Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 dicembre 2004
Determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2005, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2 e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dall'1° aprile 2000;
Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile 12 giugno 2000, n. 3060 e 6 luglio 2000, n. 3062;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre del 2001;
Considerato che, ai sensi delle disposizioni della direttiva europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo, tutti i clienti finali non civili;
Vista la deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/03 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalita' per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilita' del gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico a decorrere dall'1° gennaio 2004 e direttive alla medesima societa', ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalita' di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa societa' alle procedure per l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' e quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
Vista la lettera del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. 2 dicembre 2004, prot. GRTN/2004024026, con cui si indica in 4.600 MW la capacita' produttiva, relativa all'energia di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2005;
Vista la lettera del gestore del mercato elettrico Spa del 21 dicembre 2004, prot. GME/P2004001413, con la quale sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato per il periodo 1° aprile 2004 - 20 dicembre 2004;
Visto che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: il Sistema Italia 2004) e' operativo, a decorrere dal 31 marzo 2004, in una fase transitoria che non prevede la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica da parte degli operatori ammessi alle contrattazioni;
Vista la nota del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004 recante «Indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a., Acquirente unico S.p.a. e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004» che dispone, a decorrere dal 31 dicembre 2004, la possibilita', per gli operatori ammessi alle contrattazioni sul Sistema Italia 2004, di formulare offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato elettrico del giorno prima;
Considerato che, in base a quanto comunicato dal gestore del mercato elettrico S.p.a. con la citata lettera del 21 dicembre 2004, il prezzo medio di mercato, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° aprile 2004 - 20 dicembre 2004, e' risultato pari a 51,725 euro/MWh e che detta media e' piu' significativa, rispetto alla media ponderata, per un operatore che acquisti energia tramite una banda di capacita' costante in tutte le ore dell'anno;
Considerato che, ai fini del collocamento nel Sistema Italia 2004 dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non e' rilevante distinguere, cosi' come invece effettuato nelle modalita' di assegnazione adottate negli anni precedenti, tra l'energia derivante da capacita' programmabile e quella derivante da capacita' non programmabile e che, pertanto, potranno essere adottate modalita' omogenee per il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilita' del gestore della rete di trasmissione S.p.a.;
Ritenuto necessario dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 4 febbraio 2003 n. 1605/2003, prevedendo la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, per una quota di energia che, rispetto all'assegnazione valida per l'anno 2004, tenga conto della sostanziale stabilita' del mercato vincolato nell'anno 2005 e delle diverse modalita' di assegnazione consentite dall'operativita' del sistema delle offerte, di cui al precedente considerato;
Ritenuto adeguato, in relazione all'ulteriore grado di estensione del mercato dei clienti liberi a decorrere dall'1° luglio 2004, individuare modalita' di assegnazione che consentano la piu' ampia partecipazione ed evitino fenomeni di rialzo dei prezzi;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal Sistema Italia 2004, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose per gli operatori, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;
Ritenuto opportuno che, al fine di garantire maggiore prevedibilita' agli operatori, il prezzo di cessione sopra definito debba essere costante in tutte le ore dell'anno 2005;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, integrate dai commi seguenti;
2. «Acquirente Unico» e' la societa' Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999;
3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte dell'energia disponibile;
4. «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
5. «Gestore del mercato» e' la societa' gestore del mercato elettrico S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
6. «Gestore della rete» e' la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;
7. «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
8. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
 
Art. 2.
Energia elettrica assegnabile

1. Il gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la totale energia elettrica per l'anno 2005 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal gestore della rete entro il 31 dicembre 2004, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
a) per una quota pari al 40% all'Acquirente Unico per la fornitura al mercato dei clienti vincolati;
b) per una quota pari al 60% ai clienti idonei del mercato libero.
4. Dalla destinazione di cui al comma 3, lettera b), sono esclusi i soggetti che, nell'ambito delle assegnazioni della capacita' di interconnessione per l'anno 2004, hanno optato per la rinuncia del servizio di interrompibilita', istantanea e con preavviso, secondo le modalita' di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata.
5. I clienti idonei, ai fini di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.
 
Art. 3.
Procedura di assegnazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 1 dell'art. 2, il gestore della rete pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.
3. Il gestore della rete assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2005, l'energia di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantita' assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.
4. Il prezzo di assegnazione e' costante in tutte le ore dell'anno 2005 e pari a 50 euro/MWh.
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione il Gestore della rete e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata,:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;
b) il gestore della rete a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al gestore della rete, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' negativa.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), si applicano per approvvigionamenti di energia elettrica orari pari o inferiori a quelli derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3.
 
Art. 4.
Controlli, revoca di diritti e sanzioni

1. Il gestore della rete provvede ad effettuare controlli sulla veridicita' dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'acquirente unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;
b) la rassegnazione, da parte del gestore della rete, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.
 
Art. 5.
Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'autorita', include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del gestore della rete derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere c) e d).
 
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive e sara' trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2004
Il Ministro: Marzano
 
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