Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2004
Fondo Immobili pubblici: Decreto di Apporto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 con il quale e' stata avviata la procedura di costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (nel seguito indicato come «il Fondo»);
Visti i decreti dirigenziali emanati, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 al presente decreto (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti titolari»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo degli immobili (come definiti in appresso), ivi incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti titolari che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto degli Enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto operazione»);
Considerato che con due successivi decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 4 saranno trasferiti al Fondo ulteriori beni immobili degli Enti titolari (nel seguito indicati come i «decreti di trasferimento»);
Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai conferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
Considerato che in data 16 dicembre 2004 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «FIP - Fondo immobili pubblici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso», e che le banche e istituti finanziari selezionati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 hanno individuato quale gestore del Fondo la societa' Investire Immobiliare SGR S.p.A. (nel seguito indicata come la «SGR»);
Decreta:

Art. 1.

Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati nell'allegato 1 del presente decreto, con l'esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili (nel seguito gli «immobili apportati» e, insieme agli immobili trasferiti ai sensi dei decreti di trasferimento nonche' agli altri beni immobili eventualmente trasferiti al Fondo con decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, e per gli effetti dell'art. 4, comma 2-bis, successivamente all'apporto ed al trasferimento nei casi previsti nel presente decreto, nel decreto operazione e nei decreti di trasferimento, gli «immobili»), passano al patrimonio disponibile dello Stato.
In applicazione dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo art. 6, sono conferiti al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli immobili apportati, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR.
Gli immobili apportati si intendono comprendenti anche gli accessori e le pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili apportati, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.
 
Art. 2.

Il Fondo e' immesso nel possesso giuridico degli immobili apportati a far data dal regolamento del collocamento delle quote che saranno emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli immobili apportati e del pagamento del corrispettivo derivante dal trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi dei decreti di trasferimento (nel seguito, la «data di efficacia»).
 
Art. 3.

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il Fondo corrisponde (i) al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo per il conferimento degli immobili apportati, un numero di quote di classe A pari al valore degli immobili apportati, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR, per conto del Fondo, e congruito ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 351, diviso per il valore nominale di una singola quota di classe A di valore nominale unitario pari ad euro 100.000, e (ii) al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del soggetto individuato con successivo decreto dello stesso Ministro dell'economia e delle finanze, la quota di classe B del valore unitario di euro 1.
Nel caso in cui il valore degli immobili apportati, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR, risulti essere inferiore a euro 1.329.200.000, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana puo' revocare il presente decreto.
Le quote di classe A emesse dal Fondo, sono sottoscritte e liberate dal Ministero dell'economia e delle finanze in un'unica soluzione, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La quota di classe B e' emessa dal Fondo ed assegnata al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del soggetto che sara' individuato con successivo decreto dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le quote di classe A sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze verranno offerte esclusivamente ad investitori qualificati nell'ambito di un'operazione di collocamento, con le modalita' che saranno indicate con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.

Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4 e del decreto operazione, con effetto dalla data di efficacia, gli immobili apportati sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione previsto dal decreto Operazione, e sono contestualmente assegnati dalla medesima ai soggetti assegnatari ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal decreto Operazione. Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili apportati, gli obblighi e le manleve indicati nel decreto Operazione. Il canone annuo complessivo, corrisposto dai soggetti assegnatari all'Agenzia del demanio per l'utilizzo degli immobili apportati loro assegnati, e' pari ad un importo pari a euro 115.792.340, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dal disciplinare di assegnazione. Per il pagamento all'Agenzia del demanio di tale importo, allocato per ciascun immobile apportato in proporzione all'ammontare dei canoni di locazione di mercato stimati, per i medesimi immobili, dagli esperti indipendenti di cui all'art. 3, si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il canone che l'Agenzia del demanio corrisponde al Fondo per la locazione degli Immobili e' fissato con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
I canoni di locazione degli immobili apportati che non sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio sono trasferiti al Fondo a far data dal 1° gennaio 2005. I medesimi canoni, pagati anticipatamente nell'anno in corso, rimangono acquisiti al patrimonio degli Enti titolari che li hanno ricevuti.
Ad integrazione di quanto previsto dal decreto operazione, l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad accettare le cessioni in garanzia di tutti i diritti derivanti dal contratto di locazione effettuate da parte del Fondo e a favore di controparti di operazioni finanziarie, incluse operazioni di copertura, dallo stesso Fondo poste in essere e di loro eventuali successori.
 
Art. 5.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione, con la partecipazione dei competenti enti locali territoriali, promuove le attivita' di regolarizzazione e valorizzazione degli immobili apportati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 351 e ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.
 
Art. 6.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana puo' revocare il presente decreto ed adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari e consequenziali ove entro il 31 dicembre 2004 non siano intervenuti:
a) il regolamento del collocamento delle quote del Fondo di cui al precedente art. 3; e
b) il pagamento integrale del corrispettivo previsto per il trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi dei decreti di trasferimento.
 
Art. 7.

Il dott. Augusto Zodda e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2004
p. Il Ministro: Armosino

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 242
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 19 a pag. 22 <----
 
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