni ed al rinnovo dei relativi inventari almeno ogni 10 anni.
 
Articolo 22 - Sistema di contabilita' analitica

1. La contabilita' analitica persegue il fine di orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, favorendo l'impiego efficiente ed efficace delle risorse per il raggiungimento dei fini istituzionali.
2. Il sistema di contabilita' analitica ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo e le attivita' prodotte.
3. Il piano dei conti classifica i costi e i ricavi secondo la loro natura ed in relazione alla struttura organizzativa e produttiva.
4. L'individuazione dei centri di costo e delle attivita' avviene in riferimento, rispettivamente, alla specificazione organizzativa e funzionale.
 
Articolo 23 - Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare analiticamente per ciascun capitolo, e, distintamente per la competenza e per i residui, le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, le uscite impegnate, pagate e rimaste da pagare.
2. Nell'ambito delle scritture finanziarie e' prevista, come disciplinato dall'articolo 22, la tenuta di una contabilita' analitica basata su rilevazioni per centro di costo e finalizzata alla valutazione dei servizi e delle attivita' prodotte.
3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore e quantita' del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio.
4. Il Direttore amministrativo, fermo restando quanto disciplinato dall'ordinamento vigente, individua le ulteriori scritture contabili obbligatorie per ciascun centro di responsabilita'.
 
Articolo 24 -Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo e' costituito da:
a) rendiconto finanziario;
b) conto economico;
c) stato patrimoniale;
d) nota integrativa.

2. Al conto consuntivo sono allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
 
Articolo 25 - Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite ed e' redatto sia in termini decisionali che gestionali, in conformita' agli schemi di bilancio di cui agli allegati F ed G.
2. In particolare per la competenza devono risultare:
a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
b) le somme riscosse o pagate;
c) le somme rimaste da riscuotere e da pagare;
d) le somme accertate o impegnate;
e) le differenze tra somme stanziate e somme accertate/impegnate.

3. Per i residui devono risultare:
a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
b) le somme riscosse o pagate in conto residui;
c) le variazioni in piu' o in meno per i riaccertamenti;
d) le somme da riscuotere o da pagare.

4. La delibera di riaccertamento dei residui costituisce parte integrante del rendiconto finanziario.
 
Articolo 26 - Conto economico

1. Il conto economico deve dare una dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante il periodo amministrativo ed e' redatto in conformita' allo schema di cui all'allegato I.
2. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
 
Articolo 27 - Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause, nonche' la consistenza dei conti d'ordine riguardanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'INAF e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio.
2. Lo stato patrimoniale e' redatto in conformita' allo schema di bilancio di cui all'allegato L.
3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
4. Il Direttore amministrativo individua le modalita' applicative in ordine ai criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, in conformita' ai principi contabili degli enti pubblici istituzionali.
 
Articolo 28 - Nota integrativa

1. La nota integrativa illustra l'andamento della gestione, nonche' i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, al fine di migliorare la comprensione dei dati contabili e si articola nelle seguenti parti: a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del conto
consuntivo; b) analisi delle voci del rendiconto finanziario; c) analisi delle voci dello stato patrimoniale; d) analisi delle voci del conto economico; e) altre notizie integrative.

2. La nota deve contenere gli elementi richiesti dall'articolo 2427
del codice civile, in quanto applicabili, nonche': a) l'illustrazione dei risultati finanziari complessivi e delle
relative variazioni; b) la composizione delle contribuzioni ordinarie ed in conto capitale
e la relativa destinazione; c) l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendo in
evidenza la composizione e la destinazione; d) la composizione dei residui attivi e passivi e la loro
classificazione in merito al grado di esigibilita'.
 
Articolo 29 - Situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato H, evidenzia: a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le
riscossioni e i pagamenti complessivi dell'anno, sia in conto
competenza che in conto residui, nonche' il saldo alla chiusura
dell'esercizio che deve coincidere con quello del rendiconto
contabile dell'istituto cassiere alla data del 31 dicembre; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui
attivi) e da pagare (residui passivi); c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
 
Articolo 30
Relazione sulla gestione e procedimento di adozione
del conto consuntivo

