Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2004
Decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione delle direttive 2002/12 CE e 2002/13 CE, che modifica i decreti legislativi 17 marzo 1995, numeri 174 e 175 in materia di margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. Istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilita'. (Provvedimento n. 2322).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (di seguito denominato decreto legislativo n. 174/1995), recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 307/2003;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (di seguito denominato decreto legislativo n. 175/1995), recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 307/2003;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, recante attuazione delle direttive 2002/12 CE e 2002/13 CE concernenti il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita e, in particolare, l'art. 18 che prevede che l'Isvap emani istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo con particolare riguardo alle condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile nel rispetto di quanto previsto all'art. 34 del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34 del decreto legislativo n. 175/1995;
Visti i provvedimenti ISVAP nn. 1141.G, 1142.G e 1143.G del 10 marzo 1999 recanti i prospetti dimostrativi della situazione di solvibilita';
Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni di vigilanza esplicative ed applicative delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 307/2003;
Ritenuta altresi' la necessita' di modificare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione;

E m a n a

il seguente provvedimento:

Art. 1. Inclusione delle passivita' subordinate nel margine di solvibilita'
disponibile

1. Le passivita' subordinate emesse dall'impresa di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34 del decreto legislativo n. 175/1995, possono essere incluse nel margine di solvibilita' disponibile per le sole somme effettivamente versate e nei limiti previsti agli articoli 33 e 34 dei predetti decreti legislativi n. 174/1995 e n. 175/1995.
 
Art. 2.
Prestiti subordinati a scadenza fissa

1. Come disposto dall'art. 33, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 174/1995 e dall'art. 33, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 175/1995 i prestiti per i quali e' stabilita contrattualmente una scadenza possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto, purche' soddisfino le condizioni previste dagli articoli 34 dei richiamati decreti legislativi n. 174/1995 e 175/1995. Nel predetto limite sono ricomprese le azioni preferenziali cumulative di durata determinata incluse nel margine disponibile.
2. Nel piano di rimborso previsto all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 175/1995, l'impresa indica gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' sostitutivi del prestito, avuto anche riguardo alle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel quale e' prevista l'estinzione del prestito, e le modalita' con le quali intende garantire la copertura delle riserve tecniche, anche con riferimento ai prevedibili impegni relativi all'esercizio di estinzione del prestito stesso.
3. L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma precedente non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad almeno un quinto all'anno, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilita' disponibile - provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei - ovvero abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che produca effetti del tutto analoghi.
4. Nel caso di rimborso anticipato del prestito a scadenza fissa l'impresa, almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, ai fini della specifica autorizzazione dell'Isvap di cui agli articoli 34, comma 4, dei decreti legislativi 174/1995 e 175/1995, trasmette richiesta motivata, accompagnata da idonea documentazione che indichi il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.
 
Art. 3.
Prestiti subordinati a scadenza indeterminata

1. I prestiti per i quali non e' stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative ed alle altre passivita' subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilita', fino all'ammontare del 50% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto, purche' soddisfino le condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n. 174/1995 e dall'art. 34 del decreto legislativo n. 175/1995.
2. L'impresa comunica immediatamente all'Isvap l'avvenuto esercizio del preavviso di cui all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo n. 175/1995. In tal caso, per la parte a cui si riferisce il preavviso stesso, il prestito e' classificato tra i prestiti subordinati con scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilita' fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto. Alla data di esercizio del preavviso, l'impresa, per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilita' derivanti dalla riduzione stessa dandone comunicazione all'Isvap nel piano di cui al comma successivo.
3. Il piano che l'impresa trasmette all'Isvap ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 34, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 175/1995 deve recare le indicazioni minime di cui al precedente art. 2, comma 2.
4. Nel caso di rimborso anticipato del prestito, l'impresa, almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso stesso, ai fini dell'autorizzazione dell'Isvap, trasmette richiesta motivata accompagnata da idonea documentazione che indichi il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2.
5. Nel caso di richiesta di rimborso anticipato, il prestito, per la parte a cui si riferisce il rimborso, e' classificato tra i prestiti subordinati con scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilita' fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto. Alla data della richiesta di rimborso anticipato, l'impresa per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilita' derivanti dalla riduzione stessa.
 
Art. 4.
Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 174/1995 e all'art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 175/1995 possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile fino al limite massimo del 50% del minore tra il margine di solvibilita' disponibile ed il margine di solvibilita' richiesto. Il limite di cui al presente comma e' da assumere per il totale di detti titoli, degli altri strumenti finanziari, delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui ai precedenti articoli 2) e 3), in relazione alle sole somme effettivamente versate.
2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita', i titoli e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma soddisfano le condizioni di cui all'art. 34, comma 8, del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34, comma 8, del decreto legislativo n. 175/1995. Con riguardo alle condizioni di cui ai rispettivi commi 8, le imprese si attengono alle seguenti istruzioni:
in relazione alla lettera b), per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale necessita della preventiva autorizzazione dell'Isvap. Detta clausola di subordinazione all'autorizzazione deve essere esplicitata nel contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, sui titoli rappresentativi del prestito stesso. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Istituto almeno sei mesi prima della data di rimborso ed e' accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2;
in relazione alla lettera c), nel documento che regola l'emissione e' riportato espressamente che l'impresa puo' differire il pagamento degli interessi qualora non disponga del margine di solvibilita' richiesto ai sensi di legge. Detta clausola deve essere esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi dell'emissione medesima. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica l'obbligo dell'impresa alla remunerazione della passivita', configurandosi tale differimento come sospensione dell'obbligo e non come estinzione dello stesso. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere computati nella determinazione del margine di solvibilita' disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi;
in relazione alla lettera e), nel documento che regola l'emissione del prestito e' riportata la c.d. clausola di assorbimento in virtu' della quale le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti. Detta clausola deve essere esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi dell'emissione. La clausola e' operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva (considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo) che determini, una carenza del margine di solvibilita' disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facolta' degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilita' richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale definitivita' dell'assorbimento stesso. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresi' nella nota integrativa di ciascun esercizio che i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.
 
