Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 16 dicembre 2004
Prezzo del prodotto «Pacco ordinario» per spedizioni all'interno della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, come modificato dal decreto legislativo del 23 dicembre 2003, n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004, di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
Visto, in particolare, l'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 261/1999, che dispongono la competenza dell'autorita' di regolamentazione del settore postale a fissare, nella misura massima e in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati, i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, come definito dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo, nonche' i criteri per la determinazione dei prezzi stessi con specifico riferimento alla correlazione ai costi e al recupero di efficienza dei servizi;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile 2000, che conferma la concessione del servizio postale universale alla societa' per azioni Poste Italiane;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001, recante «Approvazione delle condizioni generali del servizio postale»;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 18 aprile 2001, recante «spedizione dei pacchi nell'interno della Repubblica»;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, recante, tra altro, gli indici di qualita' relativi ai tempi di recapito del prodotto «pacco ordinario»;
Vista la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2003, n. 77, recante le linee guida sulla regolazione del settore postale, la quale prevede, tra l'altro, la cadenza triennale dell'aggiornamento delle tariffe e dei prezzi dei servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale previa verifica dell'effettivo andamento dei costi dei servizi;
Tenuto conto che la medesima deliberazione n. 77/2003 riconosce allo strumento regolatorio della manovra tariffaria, in coordinamento con gli altri strumenti regolatori costituiti dal piano d'impresa adottato da Poste Italiane S.p.a. e dal contratto di programma, una funzione di efficientamento della societa' stessa in vista della liberalizzazione del mercato postale e percio' stesso di riduzione degli oneri del servizio universale;
Considerato che, con deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 23 dicembre 2003, recante «nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza», sono stati aggiornati le tariffe e i prezzi dei soli prodotti di corrispondenza;
Visto il contratto di programma 2003 - 2005 stipulato il 1° giugno 2004 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' per azioni Poste Italiane, ed in particolare l'art. 7;
Vista la proposta di adeguamento del prezzo del prodotto «pacco ordinario», formulata dalla societa' Poste Italiane S.p.a. in data 22 luglio 2004, nonche' la successiva relazione illustrativa integrativa in data 22 settembre 2004;
Ritenuto che tale proposta e' in linea con i principi fissati dalla citata deliberazione del CIPE n. 77/2003 sulla regolazione del settore postale in tema di periodicita' delle manovre tariffarie nonche' di verifica dell'andamento dei costi e dei risultati di qualita' del servizio, consentendo, altresi, il riallineamento temporale con la manovra gia' effettuata per i prodotti di corrispondenza;
Verificata, ai sensi del citato art. 13 del decreto legislativo n. 261/1999, la coerenza della proposta di nuova struttura tariffaria dei prodotto «pacco ordinario» con la struttura tariffaria vigente dei servizi rientranti nell'area riservata;
Considerato che la revisione del prezzo di cui trattasi avra' un effetto di riduzione dell'onere del servizio universale correlato al processo produttivo del prodotto «pacco ordinario»;
Delibera:
Art. 1.
Prezzo e dimensioni
1. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ordinari di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno della Repubblica e' fissato in Euro 7,00.
2. Le dimensioni massime del pacco ordinario sono le seguenti: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2.
3. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ingombranti di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno della Repubblica e' fissato in due volte il prezzo base.
4. Le dimensioni massime del pacco ingombrante sono le seguenti: lunghezza m 1,5; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 3.
5. Il premio di assicurazione del pacco ordinario e' di Euro 2,58 per un valore massimo dichiarato di Euro 1.032,91.
 
Art. 2.
Prezzi speciali, condizioni associate e servizi accessori
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, Poste Italiane S.p.a. puo' applicare prezzi speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione, tenendo conto dei costi evitati rispetto al servizio ordinario e garantendo la loro adeguata pubblicita'.
2. Poste Italiane S.p.a. puo' offrire servizi accessori al servizio relativo all'offerta del prodotto «pacco ordinario», in conformita' alle condizioni generali di servizio di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001.
 
Art. 3.
Spedizioni per l'estero
1. Per la spedizione di pacchi indirizzati all'estero continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni e condizioni.
 
Art. 4.
Qualita' del servizio
1. Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a rispettare gli obiettivi di qualita' stabiliti dall'autorita' di regolamentazione del settore postale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2004
Il Ministro: Gasparri
 
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