1. Il Direttore amministrativo, sulla base delle relazioni recanti informazioni dettagliate sull'attivita' svolta, con adeguata dimostrazione dei flussi finanziari economici e patrimoniali, relativi al centro di responsabilita' e di competenza pervenute dai titolari dei centri di responsabilita', redige la relazione accompagnatoria al bilancio secondo la disciplina dell'articolo 2428 del codice civile in quanto applicabile.
2. Il Direttore amministrativo, entro il 31 marzo di ciascun esercizio, predispone il progetto di conto consuntivo e lo trasmette al Presidente, corredato della relazione sulla gestione.
3. Il Presidente, entro il 15 aprile, sottopone il predetto progetto, al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio di Amministrazione.
4. Al conto consuntivo e' allegata una relazione del Presidente che illustra i risultati piu' significativi della gestione, anche con riguardo alla realizzazione degli obiettivi programmati.
5. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile approva il conto consuntivo e lo trasmette con allegata la relazione del Collegio dei Revisori al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al MIUR.
 
Articolo 31 - Modalita' del controllo di gestione

1. L'INAF attiva il controllo di gestione al fine di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi nonche' la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, secondo le modalita' individuate nel regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione del piano triennale di gestione; b) rilevazione dei costi e dei proventi, nonche' rilevazione dei
risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano di gestione al
fine di verificare il loro stato di attuazione nonche'
l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione
intrapresa di cui all'articolo 5 comma 5.
 
Articolo 32 - Compiti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila ai sensi della
normativa vigente, sull'osservanza delle leggi e verificando la
regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme
di amministrazione, di contabilita' e fiscali esplicando altresi'
attivita' di collaborazione con gli organi di vertice.
2. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il
Collegio esprime il proprio parere sono trasmessi al Collegio
stesso almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adozione
degli atti.
3. Il riscontro di regolarita' ha per oggetto l'andamento della
gestione complessiva e si svolge attraverso verifiche, controlli e
riscontri sulla corretta tenuta delle scritture contabili e sulla
consistenza di cassa, sulla esistenza dei valori, dei titoli di
proprieta' e sui depositi e titoli in custodia.
4. In ordine all'equilibrio finanziario, il Collegio accerta che
non ricorrano, dal lato delle entrate e delle spese, condizioni
suscettibili di pregiudicare la chiusura dell'esercizio in
pareggio finanziario o di compromettere gli equilibri dei
successivi esercizi.
5. I risultati dell'attivita' del Collegio sono espressi
attraverso: il parere sul bilancio preventivo e sulle relative
variazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione, la relazione al conto consuntivo, appositi
referti che il Collegio predispone, su richiesta del Consiglio di
Amministrazione e ogni qual volta abbia da segnalare gli esiti del
proprio controllo.
 
Articolo 33 - Normativa applicabile

1. L'attivita' negoziale, fermo quanto disciplinato dalle norme
del presente Titolo, si svolge con l'osservanza delle disposizioni
comunitarie.
2. L'attivita' negoziale si svolge in conformita' ai principi di
correttezza, imparzialita', concorrenzialita', trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicita' dei procedimenti.
3. Al fine di fornire ai centri di responsabilita' competenti il
necessario ausilio tecnico ed il quadro delle disposizioni che,
tra quelle di cui al precedente comma 1, sono da ritenere vigenti,
la Direzione amministrativa cura la predisposizione e
l'aggiornamento di un "manuale operativo per l'attivita'
contrattuale", contenente, tra l'altro, schemi di contratto-tipo
da adottarsi per le forniture, lavori e servizi.
 
Articolo 34 - Termini e durata dei contratti

1. Nei contratti stipulati dall'INAF devono essere stabiliti i
termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere
determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. La conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo
tacito e' consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
 
