Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 dicembre 2004
Approvazione della modifica dell'articolo 2 dello statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (C.U.E.I.M.), in Verona.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1989, registro n. 36, foglio n. 117, con il quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (C.U.E.I.M.) con sede in Verona e ne e' stato approvato lo statuto;
Visti i decreti ministeriali 5 maggio 2000 e 5 giugno 2002 con i quali e' stato modificato lo statuto dell'ente di cui trattasi;
Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del Consorzio di cui trattasi in data 20 maggio 2004, recepito in atto pubblico in pari data, numero di repertorio 95.877, registrato a Verona il 3 giugno 2004 al n. 3326, a rogito del dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, con il quale e' stata deliberata la modifica dell'art. 2 dello statuto del predetto Consorzio;
Vista l'istanza del legale rappresentante dell'ente di cui trattasi;
Considerato che la modifica dell'art. 2 dello statuto e' stata apportata per una migliore funzionalita' del Consorzio;
Visto l'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Decreta:

L'art. 2 dello statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (C.U.E.I.M.) con sede in Verona e' cosi' modificato:
"I soci si dividono in:
a) fondatori, che si identificano con i sottoscrittori dell'atto costitutivo;
b) sostenitori, cioe' tutte quelle persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni pubbliche e private, che avendone fatto richiesta con l'impegno ad assolvere gli obblighi del presente statuto, siano accettati dal Consiglio di amministrazione;
c) onorari, le persone scelte, per particolari meriti, dall'assemblea su designazione del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a quello dei fondatori.
Il nuovo socio sostenitore rimane obbligato per almeno un triennio.
Dopo il triennio iniziale il rapporto prosegue di anno in anno, con facolta' di recedere con preavviso di almeno un semestre.
Il nuovo socio sostenitore si impegna a versare i contributi determinati dall'assemblea ai sensi dell'art. 6.
Le universita' sono esentate da tali contributi, essendo loro riconosciuta la possibilita' di consentire al C.U.E.I.M. l'utilizzo di spazi per uffici, l'uso delle proprie biblioteche, l'accesso alle proprie banche dati ed ai centri di elaborazione dati, nonche' l'impiego di risorse umane e di altre strutture e servizi a supporto delle attivita' di ricerca. In proposito il C.U.E.I.M. potra' sottoscrivere apposite convenzioni con le universita' socie.
I soci onorari non sono obbligati a dare contributi finanziari.ยป.
Il presente decreto sara' pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2004
Il Ministro: Moratti
 
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