Art. 5.
Sottoscrizione reciproca di passivita' subordinate

1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonche' azioni preferenziali cumulative sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa, anche non assicurativa, l'inclusione negli elementi costitutivi del margine di solvibilita' avviene al netto delle somme versate reciprocamente.
 
Art. 6. Operazioni di finanziamento al sottoscrittore ovvero all'acquirente
di titoli rappresentativi di proprie passivita' subordinate

1. Qualora l'impresa di assicurazione emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 239/2001, effettui operazioni di finanziamento al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonche' azioni preferenziali cumulative e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurano atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalita' di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai fini dell'inserimento nel margine di solvibilita' le passivita' subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati.
 
Art. 7.
Riacquisto di proprie passivita' subordinate

1. L'impresa di assicurazione emittente puo' procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonche' azioni preferenziali cumulative in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione.
2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute nell'art. 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 174/1995 e nell'art. 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 175/1995, ivi compresa la preventiva autorizzazione dell'Istituto.
3. Le quote di proprie passivita' di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'.
 
Art. 8.
Clausole di revisione automatica del tasso di interesse

1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base.
 
Art. 9.
Obblighi di informativa

1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari e' comunicata dall'impresa all'ISVAP, allegando copia della documentazione che regolamenta l'emissione stessa nonche' eventuali successive modifiche alla predetta documentazione.
2. La comunicazione e' corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'ISVAP la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa di assicurazione intende assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passivita' subordinate nel margine disponibile.
3. L'emissione delle passivita' di cui al comma 1 puo' essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione all'ISVAP della documentazione di cui al comma 1.
 
Art. 10.
Plusvalenze latenti

1. L'impresa puo' destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'Isvap, nei limiti di cui all'art. 33, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 33, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 175/1995, sempreche' non abbiano carattere eccezionale, le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' aventi sede legale in uno Stato U.E., sono ammesse nel limite del trenta per cento del loro ammontare complessivo.
2. Ai fini della inclusione di cui al comma precedente, le plusvalenze sono determinate confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.
3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.
4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati e' determinato in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 173/1997.
5. Il valore corrente dei beni immobili e' determinato in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 173/1997 ed a quelle contenute nel provvedimento Isvap del 20 luglio 2001 n. 1915 G.
6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilita' disponibile sempreche', alla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti.
7. La richiesta dell'impresa ai fini dell'autorizzazione dell'ISVAP all'inclusione delle plusvalenze nette nel margine disponibile deve essere corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si e' tenuto conto, determinate sulla base di un apposito schema di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. La richiesta e' presentata almeno 45 giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale ovvero della data di utilizzo ai fini del margine disponibile.
8. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita devono altresi' indicare nella richiesta di cui al comma precedente gli impegni prevedibili verso gli assicurati, allegando una nota dell'attuario incaricato di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo n. 174/1995, attestante le modalita' di determinazione degli impegni prevedibili stessi di cui si e' tenuto conto ai fini della determinazione delle plusvalenze nette.
 
Art. 11. Prospetto del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le
assicurazioni nei rami danni

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del suddetto decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato 2 al presente provvedimento.
2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo utilizzano, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo n. 175/1995, il modello e il relativo allegato di cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 103, 104, 105 e 106 del menzionato decreto legislativo n. 175/1995.
 
Art. 12. Prospetto del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le
assicurazioni e le operazioni nei rami vita

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 174/1995, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alleganoal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del suddetto decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato 3 al presente provvedimento.
2 Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 174/1995, utilizzano il modello e il relativo allegato di cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del menzionato decreto legislativo 174/95.
 
Art. 13.
Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilita'

1. Le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui agli articoli 21 del decreto legislativo n. 174/1995 e 20 del decreto legislativo n. 175/1995, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, allegano al bilancio di esercizio, anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilita' redatto in conformita' al modello di cui all'allegato 4 al presente provvedimento.
2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo allegano al bilancio di esercizio anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo di cui al comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 174/1995 e 103, 104, 105 e 106 del decreto legislativo n. 175/1995.
 
Art. 14.
Abrogazioni

1. I provvedimenti ISVAP n. 1141.G, 1142.G e 1143.G del 10 marzo 1999 sono abrogati.
 
Art. 15.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2004, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 9 che entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.
 
Art. 16.
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2004
Il presidente: Giannini
 
----> Vedere allegato da pag. 9 a pag. 36 <----
 
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