Articolo 35 - Prezzi

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo i casi
in cui i beni e i servizi resi non siano per loro natura
determinabili preventivamente, anche in relazione alle
caratteristiche intrinseche delle prestazioni richieste, nonche'
nei casi in cui il prezzo, per i beni o le prestazioni, sia
determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando
quanto previsto dai successivi commi.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il
corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso
ed invariabile, rispetto ai prezzi dei listini ufficiali.
3. Anticipazioni sul prezzo possono essere previste, nella misura
massima del 20 per cento dell'importo contrattuale, soltanto nel
caso di contratti per la fornitura di strumentazioni scientifiche
e tecnologiche di particolare complessita'. A tal fine si
intendono di particolare complessita' quelle strumentazioni per le
quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate
nella configurazione necessaria all'INAF ai fini della costruzione
e dell'implementazione di apparati sperimentali per la ricerca nei
campi istituzionali. In sede di indizione della procedura ovvero
in sede di definizione dell'importo contrattuale, nel caso di beni
offerti da fornitori unici, con esplicita motivazione, si dara'
conto della particolare complessita'.
4. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle
ditte fornitrici e' effettuato dai titolari dei centri di
responsabilita' attraverso elementi obiettivi di riscontro dei
prezzi correnti di mercato risultanti anche da apposite indagini.
Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente
complesse puo' essere nominata un'apposita commissione, formata da
personale anche esterno all'INAF, nell'ipotesi di carenza di
personale interno dotato di specifica professionalita', che
accerti la congruita' dei prezzi praticati.
 
Articolo 36 - Proroga dei contratti

1. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano
durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del
fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta
dell'INAF ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri
4 mesi. La decisione di impone al fornitore la prosecuzione della
prestazione e' adottata dal soggetto competente alla conclusione
del contratto.
 
Articolo 37 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione

1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della
prestazione, il contraente e' tenuto ad assoggettarvisi agli
stessi patti e condizioni del contratto, sempre che le relative
variazioni siano complessivamente contenute entro il 20 per cento
dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura
della prestazione originaria.
 
Articolo 38 - Clausola penale

1. I contratti devono prevedere le penalita', con clausola di
risarcibilita' dell'ulteriore danno, per il mancato o l'inesatto
adempimento, nonche' per la ritardata esecuzione delle
prestazioni.
2. L'applicazione della penale e' di competenza dell'INAF.
 
Articolo 39 - Collaudo dei lavori e delle forniture

1. I lavori sono sottoposti a collaudo, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
2. Le forniture sono soggette a collaudo o a verifica, anche
parziale ed in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal
contratto.
3. Il collaudo o la verifica e' eseguito dal personale dell'INAF,
ovvero, in mancanza di personale interno dotato di specifica
professionalita', da esperti appositamente incaricati, muniti
della competenza tecnica che la natura dei lavori o della
fornitura richiede.
4. Il collaudo o la verifica si concludono con l'attestazione di
regolare esecuzione da effettuarsi, a seconda dei casi, sulla
relativa documentazione giustificativa della spesa, ovvero, in
presenza di una specifica commissione, attraverso apposito verbale
che verra' allegato all'ordinativo di pagamento.
5. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono individuate
le modalita', le soglie minime e i soggetti preposti al collaudo e
all'accertamento della regolare fornitura.
6. I soggetti preposti al collaudo, qualora diversi dal
responsabile del procedimento contrattuale, segnalano a questo le
eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto nonche' ogni
elemento idoneo a valutare la correttezza ed esattezza dei
comportamenti tenuti dal contraente in relazione allo svolgimento
del rapporto contrattuale.
 
Articolo 40 - Cauzione definitiva

1. I contraenti sono tenuti a presentare all'INAF idonea cauzione,
a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. L'importo e le
modalita' di costituzione della cauzione sono stabilite dalla
decisione di contrattare di cui al successivo articolo 41 comma 1.
Si puo' prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di
notoria affidabilita' o, comunque, qualora cio' sia previsto dalla
decisione di contrattare in considerazione dell'importo o della
natura delle prestazioni.
2. Lo svincolo della cauzione e' disposto dal soggetto competente
alla conclusione del contratto, a seguito della relazione
illustrativa di cui al successivo articolo 43, comma 5.
 
Articolo 41 - Decisione di contrattare

1. La volonta' dell'INAF di provvedere mediante contratto deve
essere espressa con apposito atto, di seguito denominato
"decisione di contrattare".
2. La decisione di contrattare deve contenere: a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi
che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse
pubblico; b) l'oggetto del contratto; c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente; e) il responsabile del procedimento; f) l'importo e le modalita' di costituzione della cauzione
definitiva, ovvero l'espressa e motivata volonta' di prescinderne; g) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare
alla procedura.

