Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 20 dicembre 2004
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Vista la nota prot. n. 115639 dell'8 novembre 2004 del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;
Vista la nota n. 129011 del 13 dicembre 2004 del direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'elenco predisposto dall'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota prot. n. 43 usc./2004 del 20 dicembre 2004, in cui sono individuati gli immobili di proprieta' dello stesso;
Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenuta nella medesima nota del 20 dicembre 2004 con cui si attesta la proprieta' dei beni immobili ricompresi nell'elenco trasmesso:
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:

Art. 1.
Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco allegato sub A facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6.
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2004
Il direttore: Spitz
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 81 a pag. 102 <----
 
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