Gazzetta n. 305 del 30 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 novembre 2004
Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli, sulla indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 324 del 27 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Considerato che con decreto ministeriale del 6 novembre 2003 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;
Considerato che con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata» protetta transitoriamente a livello nazionale;
Vista l'indicazione espressa dall'Associazione tutela del Lardo di Colonnata, con sede in Colonnata-Carrara (MS), Piazza Palestro n. 3, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8;
Considerato che l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con sede con sede in Roma, via Montebello n. 8, al controllo della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 16 novembre, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 324 del 27 ottobre 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Lardo di Colonnata», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata».
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
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