3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma precedente.
4. Il Consiglio di Amministrazione e' competente ad adottare le decisione di contrattare per investimenti in infrastrutture e commesse secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento.
5. Ad eccezione delle ipotesi in cui e' competente il Consiglio di Amministrazione, la decisione a contrattare sara' adottata dal Direttore amministrativo o dal Direttore della Struttura periferica, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia nonche' la gestione del fondo economale sono disciplinati da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione anche sulla base dei principi e dei criteri fissati nel D.P.R. n. 554/1999 e nel D.P.R. n. 384/2001.
 
Articolo 42 - Conclusione dei contratti

1. I contratti sono conclusi nel rispetto delle procedure disciplinate dal successivo Capo IV e con il contenuto risultante dal verbale delle relative operazioni. L'esito della procedura e' comunicato al contraente prescelto ed al concorrente che segue nella graduatoria entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni. L'INAF nei successivi 20 giorni decide se accettare l'offerta ed a tal fine puo' prendere in considerazione solo offerte ferme ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile.
2. Il soggetto che ha adottato la decisione di contrattare provvede all'accettazione dopo avere valutato: a) che persista l'interesse dell'INAF alla prestazione oggetto del
contratto; b) che non ricorrano elementi comprovanti l'incongruita' delle
condizioni del contratto; c) che non si siano verificate irregolarita' nello svolgimento della
procedura suscettibili di comprometterne la validita'.

3. L'accettazione dell'INAF e' validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte.
4. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel piu' breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto.
5. Qualora sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultanti dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione, l'amministrazione puo' subordinare la propria accettazione, mediante condizione risolutiva, alla stipulazione di un atto ricognitivo o specificativo del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata; alla stipulazione di tale atto si provvede comunque nel caso in cui cio' sia richiesto dal bando. A tal fine l'amministrazione, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, invita il contraente a stipulare l'atto entro un termine non inferiore a 20 giorni. Qualora il contraente non si presenti nel termine assegnato, l'INAF puo' dichiarare unilateralmente risolto il contratto. L'amministrazione puo' provvedere, se possibile, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle procedure gia' esperite.
6. Il contratto e' concluso nel momento in cui il contraente prescelto abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte dell'INAF.
7. I contratti sono stipulati dal soggetto avente la rappresentanza legale dell'INAF o da un soggetto all'uopo delegato a rappresentare l'INAF. La delegazione deve risultare da apposito decreto da unirsi al contratto.
 
Articolo 43 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale

1. Con la decisione di contrattare e' nominato, per ciascun contratto, un responsabile del relativo procedimento, nella persona del dirigente dell'unita' competente per materia ovvero di un altro funzionario, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 22 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Il funzionario responsabile e' preposto a seguire l'intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici interni o esterni all'INAF e provvede affinche' la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo piu' rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicita' e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto, informando di eventuali irregolarita' o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.
3. Il nome e la sede del responsabile del procedimento contrattuale sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate, anche riportandoli nel bando ovvero nella lettera di invito e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono indicati nel cartello di cantiere.
4. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una relazione ove sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare il grado di funzionalita' della specifica vicenda contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualita' con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. La relazione e' trasmessa al soggetto che ha adottato la decisione di contrattare.
 
Articolo 44 - Supporto all'attivita' contrattuale

1. La Direzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 del presente regolamento, fornisce alle strutture periferiche il necessario supporto tecnico-giuridico, nella predisposizione degli atti da adottare.
2. L'INAF si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi che interessano l'attivita' dell'ente. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' contrattuale sono tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle relative elaborazioni mediante la rete informatica dell'INAF.
 
Articolo 45 - Procedure di scelta del contraente

1. L'INAF provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di progettazione, procedure negoziate, procedure ristrette, procedure aperte, ai sensi delle disposizioni del presente capo.
2. Le procedure ristrette possono essere con o senza bando; le procedure negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale con bando, concorrenziale senza bando e non concorrenziale.
 
Articolo 46 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione

1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche.
2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.
 
Articolo 47
Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando

1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) allorche' la difficolta' di predeterminare con sufficiente
precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato
speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di
negoziazione con i partecipanti alla procedura; b) allorche' l'esito infruttuoso di altra procedura con bando
evidenzi l'impossibilita' di definire il contenuto della
prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di
negoziazione con i partecipanti alla procedura.
 
Articolo 48
Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali

1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorche' la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'INAF puo' essere resa soltanto da una impresa determinata.
2. In particolare, l'impossibilita' di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalita', anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attivita' contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso.
3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali secondo i criteri di cui ai commi precedenti ovvero qualora l'interesse dell'INAF a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell'acquirente.
4. Si provvede, altresi', mediante procedure negoziate non concorrenziali per l'acquisto di beni immobili, qualora l'esigenza dell'amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.
 
Articolo 49
Utilizzazione delle procedure ristrette con bando

1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorche' sia possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura.
2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da invitare alla procedura.
 
Articolo 50 - Utilizzazione delle procedure aperte

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, si provvede mediante procedure aperte allorche', in considerazione del tipo di contratto, l'eventuale elevato numero di partecipanti non sia suscettibile di compromettere l'interesse dell'INAF e sempre che ricorrano i seguenti presupposti: a) l'amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che
intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente
indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori
rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o
dispongano in misura diversa di tali requisiti. b) le attivita' necessarie alla formazione dell'offerta ed i
requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la
mancanza di un preventivo invito dell'amministrazione non abbia
l'effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal
partecipare alla procedura.

2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.
 
Articolo 51 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali,
ristrette o negoziate, senza bando

1. Le procedure previste rispettivamente dagli articoli 47 e 49 del presente regolamento, si svolgono senza previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e rinvio al sito internet dell'INAF, nei seguenti casi: a) allorche' l'amministrazione si trovi nella necessita' di acquisire
o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali
casi l'urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che
sarebbero altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure
precedute da bando; b) allorche' il valore del contratto sia talmente basso da non
giustificare le spese di pubblicazione dell'avviso di bando di cui
al successivo articolo 54, comma 4. In tale ultimo caso le
modalita' applicative saranno definite con delibera del Consiglio
di Amministrazione.
 
Articolo 52
Competenze per l'ammissione alla procedura
e per la scelta del contraente

1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, all'esame dei progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede un'apposita commissione nominata da chi ha adottato la decisione di contrattare. La commissione puo' essere composta da esperti esterni all'INAF ed e' comunque presieduta da un dipendente dell'INAF, in relazione alla specifica competenza richiesta.
2. Nelle altre procedure il dipendente, preposto alla determinazione dei partecipanti ed alla scelta, e' individuato dal soggetto che ha adottato la decisione a contrattare ai sensi del precedente articolo 41, commi 4 e 5.
 
Articolo 53 - Scelta dei contraente. Offerte anomale

1. Alla scelta del contraente si procede secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole all'INAF, il soggetto offerente, su richiesta scritta dell'amministrazione e nei termini assegnati, e' tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. L'amministrazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente.
3. L'INAF, nella scelta del contraente, puo' avvalersi di apposite commissioni nominate dal soggetto competente ad autorizzare la spesa, composte in prevalenza da dipendenti appartenenti ai ruoli professionali dell'INAF, integrate da esperti esterni qualora l'INAF non disponesse di specifiche professionalita'. La commissione presenta una proposta di aggiudicazione a conclusione dei propri lavori.
4. I componenti delle commissioni di cui al comma precedente sono scelti nell'ambito di un elenco, formato ed annualmente aggiornato dall'INAF, di ampiezza tale da consentire un'adeguata turnazione nell'assegnazione degli incarichi.
5. All'aggiudicazione della gara provvede il titolare del centro di responsabilita' competente, ovvero il Consiglio di Amministrazione per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 41, comma 4 del presente regolamento.
 
Articolo 54 - Norme comuni alle procedure con bando

1. L'INAF rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicita' di apposito bando.
2. Il bando e' l'atto fondamentale che, in conformita' ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalita' e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale.
3. L'organo che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti.
4. Alla pubblicita' dei bandi si provvede mediante inserimento nel "sito internet" dell'INAF e contestuale pubblicazione del relativo avviso, secondo le modalita' e i termini previsti dalla normativa vigente.
 
Articolo 55
Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti
da invitare o da interpellare

1. Sono esclusi per un periodo di 10 anni da tutte le procedure contrattuali coloro che nell'esecuzione di contratti stipulati con l'INAF o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi comportati con malafede o negligenza. Sono altresi' esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base alla normativa statale, e' prevista l'esclusione dalla partecipazione a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile dell'amministrazione.
2. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati dall'eventuale bando.
3. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacita' tecnica, risultante dall'elenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro capacita' economico-finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al momento della richiesta di invito.
4. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e, qualora cio' sia previsto dal bando, tenendo conto della loro capacita' tecnica ed economico-finanziaria ai sensi del comma precedente.
5. Con la decisione di contrattare puo' essere stabilito un numero massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilita' da valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3.
6. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, il soggetto competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti. La scelta di tali soggetti e' effettuata, ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti con cui l'organo competente allo specifico contratto abbia gia' avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti gia' invitati o interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai invitati o interpellati.
 
Articolo 56 - Svolgimento dei concorsi di progettazione

1. Quando l'INAF procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima decisione.
2. Nel caso in cui nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura e' stata bandita, l'INAF puo' avviare una nuova, identica o diversa, procedura.
3. La decisione di contrattare, in relazione all'interesse dell'INAF ed ai presumibili costi di progettazione, puo' prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.
 
Articolo 57 - Svolgimento delle procedure negoziate

1. Nelle procedure concorrenziali l'INAF svolge, anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute piu' rispondenti alle necessita' dell'INAF ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione e' dettagliatamente illustrato in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun soggetto interpellato.
2. Nelle procedure non concorrenziali, l'INAF svolge apposita trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
3. Le negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono anche svolgersi senza alcuna formalita', ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto.
 
Articolo 58
Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette

1. Quando l'INAF provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del contraente avviene secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando o dalla lettera di invito ed e' dichiarata deserta nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte. Le procedure ristrette senza bando possono essere svolte senza alcuna formalita', acquisendo le offerte secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.
3. Nel caso delle procedure aperte, l'INAF, prima di esaminare le offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. Nel caso di procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati a partecipare ai sensi del precedente articolo 55.
 
Articolo 59 - Contratti attivi

1. Con apposito regolamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione sono individuati i criteri e le modalita' nonche' i soggetti con i quali l'INAF puo' stipulare contratti attivi aventi ad oggetto la produzione e la commercializzazione di beni, servizi, opere dell'ingegno nonche' attivita' di consulenza tecnico-scientifica.
 
Articolo 60 - Prestazioni di lavoro autonomo

1. In conformita' alla normativa vigente, l'INAF puo' concludere contratti d'opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell'oggetto.
2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attivita' di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell'INAF, nonche' per la formazione delle commissioni di cui all'articolo 52 o per lo svolgimento del collaudo o verifica previsti dall'articolo 39, comma 3 del presente regolamento.
3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalita', che richiedano un rapporto intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica, la scelta del contraente puo' avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.
 
Articolo 61 - Contratti speciali

1. Nell'ipotesi di contratti per la partecipazione a programmi nazionali, comunitari e internazionali, per i quali siano previste disposizioni specifiche vincolanti, queste si applicano e prevalgono sulla normativa interna. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'INAF si dotera' delle regole interne idonee all'attuazione delle predette disposizioni.
 
Articolo 62 - Rapporti contrattuali in essere

1. I rapporti contrattuali gia' costituiti restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti.
 
Articolo 63 - Ufficiale Rogante

1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle procedure di evidenza pubblica sono ricevuti dal funzionario designato dal Direttore amministrativo quale ufficiale rogante dell'INAF.
2. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico. I processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono per ogni legale effetto, al contratto.
3. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili. E' tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti. E' inoltre tenuto all'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
 
Articolo 64 - Norme Transitorie

1. L'INAF, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, a condizione che siano state completate le attivita' di cui al comma successivo, puo' dispone la redazione di budget economici in aggiunta ai budget finanziari di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'applicazione della disciplina attinente gli aspetti economico-patrimoniali e' subordinata al completamento delle attivita' di ricognizione dei beni e di rinnovo degli inventari di cui al successivo comma 3, finalizzate a fornire una rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio dell'INAF.
3. Entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, l'INAF procedera' alla ricognizione dei beni ed al rinnovo dei relativi inventari secondo modalita' e criteri di valutazione individuati dal Direttore amministrativo.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione disciplinano su proposta del Direttore amministrativo la progressiva attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale e della rete degli Osservatori e degli Istituti ed alla predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento della rete informatica.
 
Articolo 65 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
----> Vedere allegati da pag. 53 a pag. 91 <----
 
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